Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2019, n. 15702

CASS
Sentenza
11 giugno 2019
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CASS
Sentenza
11 giugno 2019

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, emessa il 25 settembre 2018. Le parti in causa erano il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ricorrente, e FI S.p.A., controricorrente. Il Ministero contestava la giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia dovesse essere trattata dal TAR del Lazio, in virtù di una presunta competenza esclusiva per i provvedimenti sanzionatori previsti dal decreto legislativo n. 109/2007. Dall'altro lato, FI S.p.A. sosteneva la legittimità della decisione del Tribunale di Padova, che aveva annullato la sanzione irrogata.

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso del Ministero, affermando che la giurisdizione del giudice ordinario era correttamente applicata, in quanto la controversia rientrava nell'ambito dell'art. 13 del d.lgs. 109/2007, che prevede l'applicazione del Testo Unico in materia valutaria. La Corte ha sottolineato che l'interpretazione restrittiva del Ministero non trovava fondamento, poiché la competenza del TAR si limitava ai provvedimenti specificamente previsti dall'art. 4 del decreto. Inoltre, ha evidenziato che la norma di rinvio al Testo Unico in materia valutaria si applicava anche ai provvedimenti sanzionatori, confermando così la giurisdizione del giudice ordinario. La causa è stata quindi rimessa alla Seconda Sezione Civile per la decisione del secondo motivo di ricorso.

Massime1

In tema di impugnazione dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie in materia valutaria, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in applicazione dell'art. 13, c.3. del d.lgs n. 109 del 2007, nella formulazione ratione temporis applicabile. La disposizione prevede che l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni in materia valutaria debba essere disciplinata dall'art. 32 del.d.p.r. n. 148 del 1988 (T.U. in materia valutaria) nel quale è previsto il rinvio quanto al plesso giurisdizionale ed al procedimento alla l. n.689 del 1981. Deve, conseguentemente, escludersi, un'applicazione estensiva del successivo art. 14 del d.lgs n. 109 del 2007 che stabilisce la giurisdizione del giudice amministrativo, individuato territorialmente nel TAR Lazio, limitatamente alle fattispecie descritte dalla norma.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2019, n. 15702
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15702
Data del deposito : 11 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

15702-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SANZIONI - Primo Pres.te f.f. - VINCENZO DI CERBO TRIBUTI - Presidente Sezione - ROBERTA VIVALDI Ud. 25/09/2018 - ETTORE CIRILLO - Presidente Sezione - PU R.G.N. 8133/2017 -Consigliere - FRANCESCO ANTONIO GENOVESE hon 15702 Rep. - Consigliere - UMBERTO BERRINO MARIA GIOVANNA SAMBITO - Consigliere - - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Rel. Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA - ENZO VINCENTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8133-2017 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del gr Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- ricorrente -

contro 12 4 8 1 FI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DANTE DE BLASI 5, presso lo studio dell'avvocato MARCO PAOLO FERRARI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO NEVONI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2161/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/10/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2018 dal Consigliere ANTONIETTA SCRIMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Fabio Tortora per l'Avvocatura Generale dello Stato e Marco Ferrari.

FATTI DI CAUSA

Con decreto dirigenziale n. 2/FT/2014, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, venne irrogata alla FI S.p.a. la sanzione amministrativa pecuniaria di 35.000,00 euro per aver tentato in violazione dell'art. 5 del decreto legislativo 22 giugno - 2007 n. 109, recante «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE» - di esportare in Iran, in data 22 giugno 2012, merce del valore di 68.396,71 euro destinata alla società AL IN Co. (Iran) tramite la società TI TE Middle AS BI (Iran), inclusa nell'elenco di cui all'allegato IX al Reg. (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012. Con ricorso ex art. 32 DPR n. 148 del 31 marzo 1988 e art. 22 L. 我 689/81, depositato in data 13 giugno 2014, la FI propose opposizione innanzi al Tribunale di Padova avverso il predetto decreto. Ric. 2017 n. 08133 sez. SU - ud. 25-09-2018 -2- Si costituì il Ministero dell'Economia e delle Finanze, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del TAR del Lazio e asserendo, nel merito, la fondatezza della propria pretesa sanzionatoria. Con sentenza n. 1691 del 9 settembre 2015, il Tribunale di Padova accolse l'opposizione e, per l'effetto, annullò il decreto di ingiunzione opposto con conseguente condanna del Ministero convenuto alla restituzione, a favore della società ricorrente FI S.p.a., delle somme pagate. Avverso tale decisione il predetto Ministero propose impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Venezia che, con sentenza n. 2161, pubblicata il 19 ottobre 2016, rigettò il gravame, confermando la decisione assunta dal Tribunale e condannando l'appellante alle spese di quel grado. Avverso la sentenza della Corte territoriale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi e illustrato da memoria. La FI S.p.a. ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione, sollevata dalla controricorrente, di improponibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza, ex art. 329 cod. proc. civ., da parte del Ministero - con comunicazione del 9 dell'Economia e delle Finanze, per aver febbraio 2017 prot. DT 10181-9.02.17, indirizzata alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ed inviata in pari data dalla Segreteria tecnica del Comitato di Sicurezza Finanziaria anche al difensore della controricorrente- il Dipartimento del Tesoro del MEF да autorizzato la Ragioneria Territoriale di Venezia a procedere al rimborso dell'importo

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