Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2018, n. 51469

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2018, n. 51469
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51469
Data del deposito : 14 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: P G, nato a San Marzano sul Sarno il 25 settembre 1935;
avverso la sentenza n. 1451/17 della Corte di appello di Salerno del 6 novembre 2017;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A G;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. G C, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentita, altresì, per le costituite parti civili, l'avv.ssa L D S, del foro di Salerno, che ha depositato conclusioni scritte.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Salerno, con sentenza emessa in data 6 novembre 2017, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Nocera inferiore, il precedente 10 giugno 2016, aveva dichiarato la penale responsabilità di P G in relazione alla imputazione concernente la avvenuta violazione dell'art. 659 cod. pen. e dell'art. 674 cod. pen., per avere quello, in qualità di tit4re delle ditta "La Palmerina", esercente attività di manipolazione di cibo, prodotto emissioni acustiche intollerabili nonché fumi, vapori ed esalazioni moleste. Con la predetta sentenza la Corte territoriale ha anche confermato la condanna del P alla pena di mesi 2 di arresto. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il prevenuto, deducendo/in sostanza/ la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale ed il vizio di motivazione che caratterizzerebbe la sentenza impugnata, per non avere affermato i giudici del gravame la intervenuta prescrizione del reato commesso, essendo lo stesso risalente all'anno 2005 ed essendo stata la sua permanenza interrotta dal provvedimento di sequestro preventivo emesso in data 15 ottobre 2007, cui aveva fatto seguito la adozione di correttivi da parte dell'imputato atti a rimuovere le cause delle turbative di cui alla imputazione, come da provvedimento di dissequestro adottato in data 12 novembre 2007, nel quale si dava atto che l'indagato aveva provveduto ad eliminare il ciclo di produzione del pomodoro ed avendo egli altresì provveduto alla delocalizzazione dei macchinari fonte di inquinamento.
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