Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2024, n. 46795

CASS
Sentenza
5 novembre 2024
0
0
05:06:40
CASS
Sentenza
5 novembre 2024

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di procedimento di sorveglianza, la produzione dei verbali relativi alle dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive non soggiace al termine dei cinque giorni antecedenti all'udienza di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., che riguarda esclusivamente il deposito delle memorie.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2024, n. 46795
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46795
Data del deposito : 5 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE 46795 -24 Composta da Giuseppe Santalucia - Presidente - Sent. n. sez. 3485 Luigi Fabrizio Augusto Mancuso CC 05/11/2024 R.G.N. 28473/2024 Barbara Calaselice Daniele Cappuccio - Relatore Alessandro Centonze ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AP DE, nato il [...] avverso l'ordinanza emessa il 27/06/2024 dal Tribunale di sorveglianza di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 giugno 2024 il Tribunale di sorveglianza di Perugia, pronunciandosi nei confronti di DE AP, revocava il beneficio penitenziario della detenzione domiciliare che gli era stato concesso il aprile 2024 e che era stato sospeso con decreto del Magistrato di sorveglianza di Perugia del 7 giugno 2024. La revoca della detenzione domiciliare concessa al condannato veniva giustificata in conseguenza delle reiterate violazioni delle prescrizioni imposte in sede di concessione del beneficio penitenziario, l'ultima delle quali era stata accertata il 7 giugno 2024, alle ore 2.30, quando i militari della Compagnia dei Carabinieri di Assise si erano recati presso l'abitazione del ricorrente, per effettuare un controllo, senza trovarlo. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, al contempo, evidenziava che la detenzione domiciliare concessa a AP non poteva comunque proseguire, in conseguenza del sopravvenuto superamento del limite edittale previsto dall'art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), derivante dal provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia il 13 giugno 2023, che individuava la scadenza della detenzione del ricorrente nella data del 17 luglio 2026. 2. Avverso questa ordinanza DE AP, a mezzo dell'avv. Delfo Berretti, proponeva ricorso per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 127, 391-bis, 391-ter, 666, 678 cod. proc. pen., 71-bis Ord. pen., conseguenti alla mancata acquisizione dei verbali relativi alle sommarie informazioni assunte con le indagini difensive svolte nell'interesse del ricorrente, che il Tribunale di sorveglianza di Perugia riteneva prodotti tardivamente, non essendo stato osservato il termine perentorio di cinque giorni previsto dal terzo comma del citato art. 666. Con il secondo motivo di ricorso si

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi