Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/03/2006, n. 7572

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In tema di azione di dichiarazione della paternità (o maternità) naturale, il giudizio sull'ammissibilità e il successivo giudizio di merito, pur essendo collegati, hanno integrale autonomia, tenuto conto del diverso oggetto, cui corrisponde una diversità dell' istruttoria, e della diversa portata ed efficacia delle due pronunzie. Ne consegue, sul piano processuale, che il decreto di ammissibilità ha attitudine al giudicato, precludendo la proposizione nella fase di merito di questioni relative alla ritualità della procedura preliminare, nonché la rilevanza di esso come giudicato esterno e non interno, e la sua estensione a tutte le questioni che si pongano in rapporto di pregiudizialità necessaria con la decisione di ammissibilità, mentre eventuali ulteriori statuizioni contenute nel decreto stesso, eccedenti i limiti della dichiarazione di ammissibilità, sono inidonee a costituire il giudicato opponibile nella successiva fase di merito, in ragione del diverso oggetto. Pertanto, la pronuncia sulla giurisdizione eventualmente contenuta nel decreto di ammissibilità non ha efficacia vincolante per il giudice della fase di merito e non preclude la proposizione di analoga questione in detta fase. (In applicazione del principio di cui sopra e in considerazione della declaratoria di incostituzionalità del procedimento preliminare di ammissibilità di cui all'art. 274 cod. civ., la S.C. ha dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso avverso il decreto della Corte d'appello, che aveva disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano sollevata dal ricorrente per cassazione).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/03/2006, n. 7572
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7572
Data del deposito : 31 marzo 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Primo Presidente f.f. -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente di sezione -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI LE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BELSITO Nicola, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
AL IN MI, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI SALERNO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3/2003 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 16/10/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/03/2006 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele, che ha concluso per la conferma del Giudice italiano, rimessione a sezione semplice per le altre censure. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29 luglio 2002 IS AL EZ, cittadina cubana, chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Salerno di essere ammessa a proporre l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità del proprio figlio IA, nato il [...] a [...], nei confronti di AL IT.
Costituitosi il IT, che eccepiva tra l'altro la carenza di giurisdizione del Giudice italiano, con Decreto del 21 marzo - 7 aprile 2003 il Tribunale per i Minorenni, ritenuta la propria giurisdizione, dichiarava ammissibile l'azione.
Il reclamo proposto dal IT era rigettato con Decreto del 7 - 16 ottobre 2003 dalla Corte di Appello di Salerno, sezione per i minorenni, che riaffermava la giurisdizione del Giudice italiano. Avverso tale decreto proponeva ricorso per Cassazione il IT deducendo cinque motivi. La parte intimata non svolgeva attività difensiva.
Il ricorso era assegnato a queste Sezioni Unite per l'esame della questione di giurisdizione posta nel primo motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Come è noto, con la

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