Cass. civ., sez. II, sentenza 30/06/2021, n. 18495
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 11333-2018 proposto da: A M, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE ROBERTO ARDIGO' 42, presso lo studio dell'avvocato R B, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M N, giusta procura in calce al ricorso;- ricorrente -contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;A i--7-'13 ' 1- - controricorrente - avverso la sentenza n. 563/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/01/2018;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2020 dal Consigliere A C;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per la cassazione della sentenza ai fini della quantificazione e, accoglimento del ricorso per quanto di ragione;udito l'Avvocato R B, difensore del ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli atti difensivi depositati, insistendo per l'accoglimento del ricorso;SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. M A ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa città, ha rigettato l'opposizione da lui avanzata avverso il decreto dirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 99980 del 5/11/2012;tale decreto aveva irrogato nei confronti del medesimo A la sanzione amministrativa pecuniaria di C 1.150.000 per avere costui effettuato - in violazione dell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 143/1991, convertito, con modificazioni, nella legge n. 197/1991, e successive modificazioni - transazioni finanziarie in denaro contante, senza il tramite degli intermediari abilitati, per un importo complessivo di C 4.600.000. La corte d'appello, nell'accogliere l'impugnazione del Ministero, ha, in primo luogo, criticato l'assunto del tribunale capitolino alla cui stregua, essendo i trasferimenti di denaro intervenuti nell'ambito di due operazioni "unitarie" - precisamente, un trasferimento di C 300.000 dalla sig.ra Cristiane R al sig. A e, successivamente, da quest'ultimo al sig. Gianni P, nonché un trasferimento di C 2.000.000 dalla sig.ra Cristiane R al medesimo sig. A e, successivamente, da quest'ultimo al sig. Stefano G - detti trasferimenti dovrebbero essere considerati soltanto due e non quattro, per un valore complessivo sanzionabile, quindi, di C 2.300.000. Secondo la corte di appello, al contrario, il Ministero aveva correttamente quantificato in C 4.600.000 il valore complessivo delle transazioni effettuate in contanti, essendosi verificati quattro trasferimenti di denaro, due di C 300.000 ciascuno e due di C 2.000.000 ciascuno. L'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 143/1991, argomentano infatti i giudici di secondo grado, sanziona i trasferimenti intervenuti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, indipendentemente dal fatto che le sequenze dell'azione siano avvenute o meno nel medesimo contesto temporale e a prescindere dalla titolarità giuridica delle somme trasferite, rilevando soltanto, ai fini dell'integrazione dell'illecito amministrativo, la diversità soggettiva di chi versa e di chi riceve, il passaggio di denaro contante sopra la soglia di C 12.500 e la circostanza del mancato intervento di intermediari abilitati, a prescindere dalle finalità perseguite e dalla natura lecita o illecita dell'operazione cui è preordinato il trasferimento di denaro. Allo stesso modo, in riforma della statuizione del primo giudice che aveva considerevolmente ridotto la sanzione irrogata (da C 1.150.000 ad C 115.000), la corte d'appello ha giudicato congrua e proporzionata, con riferimento ai criteri dell'art. 11 della I. n. 689/1981, la misura della sanzione irrogata dal Ministero (C 1.150.000, pari al 25% dell'importo della violazione), avuto riguardo alla gravità della violazione, alla natura reiterata della condotta e alla personalità dell' A che, essendo un promotore finanziario, deve ritenersi ben edotto della normativa antiriciclaggio. Dall'altro lato, la corte d'appello, nel rigettare il gravame che anche il medesimo A aveva a propria volta proposto avverso la sentenza di primo grado, ha osservato, in primo luogo, che costui era consapevole dell'entità delle somme ricevute e successivamente consegnate, come emergente dal verbale delle sue stesse dichiarazioni;in secondo luogo, che esso A doveva ritenersi direttamente responsabile dell'illecito contestatogli per il solo fatto della traditio di denaro oltre i limiti di legge tra soggetti diversi;in terzo luogo che nessuna efficacia di giudicato poteva attribuirsi alla sentenza del Tribunale di Roma n. 6322/2010, emessa tra le medesime parti, avendo la stessa ad oggetto un fatto storico diverso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha presentato controricorso. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 20 ottobre 2020, per la quale il ricorrente ha depositato memoria - ivi sollecitando, in linea di ipotesi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio introdotto dal d. Igs. n. 90 del 25.5.2017 - e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
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