Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/2018, n. 17170

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/2018, n. 17170
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17170
Data del deposito : 17 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da P G P, nato a Milano il 19/11/1952 avverso l'ordinanza emessa il 25/11/2016 dalla Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere P S;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa F Z, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata da P P G nei riguardi della dott.ssa T G, giudice del Tribunale di Brescia, davanti alla quale è in corso di celebrazione il processo penale nei confronti di P per il reato di cui all'art.343 cod. pen. A fondamento della dichiarazione di ricusazione sono state poste alcune decisioni o comportamenti assunti dal giudice che, a dire del ricorrente, avrebbe indebitamente anticipato l'esito del giudizio: 1) sollecitando il pubblico ministero di udienza a contestare all'imputato — assente- la recidiva, sebbene la stessa fosse stata esclusa dal magistrato inquirente titolare del procedimento (il riferimento alla recidiva era contenuta nell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e non nel decreto di citazione a giudizio), 2) omettendo di disporre, a seguito della contestazione della recidiva, la restituzione degli atti al pubblico ministero;
3) rigettando ogni richiesta di definizione anticipata del processo presentata a seguito della contestazione suppletiva, ovvero le richieste di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, 4) disponendo irrituali notificazioni del verbale di udienza ovvero l'accompagnamento coattivo dell'unico teste della difesa;
5) omettendo di prendere in considerazione le richieste dell'imputato relative alle domande da rivolgere ai testi.

2. La Corte di appello di Brescia ha ritenuto inammissibile, perché tardiva, la dichiarazione di ricusazione;
la causa di ricusazione, a dire dello stesso imputato, si sarebbe verificata nel corso dell'udienza del 23/09/2016 e tuttavia la dichiarazione non sarebbe stata formulata prima del termine della stessa, né nei tre giorni successivi, ma solo il 18/11/2016. 3. Ha proposto ricorso per cassazione Pietro P Giovannetti, articolando tre motivi.

3.1. Con il primo si deduce violazione di legge;
si sostiene la illegittimità della decisione della Corte di merito nella parte in cui ha ritenuto che il termine decorresse dalla data dell'udienza. Secondo il difensore, all'udienza del 23/09/2016 egli e P erano assenti e, quindi, non potevano formalizzare alcunché;
essi avrebbero avuto "occasionale" conoscenza di quanto accaduto solo dopo aver ricevuto il 17/11/2016 la notifica del verbale dell'udienza in questione, contenente la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante.

3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge per avere la Corte d'appello proceduto "de plano", in assenza dei presupposti di legge e comunque per non avere il P ricevuto avviso di fissazione dell'udienza camerale, ancorchè non partecipata.

3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per non avere preso in considerazione la Corte d'appello la questione relativa alla composizione del Collegio giudicante, di cui faceva parte un magistrato che già in passato aveva conosciuto e deciso questioni analoghe, riguardanti lo stesso P.

3.4. In relazione al secondo ed al terzo motivo di ricorso è stato inoltre chiesto di sollevare due questioni di legittimità costituzionale relative, rispettivamente, all'art. 41, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt.24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede, anche in caso di udienza non partecipata, l'obbligo di notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale mt\ alle parti, e all'art. 40, comma 3, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3- 24- 111 Cost., nella parte in cui prevede che non possa essere ricusato il giudice della ricusazione.

4. Il 25/09/2017 è stata inviata, tramite posta elettronica certificata, memoria sottoscritta dall'imputato e dal suo difensore con cui si deduce di avere ricevuto il 04/09/2017 avviso di fissazione dell'udienza fissata ai sensi degli artt. 610-611 cod. proc. pen. nel quale era espressamente riportata la dicitura "allo stato mancante la requisitoria", che, invece, era stata depositata il 26/07/2017. Tale dato avrebbe comportato una violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio;
in tale contesto si è chiesto di rinviare la trattazione del procedimento per consentire, da una parte, alla difesa di esercitare pienamente le sue prerogative e, dall'altra, la riunione di questo procedimento a quello n. 13414/2017 avente ad oggetto un successivo ricorso avverso altra decisione assunta dalla Corte di appello di Brescia in ordine ad altra dichiarazione di ricusazione nei riguardi della dott.ssa G (proc. n. 13414/17). Si è eccepita inoltre la nullità della fissazione dell'udienza non partecipata, non vertendosi in ipotesi di manifesta inammissibilità;
il difensore e lo stesso imputato hanno ribadito ed ampliato nel merito le precedenti argomentazioni, sottolineando come il giudice ricusato abbia pronunciato nel frattempo sentenza.
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