Cass. civ., sez. I, sentenza 31/07/2019, n. 20666

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 31/07/2019, n. 20666
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20666
Data del deposito : 31 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

), che ha chiesto il rigetto del ricorso;

PREMESSO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano - decidendo sul reclamo ex art. 18 legge fall. presentato da IMMOBILIARE TREMONTI S.R.L. in liquidazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Monza - ha rigettato il predetto reclamo, confermando pertanto la declaratoria di fallimento. La corte del merito ha ritenuto infondate le eccezioni processuali sollevate dalla società reclamante in punto di corretta insaturazione del contraddittorio processuale tra le parti nel corso del procedimento prefallimentare che aveva condotto alla dichiarazione di fallimento. Più in particolare, la corte territoriale ha evidenziato che, sulla scorta della corretta interpretazione degli artt. 9 e 9 bis legge fall. non occorreva procedere alla comunicazione al procuratore costituito della società fallenda dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Milano, per primo investito della domanda di fallimento, aveva declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Monza e che, peraltro, non occorreva per la prosecuzione del giudizio, neanche un atto di formale riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Monza, non essendo ciò previsto dall'art. 9 bis legge fall. e non potendosi pertanto applicare il disposto normativo di cui all'art. 50 cod. proc. civ.. Ciò che occorreva rispettare - secondo il ragionamento della corte di merito - era il disposto normativo del terzo comma dell'art. 15 legge fall., che prescrive la notifica del nuovo decreto presidenziale di nomina del giudice delegato e di fissazione dell'udienza prefallimentare, senza la necessità che sia rinotificata al debitore l'originaria istanza di fallimento, stante il chiaro disposto del terzo comma dell'art. 9 bis legge fall. che espressamente prevede che "restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti". Il giudice di appello ha ritenuto, pertanto, infondate le ulteriori censure sollevate dal reclamante anche in ordine al perfezionamento del procedimento notificatorio dei provvedimenti presidenziali di prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Monza, competente a decidere, in quanto gli atti di impulso del procedimento prefallimentare erano stati correttamente notificati presso la sede della società fallenda, ai sensi del terzo comma dell'art. 15 legge fall. e dell'art.145 cod. proc. civ.. Più nel dettaglio, la corte distrettuale ha evidenziato che, dopo un primo tentativo di notifica da parte della cancelleria rimasto infruttuoso perché l'indirizzo pec della società debitrice era disattivato, il creditore procedente INTESA SANPAOLO s.p.a. aveva notificato, tramite ufficiale giudiziario, gli atti introduttivi presso la sede della società ove la notificazione si era perfezionata, con la consegna alla portiera dello stabile e con l'invio dell'ulteriore raccomandata prevista dal terzo comma dell'art.139 cod. proc. civ.. La corte del merito ha altresì ritenuto infondate le ulteriori doglianze in punto di carenza di legittimazione attiva del creditore procedente posto che il credito azionato era discendente dal saldo maturato 3 t dopo la chiusura di un conto corrente intercorso con la banca (che aveva receduto dal relativo rapporto contrattuale) e che la transazione intercorsa tra le parti non era da considerarsi novativa, con la conseguente reviviscenza di tutte le obbligazioni pecuniarie originariamente contratte, anche in ragione del mancato pagamento degli effetti cambiari che erano stati rilasciati in seguito alla stipula del predetto contratto di transazione.

2. La sentenza, pubblicata 1'8 gennaio 2015, è stata impugnata da IMMOBILIARE TREMONTI S.R.L. in liquidazione con ricorso per cassazione, affidato a quattro ordini di motivi (ai quali sono collegati sottordinati motivi di censura), cui hanno resistito con controricorso il FALLIMENTO IMMOBILIARE TREMONTI S.R.L. in liquidazione e INTESA SANPAOLO S.P.A.. 3. Con ordinanza interlocutoria del 20.3.2019, questa Corte ha ritenuto necessaria la discussione della causa in pubblica udienza, posto che il suo esame coinvolge in realtà la trattazione di questioni relative a profili di competenza in materia prefallimentare analoghe ad altre per le quali era in corso di fissazione la pubblica udienza innanzi alla Prima Sezione civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con il primo ordine di motivi la parte ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione di svariati indici normativi (artt. 113, comma 1, cod. proc. civ., 12 preleggi, artt. 9 bis e 15 legge fall., 82, 83, 101,125, 134, secondo comma, 136, 141, 170 e 159 cod. proc. civ., nonché art. 82 del r.d. 22.1.1934 n. 37 e 24 Cost.), si duole della mancata comunicazione al procuratore costituito della fallenda del provvedimento dichiarativo della incompetenza del Tribunale di Milano, con conseguente nullità del procedimento e della sentenza dichiarativa di fallimento. Si duole, altresì, la ricorrente dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio sempre sotto questo profilo di doglianza.

2. Con un secondo ordine di motivi (corrispondenti a quelli evidenziabili come secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo dì censura processuale del ricorso), la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione di una serie di indici normativi (artt. 9, 9 bis e 15, terzo comma, legge fall., 50 e 164 cod. proc. civ., 125 disp. att. cod. proc. civ., 170, 101, 132, quarto 4 ,i- comma, 136, 159, 176 cod. proc. civ. e sempre 24 Cost.), si duole delle modalità di "riassunzione" del giudizio prefallimentare innanzi al Tribunale di Monza e di prosecuzione del giudizio stesso mediante la notifica dei decreti presidenziali del Tribunale di Monza.

3. Con un terzo ordine di motivi (coincidenti con la settima censura di ricorso) la parte ricorrente si lamenta, per un verso, dell'irregolarità della procedura di notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza prefallimentare in quanto effettuata a persona non autorizzata al ritiro degli atti e, per altro, della dichiarata inammissibilità della querela di falso proposta in sede di reclamo, con ciò evidenziando la violazione degli artt. 112,115, 116, 132, quarto comma, 221, 222 cod. proc. civ. e 99, disp. att. cod. proc. civ.. 4. Con un quarto ordine di motivi (coincidente con l'ottavo motivo di censura e relative sottoarticolazioni) si censura il provvedimento impugnato in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento con particolare riferimento al profilo della denunziata mancanza di legittimazione attiva del creditore istante, con ciò evidenziando, per un verso, l'omesso esame di un fatto decisivo, e, per altro verso, la violazione degli artt. 112, 100, 115, 116, 111, 132, quarto comma, cod. proc. civ., nonché degli artt. 1, 3 e 7 legge cambiaria, 1381, 1326, 1173, 1218, 1453, 1833 cod. civ. e dell'art. 6 legge fall.. 5. Il ricorso è infondato.

5.1 D primo nucleo di doglianze di carattere processuale è in realtà inammissibile per carenza di interesse alla impugnazione.

5.1.1 Orbene, la corte territoriale ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 9 bis legge fall. il provvedimento dichiarativo dell'incompetenza non deve essere comunicato al procuratore costituito del fallendo, atteso che quest'ultimo ed il debitore attinto dall'istanza di fallimento (che si è costituito nel giudizio prefallimentare per il tramite del primo) devono ritenersi edotti del contenuto della istanza e delle possibili conseguenze processuali discendenti dalle decisioni adottate dal tribunale (anche in merito alla possibile declaratoria di incompetenza) già con la notifica degli atti introduttivi, ai sensi dell'art. 15, terzo comma, cod. proc. civ.. Aggiunge sempre la corte 7k territoriale che la prosecuzione del giudizio prefallimentare innanzi ad altro tribunale ed il contraddittorio processuale con le parti del giudizio è assicurato, a norma del terzo comma dell'art. 9 bis legge fall., attraverso la notificazione dei decreti presidenziali di nomina di altro giudice delegato e di fissazione di altra udienza in prosecuzione, notificazione che dovrà avvenire - come accaduto anche nel caso di specie - ai sensi del terzo comma dell'art. 15 legge fall.. Tale conclusione non è tuttavia condivisibile.

5.1.2 Va ricordato, in premessa, come l'attuale primo comma dell'art.

9-bis I.fall. stabilisca che «il provvedimento che dichiara l'incompetenza è trasmesso in copia al tribunale dichiarato competente». Ed invero, nel testo originario della norma in commento, il riferimento espresso all'adozione di una «sentenza», aveva indotto taluni in dottrina a ritenere che detta forma processuale dovesse essere adottata per ogni pronuncia sulle questioni di competenza;
tuttavia, a seguito del decreto correttivo del 2007, che ha inteso sostituire la parola «sentenza» con «provvedimento», risulta rimessa di nuovo all'interprete la scelta della misura che più si adatta alla bisogna (la relazione governativa al decreto delegato del 2007 assume che la correzione formale si giustifica con l'esigenza di consentire l'applicazione della norma, con riferimento a tutti i provvedimenti che pronunciano su questioni in tema di competenza). Va, però, soggiunto che - a seguito della novella degli artt. 42, 43 e 279 cod. proc. civ. (introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), che ha codificato il principio per cui le questioni di competenza sono decise con ordinanza - deve ritenersi pacifico che, ormai, tutti i provvedimenti declinatori della competenza debbano essere adottati non con sentenza, bensì con una ordinanza motivata (Cass., Sez 4-1, 21/12/2017, n. 30748). Del resto, l'art. 29 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) - destinato ad entrare in vigore il prossimo 15 agosto 2020 -, pure lasciando immutata la disciplina in tema di competenza nel procedimento di accesso alla procedura di regolazione della crisi, ha espressamente stabilito, all'art. 29, comma 1, che «Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara l'incompetenza».Non sussistono dunque ragioni per mutare l'orientamento giurisprudenziale che si era andato consolidando Sub All'o, teso a riconoscere valenza sostanziale di sentenza (rectius, oggi di ordinanza) ai provvedimenti in tema di competenza, ancorché assunti nella forma del decreto (Cass., Sez. 1, 21/12/2000, n. 8413).
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