Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2009, n. 4080

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Nel rito del lavoro, il divieto di produrre nuovi documenti in appello non riguarda anche i documenti che la parte non abbia potuto produrre in precedenza, tanto più ove il documento abbia carattere meramente integrativo rispetto ad altro ritualmente prodotto in primo grado. (Nella specie, si trattava della cartolina di ricevimento di una raccomandata prodotta nei termini, rilevante per la dimostrazione della interruzione della prescrizione del credito azionato in giudizio; la S.C., nell'affermare il principio anzidetto, ha cassato la sentenza impugnata che non aveva consentito la produzione tardiva).

In tema di sgravi contributivi per le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno, l'inapplicabilità dell'art. 18, secondo comma, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito in legge 25 ottobre 1968, n. 1089, alle cooperative di produzione e lavoro è venuta meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, che ha dichiarato parzialmente incostituzionale il secondo comma dell'art. 18, e dell'art. 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, che ha modificato la base imponibile per gli sgravi; tali interventi, tuttavia, non hanno fatto venir meno il principio secondo cui condizione per godere del beneficio è che i lavoratori siano regolarmente denunciati agli istituti previdenziali e godano di retribuzioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali. La predetta condizione è stata infatti eliminata, per il futuro, soltanto dall'art. 3, comma quarto, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, che ha esteso la predetta disposizione ai soci delle cooperative di servizi di produzione e lavoro, con decorrenza dal 1° gennaio 1988, alle condizioni di cui al d.P.R. 30 aprile 1970, n. 302.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2009, n. 4080
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4080
Data del deposito : 19 febbraio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D L M - Presidente -
Dott. D'

AGOSTINO

Giancarlo - Consigliere -
Dott. DE M A - rel. Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 12744/2005 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati S A, CORRERA F, CORETTI ANTONIETTA giusta mandato in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro


GESTIONE SERVIZI SOCIALI

Soc. Coop. a r.l.;

- intimata -
e sul ricorso 19145/2005 proposto da:


GESTIONE SERVIZI SOCIALI

Coop. a r.l. (G.S.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TOLMINO

67, presso lo studio dell'avvocato D'ANGELO GIUSEPPINA, rappresentata e difesa dall'avvocato S A giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, CORRERÀ F, CORETTI ANTONIETTA giusta mandato in calce al ricorso;

- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 552/2004 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 12/11/2004 R.G.N. 490/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/12/2008 dal Consigliere Dott. ALDO DE MATTEIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RIELLO

Luigi, che ha concluso per accoglimento ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 31 gennaio 1995 l'Inps, a mezzo di funzionari ispettivi, ha redatto verbale di accertamento nei confronti della società cooperativa Gestione Servizi Sociali a r.l., svolgente attività di pulizia, contestando per il periodo 1 luglio 1986 - 31 dicembre 1994, le seguenti infrazioni:
a) indebita fruizione degli sgravi contributivi per il periodo 1 giugno - 31 dicembre 1987;

b) indebita fruizione della fiscalizzazione degli oneri sociali per il mese di giugno 1987;

c) omesso pagamento e mancata presentazione della denuncia mensile delle retribuzioni relativa al periodo di paga del mese di dicembre 1990, con la conseguente decadenza, ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 6, commi 9 e 10, convertito, con modificazioni,
nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali dello stesso mese di dicembre 1990 e per i successivi mesi di gennaio e febbraio 1991;

d) il mancato pagamento, a decorrere dal 1991, della tredicesima mensilità ai lavoratori, nonostante la stessa risulti essere stata regolarmente denunciata ai fini contributivi;

e) mancato pagamento in favore dei soci, nonché l'omessa denuncia ai fini contributivi, della quattordicesima mensilità;

f) in conseguenza dei comportamenti rilevati sub lett. d) ed f), la decadenza dal beneficio degli sgravi degli oneri contributivi per una durata pari a tre volte i periodi di inosservanza delle prescrizioni dettata dal D.L. 22 marzo 1993, n. 71, art. 4, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1993, 151. La cooperativa, con ricorso al pretore di Potenza, ha chiesto di emanare sentenza contenente i seguenti provvedimenti:
a) accertare che la cooperativa è tenuta a versare i contributi IVS e minori ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1910, n. 602, con riferimento all'imponibile fissato dal D.M. 30 luglio 1983 e segg.;

b) accertare che essa ha diritto agli sgravi contributivi previsti, per il periodo luglio 1986 - dicembre 1987, dal D.L. agosto 1968, n. 918, art. 18, convertito nella L. 25 ottobre 1968, n. 1089, nonché, per il periodo successivo, dal D.L. 30 dicembre 1987, n.536, convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1988, n. 48;

b) accertare che, di conseguenza, la società non è tenuta a versare la somma di oltre L. 62 milioni indicata nel verbale ispettivo 5031/1995;

c) accertare invece che, per la indebita riscossione contributiva operata dall'Inps nel periodo luglio 1986 - marzo 1996, l'istituto è tenuto al rimborso di quanto indebitamente percepito per contributi versati e sgravi non applicati o parzialmente applicati, quanto meno sotto il profilo dell'arricchimento senza causa;

d)condannare conseguentemente l'Inps al rimborso della somma di Lit. 307.661.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il Tribunale di Potenza (succeduto al Pretore), in accoglimento parziale delle domande formulate dalla società, ha condannato l'Inps a pagarle la somma di Euro 106.469,46, oltre interessi legali dal 9 luglio 1999 al soddisfo.
La Corte d'appello di Potenza, con sentenza 30 settembre/12 novembre 2004 n. 552, in accoglimento dell'appello principale della cooperativa ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ha condannato l'Inps a rimborsare alla società la somma di Euro 158.698,49, oltre interessi legali dal 120 giorno dalla presentazione della domanda di rimborso sino al soddisfo;
ha rigettato l'appello incidentale dell'Inps;
ha condannato l'istituto a pagare due terzi delle spese processuali del doppio grado di giudizio. Il giudice di appello ha basato la propria decisione su due affermazioni:
- la cooperativa, in quanto pacificamente cooperativa di produzione e lavoro operante nel Mezzogiorno ed assoggettata al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, ha diritto agli sgravi contributivi in forza della
norma speciale del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, art. 3, comma 4, convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1988, n. 48, indipendentemente dalla condizione stabilita dal D.L. n. 536, art. 1, comma 11 (e dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 138, art. 1, convertito nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, invocato dall'Inps), secondo il quale le riduzioni non spettano, tra l'altro, per i lavoratori che siano stati denunciati con retribuzioni e con orari inferiori a quelli minimi previsti nei contratti collettivi nazionali provinciali (Cass. 28 marzo 2003 n. 4778;
Cass. 17 giugno 1999 n. 6055), in quanto si applica a tali società un regime speciale di determinazione della retribuzione e dei contributi, in forza del quale l'adempimento dell'obbligo contributivo è soddisfatto mediante versamento dei contributi calcolati sui salari medi convenzionali e per i periodi medi mensili fissati annualmente per D.M., e non sulle somme effettivamente corrisposte ai soci;

- tali sgravi spettano per l'intero periodo, sotto due profili:
a) anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 30 dicembre 1987, n.536, art. 3, comma 4, convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1988, n. 48, in forza della sentenza della Corte
Costituzionale 261 del 1991
;

b) senza limiti prescrizionali, perché la cooperativa ha fornito la prova di avere previamente proposto la domanda amministrativa, depositando l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale ha richiesto la restituzione delle somme dovute, con il che ha anche interrotto il termine di prescrizione decennale.
Per quanto riguarda le altre contestazioni, le ha ritenute infondate perché il verbale ispettivo avrebbe determinato gli obblighi contributivi a carico della società cooperativa sulla base di criteri diversi da quelli cui la società stessa era per legge tenuta.
Ha disposto una nuova consulenza in grado di appello e ha determinato le somme dovute dall'Inps in Euro 158.698,49.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Inps, con 3 motivi.
La società si è costituita con controricorso, resistendo;
ha proposto ricorso incidentale per il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme dovute in restituzione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il suo ricorso l'Inps non contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della cooperativa agli sgravi contributivi per il periodo successivo al 1 gennaio 1988, sulla base del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1988, n. 48, ma la censura sotto tre diversi profili:
- per averli riconosciuti anche per un periodo antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 536 del 1987, art. 3, comma 4, convertito nella L. n. 48 del 1988, e ciò sulla base di un'erronea interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale 12 giugno 1991 n. 261 (secondo motivo);

- per un periodo coperto da prescrizione, avendo erroneamente ammesso in appello un documento nuovo (la cartolina di ritorno della raccomandata), in violazione dell'art. 437 c.p.c. (terzo motivo);

- per avere omesso di decidere sulla domanda formulata dall'ente previdenziale ed afferente altri profili, sui quali non sarebbe mai esistita contestazione di sorta da parte della cooperativa (primo motivo), e cioè:
a) indebita fruizione della fiscalizzazione degli oneri sociali per il mese di giugno 1987;

b) omesso pagamento e mancata presentazione della denuncia mensile delle retribuzioni relativa al periodo di paga del mese di dicembre 1990, con la conseguente decadenza dal beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali per lo stesso mese di dicembre 1990 e per i successivi mesi di gennaio e febbraio 1991;

c) mancato pagamento, a decorrere dal 1991, della tredicesima mensilità ai lavoratori, nonostante la stessa risulti essere stata regolarmente denunciata ai fini contributivi;

d) mancato pagamento in favore dei soci, nonché omessa denuncia ai fini contributivi, della quattordicesima mensilità;

e) in conseguenza dei comportamenti rilevati sub lett. c) e d) decadenza dal beneficio degli sgravi degli oneri sociali per una durata pari a tre volte i periodi di inosservanza.
Il secondo motivo, da esaminare per primo in ordinato iter logico, è fondato.
Il D.L. agosto 1968, n. 918, art. 18 (sostituito dalla Legge di Conversione 25 ottobre 1968, n. 1089)
nell'introdurre uno sgravio sul complesso dei contributi dovuti all'Inps, ha individuato, al comma 1, i beneficiari dello sgravio nelle aziende industriali che impiegano più di 35 dipendenti nei territori indicati dal T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n.1523, art. 1 (zone di intervento della Cassa del Mezzogiorno).
Il comma 2, nel determinare la misura dello sgravio nella misura del 10% delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, ha indirettamente ristretto la platea dei beneficiari, escludendo implicitamente le cooperative di produzione e lavoro (Cass. Sez. un.14 ottobre 1988 n. 5570), le quali, fino all'imposizione dell'obbligo
dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ad opera della L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 24, comma 2, ne erano esentate (a norma del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 40, che esclude dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, al n. 7, coloro la cui retribuzione consiste esclusivamente nella partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda;
del D.P.R. 16 aprile 1964, n. 480, art. 1, e del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, art. 1, che nell'elencare le forme di
previdenza ed assistenza sociale da applicare ai lavoratori soci di società cooperative di lavoro, non vi include l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria). La disposizione del comma 2, è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 3 giugno 1991 n. 261, nella parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno d'Italia, relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non siano assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria.
Peraltro la della L. 2 maggio 1976, n. 183, art. 14, aveva spostato la base imponibile per gli sgravi dalle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria alle retribuzioni assoggettate alle contribuzioni per il fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Inps.
Entrambe le fonti normative hanno rimosso la ragione di esclusione per le cooperative, costituita dalla mancata sottoposizione all'obbligo contributivo per la disoccupazione involontaria, ma non hanno inciso sul principio normativo, espresso da numerose disposizioni, secondo cui condizione per godere del beneficio delle riduzioni contributive in genere (sia che si tratti di sgravi contributivi, sia che si tratti di fiscalizzazione degli oneri sociali) è che i lavoratori siano regolarmente denunciati agli istituti previdenziali, e godano di retribuzioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali (significativo il D.L. 3 luglio 1986, n. 328, convertito nella L. 31 luglio 1986, n. 440, il quale, dopo aver distintamente disciplinato
all'art. 1 la fiscalizzazione degli oneri sociali e all'art. 2 gli sgravi contributivi, all'art. 3, comma 1, pone le condizioni note per godere di tutti i benefici previsti dalle norme precedenti;
vedi anche la L. 8 agosto 1977, n. 573, art. 2, comma 2, che estende la riduzione contributiva concessa di cui al D.L. 7 febbraio 1977, n.15, art. 1, convertito nella L. 7 aprile 1977, n. 102, anche alle
imprese commerciali e alle imprese alberghiere;
L. 5 agosto 1978, n.502, art. 4;
L. 28 novembre 1980, n. 782, art. 1;
D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, art. 1, comma 11, convertito, con modificazioni, nella
L. 29 febbraio 1988, n. 48;
D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 7 dicembre 1989, n. 389). Tale condizione di trattamento minimo è stata eliminata, per il futuro, soltanto dal D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, art. 3, comma 4, convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1988, n. 48, il quale ha esteso nominativamente a decorrere dal 1 gennaio 1988 le disposizioni del D.L. agosto 1968, n. 918, art. 18, convertito nella L. 25 ottobre 1968, n. 1089, ai soci delle cooperative di servizi di produzione lavoro soggetti alla disciplina del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, e quindi alle condizioni di detta disciplina;
pertanto le
retribuzioni su cui si calcolano gli sgravi sono le stesse, convenzionali o di fatto, se superiori, su cui la cooperativa effettua il versamento dei contributi, a norma del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, artt. 4 e 6, come ritenuto dallo stesso Istituto
previdenziale (circolari 13 maggio 1988 n. 103, punto 2.2. e 3 agosto 1990 n. 192/RCV) e dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 17 giugno 1999 n. 6055). Pertanto, limitatamente alla portata ed agli effetti della sentenza della Corte costituzionale 291/1991, deve essere corretto l'orientamento precedente di questa Corte (espresso dalle sentenze 6055/1999 cit., 28 marzo 2003 n. 4778 e 10 agosto 2004 n. 15459, che per il resto vanno confermate), il quale faceva decorrere da tale dichiarazione di incostituzionalità l'effetto di una incondizionata applicazione degli sgravi anche per il periodo precedente al D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, art. 3, comma 4, convertito, con
modificazioni, nella L. 29 febbraio 1988, n. 48. In accoglimento di tale motivo di ricorso la sentenza impugnata va cassata;
il giudice del rinvio dovrà accertare se per il periodo antecedente al 1 gennaio 1988 la cooperativa in questione ha assolto, per potere godere dello sgravio contributivo di cui al D.L. agosto 1968, n. 918, art. 18, convertito nella L. 25 ottobre 1968, n. 1089, alla condizione di aver corrisposto ai propri dipendenti retribuzioni non inferiori a quelle del contratto nazionale o provinciale del settore di appartenenza della cooperativa stessa.
Con il terzo motivo l'Istituto previdenziale deduce violazione dell'art. 437 c.p.c., come interpretato dalla sentenza delle Sezioni unite 20 aprile 2005 n. 8202, per avere ammesso, solo con il ricorso introduttivo del grado di appello, la produzione della cartolina di ritorno della raccomandata 18 maggio 1996 (già prodotta in primo grado, ma priva della cartolina di ritorno) costituente atto interruttivo della prescrizione e per avere, sulla base di tale inammissibile produzione, ritenuto interrotta la prescrizione del credito dell'Istituto.
Il motivo non è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza invocata e quella coeva n. 8203, nel restituire il rito del lavoro alla sua purezza originaria (operazione coerente con le sentenze delle stesse Sezioni Unite nn. 761/2002 e 11353/2004) fa sempre salvi i documenti che la parte non abbia potuto depositare in precedenza, nonché il potere d'ufficio del giudice del lavoro, sancito dall'art. 421 c.p.c., di ammettere le prove indispensabili alla ricerca della verità materiale, anche al di là delle preclusioni verificatesi. Nella specie la sentenza impugnata ha motivato che nella fattispecie la parte ha motivatamente dedotto di non aver potuto depositare la cartolina di ritorno in precedenza;
tale motivazione, ed il carattere integrativo della cartolina di ritorno rispetto ad un documento ritualmente prodotto in primo grado, rende giustificata la sua ammissione da parte del giudice di appello.
Con il primo motivo infine l'Inps censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, nonostante la società non abbia provato di avere rispettato le regole generali fissate dal legislatore per tutti i datori in tema di rispetto della contrattazione collettiva. Il motivo è fondato. Com'è noto, la fiscalizzazione degli oneri sociali costituisce una misura di riduzione dell' obbligo contributivo distinta dagli sgravi contributivi, di cui ai motivi precedenti.
Gli sgravi furono introdotti, come cennato, dal D.L. 30 agosto 1968, n. 918, art. 18, convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 1968, n. 1089, nell'intento di favorire lo sviluppo delle attività
produttive e l'incremento nel numero dei posti di lavoro nell'Italia meridionale;
consistono in riduzioni degli oneri contributivi dovuti alle varie gestioni INPS dalle aziende industriali e artigiane operanti nel Mezzogiorno;
erano determinati (art. 18, comma 2) in una percentuale delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposta ai dipendenti che lavorano nei territori indicati dal T.U. Legge per gli interventi nel Mezzogiorno (D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218);
calcolati e dedotti dallo stesso datore di lavoro
beneficiario dal complesso dei contributi dovuti all'Inps, con il sistema del conguaglio (art. 18, comma 3). La c.d. fiscalizzazione degli oneri sociali, introdotta dal D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella L. 7 aprile 1977, n. 102, è una misura che, pur operando con meccanismo analogo a quello degli sgravi contributivi, se ne distingue, senza pretesa di criteri sistematici sufficientemente definiti, per il fatto di costituire uno strumento di politica economica generale, non territorialmente limitata, attraverso la quale una parte dei contributi obbligatori a carico delle imprese (in particolare, quelli per l'assistenza malattia) viene finanziata con risorse provenienti dal bilancio dello Stato. Pertanto, mentre gli sgravi contributivi sono concessi secondo un criterio di territorialità, e consistono in sgravi soprattutto della contribuzione invalidità, vecchiaia e superstiti, e sono diretti ad ottenere un aumento dell'occupazione nelle regioni meridionali, la fiscalizzazione degli oneri sociali opera secondo un criterio di appartenenza a determinati settori di attività economica, è diretta a ridurre il costo del lavoro su tutto il territorio nazionale, e si realizza prevalentemente attraverso una riduzione dei contributi di malattia.
Si è già cennato alle numerose leggi che, nell'estendere la fiscalizzazione degli oneri sociali di cui alla L. n. 102 del 1977, ad ulteriori settori di attività (imprese commerciali, alberghiere, marittime etc.), ha condizionato il beneficio al rispetto dell'obbligo per le imprese di applicare nei confronti dei propri dipendenti i contratti collettivi nazionali, provinciali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa.
Da tali differenze normative e sistematiche questa Corte ha tratto la conseguenza che l'incondizionata (e cioè senza garanzia di retribuzioni minime commisurazione dei contributi alle retribuzioni contrattuali collettive) estensione degli sgravi, operata dal D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, art. 3, comma 4, convertito, con
modificazioni, nella L. 29 febbraio 1988, n. 48, ai soci delle cooperative di produzione e lavoro soggette alla disciplina del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, subisce una duplice limitazione: solo per gli sgravi contributivi oggetto della L. n. 1089 del 1968, art.18, richiamata, e solo per gli enti cooperativi di cui al D.P.R. n.602 del 1970.
Si deve dedurre che per i benefici contributivi diversi dagli sgravi di cui all'art. 18, anche le cooperative soggette alla disciplina del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, sono ammesse a godere della fiscalizzazione degli oneri sociali quali datori di lavoro dei propri soci alle stesse condizioni cui sono soggetti gli altri datori di lavoro beneficiari (Cass. 28 marzo 2003 n. 4778). Il motivo va quindi accolto ed il giudice del rinvio dovrà accertare se la cooperativa resistente era nelle condizioni per godere della fiscalizzazione degli oneri sociali alle stesse condizioni degli altri datori di lavoro. L'accoglimento dei motivi uno e due assorbe il ricorso incidentale, con cui la cooperativa si duole del mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme di cui è creditrice.
Il ricorso principale va accolto nei limiti sopra indicati;
la sentenza impugnata va cassata limitatamente ai profili accolti;
gli atti vanno rimessi al giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Salerno, la quale provvederà anche alle spese del presente giudizio.

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