Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2019, n. 15702
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In tema di impugnazione dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie in materia valutaria, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in applicazione dell'art. 13, c.3. del d.lgs n. 109 del 2007, nella formulazione ratione temporis applicabile. La disposizione prevede che l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni in materia valutaria debba essere disciplinata dall'art. 32 del.d.p.r. n. 148 del 1988 (T.U. in materia valutaria) nel quale è previsto il rinvio quanto al plesso giurisdizionale ed al procedimento alla l. n.689 del 1981. Deve, conseguentemente, escludersi, un'applicazione estensiva del successivo art. 14 del d.lgs n. 109 del 2007 che stabilisce la giurisdizione del giudice amministrativo, individuato territorialmente nel TAR Lazio, limitatamente alle fattispecie descritte dalla norma.
Sul provvedimento
Testo completo
15702-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SANZIONI - Primo Pres.te f.f. - VINCENZO DI CERBO TRIBUTI - Presidente Sezione - ROBERTA VIVALDI Ud. 25/09/2018 - ETTORE CIRILLO - Presidente Sezione - PU R.G.N. 8133/2017 -Consigliere - FRANCESCO ANTONIO GENOVESE hon 15702 Rep. - Consigliere - UMBERTO BERRINO MARIA GIOVANNA SAMBITO - Consigliere - - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Rel. Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA - ENZO VINCENTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8133-2017 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del gr Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- ricorrente -
contro 12 4 8 1 SAFILO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DANTE DE BLASI 5, presso lo studio dell'avvocato M P F, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R N;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2161/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/10/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2018 dal Consigliere ANTONIETTA SCRIMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Fabio Tortora per l'Avvocatura Generale dello Stato e Marco Ferrari.
FATTI DI CAUSA
Con decreto dirigenziale n. 2/FT/2014, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, venne irrogata alla SAFILO S.p.a. la sanzione amministrativa pecuniaria di 35.000,00 euro per aver tentato in violazione dell'art. 5 del decreto legislativo 22 giugno - 2007 n. 109, recante «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE» - di esportare in Iran, in data 22 giugno 2012, merce del valore di 68.396,71 euro destinata alla società Nialla Trading Co. (Iran) tramite la società Tide Water Middle East Arabital (Iran), inclusa nell'elenco di cui all'allegato IX al Reg. (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012. Con ricorso ex art. 32 DPR n. 148 del 31 marzo 1988 e art. 22 L. 我 689/81, depositato in data 13 giugno 2014, la SAFILO propose opposizione innanzi al Tribunale di Padova avverso il predetto decreto. Ric. 2017 n. 08133 sez. SU - ud. 25-09-2018 -2- Si costituì il Ministero dell'Economia e delle Finanze, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del TAR del Lazio e asserendo, nel merito, la fondatezza della propria pretesa sanzionatoria. Con sentenza n. 1691 del 9 settembre 2015, il Tribunale di Padova accolse l'opposizione e, per l'effetto, annullò il decreto di ingiunzione opposto con conseguente condanna del Ministero convenuto alla restituzione, a favore della società ricorrente SAFILO S.p.a., delle somme pagate. Avverso tale decisione il predetto Ministero propose impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Venezia che, con sentenza n. 2161, pubblicata il 19 ottobre 2016, rigettò il gravame, confermando la decisione assunta dal Tribunale e condannando l'appellante alle spese di quel grado. Avverso la sentenza della Corte territoriale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi e illustrato da memoria. La SAFILO S.p.a. ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione, sollevata dalla controricorrente, di improponibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza, ex art. 329 cod. proc. civ., da parte del Ministero - con comunicazione del 9 dell'Economia e delle Finanze, per aver febbraio 2017 prot. DT 10181-9.02.17, indirizzata alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ed inviata in pari data dalla Segreteria tecnica del Comitato di Sicurezza Finanziaria anche al difensore della controricorrente- il Dipartimento del Tesoro del MEF да autorizzato la Ragioneria Territoriale di Venezia a procedere al rimborso