Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/2010, n. 9559
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In tema di liquidazione della pensione, con decorrenza compresa tra il 1 luglio 1990 ed il 21 dicembre 1995, in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con cumulo dei contributi versati nelle gestioni medesime con i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, il raffronto tra il vecchio ed il nuovo regime, al fine di stabilire il sistema di calcolo più favorevole salvaguardato dalla disciplina transitoria di cui all'art. 5, comma 11, della legge n. 233 del 1990, va effettuato con esclusivo riferimento alla quota di pensione afferente alla gestione speciale dei lavoratori autonomi (per la quale, per effetto della riforma, si è passati dal sistema contributivo al sistema reddituale), e non con riguardo all'intero trattamento, dovendo escludersi la deroga o abrogazione di tale sistema di calcolo nella disciplina sulla totalizzazione dei periodi contributivi che, all'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2006 (sostitutivo dell'originaria disciplina contenuta nella legge n. 388 del 2000), ha espressamente fatto salve le disposizioni speciali in materia di cumulo dei periodi assicurativi.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L A - Presidente -
Dott. C D C G - Consigliere -
Dott. T S - rel. Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. M U - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NOLA, GIUSEPPINA GIANNO, R A, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
P E, BETTUZZI GIANCARLO, elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CONCETTI DOMENO, che li rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistenti con mandato -
avverso la sentenza n. 90/2005 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 22/07/2005 r.g.n. 15/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/02/2010 dal Consigliere Dott. S T;
udito l'Avvocato P C per delega R A;
udito l'Avvocato CONCETTI DOMENO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con distinti ricorsi al giudice del lavoro di Udine gli odierni intimati, titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'INPS in virtù di contributi versati tanto nella gestione lavoro autonomo che in quella lavoro dipendente, lamentavano l'erronea quantificazione della prestazione poiché l'istituto, invece di liquidare autonomamente la quota di pensione facente carico a ciascuna gestione secondo le modalità proprie, aveva effettuato una liquidazione unica globale, prendendo a riferimento la sommatoria dei contributi, in violazione della L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 16, per il quale, invece, l'importo della prestazione in godimento avrebbe dovuto essere determinato dalla somma della quota di pensione da lavoro dipendente e di quella da lavoro autonomo, calcolata secondo i criteri previsti dall'art. 5 della citata legge. Avendo tale modalità di calcolo dato luogo ad una decurtazione dell'importo spettante, i pensionati chiedevano la riliquidazione della prestazione e la condanna dell'INPS alle differenze maturate. Costituitosi l'INPS, che eccepiva anche l'intervenuta decadenza dall'azione ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, ed accolta dal primo giudice la modalità di calcolo invocata dagli assicurati, nel senso che la pensione per lavoro autonomo doveva essere calcolata autonomamente sulla base dei criteri vigenti prima della L. n. 233 del 1990, come consentito dall'art. 5 della citata legge, l'Istituto proponeva appello insistendo per la decadenza e lamentando, nel merito, l'erronea interpretazione del combinato disposto degli artt. 5 e 16 della ripetuta legge e della L. 11 novembre 1983, n. 638, art. 6, commi 8 e 9.
2. La Corte di appello di Trieste con la sentenza qui indicata in epigrafe respingeva l'impugnazione, rilevando che la decadenza non poteva operare trattandosi, non di domanda di liquidazione della prestazione, ma di