Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2010, n. 21758

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La forma scritta necessaria, a norma dell'art. 2096 cod. civ., per il patto di assunzione in prova è richiesta "ad substantiam", e tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall'inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, potendosi ammettere solo la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione del contratto, ma non anche la successiva documentazione della clausola verbalmente pattuita mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, atteso che ciò si risolverebbe nella inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità del patto di prova sottoscritto dal dipendente a distanza di alcuni giorni dall'assunzione).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2010, n. 21758
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21758
Data del deposito : 22 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R F - Presidente -
Dott. F R - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. N V - Consigliere -
Dott. M U - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 2397-2007 proposto da:
NEC S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE BELLE ARTI 7, (STUDIO AMBROSIO), presso lo studio dell'avvocato F A, rappresentata e difesa dall'avvocato F G M, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
\TARENZI CLAUDIO\, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato L E, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato B C, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 354/2006 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 17/07/2006 r.g.n. 100/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2010 dal Consigliere Dott. U M;

udito l'Avvocato P G;
udito l'Avvocato B M;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 luglio 2006 la Corte d'appello di Ancona riteneva l'illegittimità del licenziamento intimato - con lettera del 13 aprile 2001 - dalla società NEC s.r.l. a \Claudio @Tarenzi\, dipendente con qualifica di "direttore commerciale Italia ed estero" corrispondente al livello contrattuale di "quadro", così respingendo l'appello proposto dalla detta società avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Macerata. In particolare, per quanto rileva nella presente sede, la Corte di merito rilevava che: a) il recesso era stato motivato con il mancato superamento del periodo di prova, ma - per quanto emerso dalle testimonianze assunte in giudizio - il patto di prova apposto al contratto doveva ritenersi nullo, in quanto contenuto nella lettera di assunzione restituita dal \Tarenzi\ (con la propria sottoscrizione) il 4 dicembre 2000, cioè alcuni giorni dopo che il contratto di lavoro era stato già concluso fra le parti - il 1 dicembre 2000 - mediante la consegna al lavoratore della lettera di assunzione, così restando assorbita la questione di merito relativa all'effettivo espletamento della prova;
b) ai fini della determinazione del risarcimento spettante al lavoratore licenziato, non poteva tenersi conto dell'aliunde perceptum derivante da altro rapporto di lavoro istaurato dopo il recesso, che la relativa allegazione datoriale era avvenuta solo in appello, mentre il nuovo rapporto lavorativo era intervenuto, come ammesso dalla stessa società appellante, in epoca anteriore alla decisione di primo grado.

2. Di questa sentenza la NEC s.r.l. domanda la cassazione con ricorso articolato in quattro motivi, illustrati con memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Il \Tarenzi\ resiste con controricorso. Repliche della

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