Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2023, n. 10700

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2023, n. 10700
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10700
Data del deposito : 14 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTE SPV S.R.L. avverso il provvedimento del 10/03/2022 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere, B C;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, T E, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. (

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania ,Sezione misure di prevenzione, ha rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta, ai sensi dell'art. 59, comma 6, d. Igs. n. 159 del 6 settembre 2011, dalla Marte SPV s.r.l. nell'ambito della procedura di confisca, pendente presso quel Tribunale, in danno di F P e altri, a seguito di rigetto dell'istanza di ammissione del proprio credito, pari ad euro 247.563,49 per capitale ed interessi di mora al 3 ottobre 2017, riportata per esteso a pag. 3 e ss. del ricorso. Il Tribunale osserva che, sulla base della stessa prospettazione dell'opponente, la banca aveva sopperito alla capacità reddituale delle due mutuatarie, mediante acquisizione di garanzia personale della madre delle predette, Alba D'Asaro. Si richiama il contenuto del provvedimento del giudice delegato del 7 giugno 2021, condividendo il giudizio di strumentalità del contratto di mutuo rispetto alle attività illecite del proposto e si reputa, pur a fronte delle garanzie acquisite, che non sia stata giustificata, secondo una prudente prassi bancaria, la concessione di un mutuo con tasso elevato di rischio quanto all'inadempimento delle mutuatarie.

2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il terzo interessato, per il tramite del difensore munito di procura speciale, che denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.

2.1. Si deduce che, secondo il ragionamento del Tribunale, la banca non avrebbe dovuto erogare il mutuo, in quanto era palese che il reddito delle mutuatarie non fosse sufficiente e vi era un evidente rischio di inadempimento. Si deduce, per contro, che non può essere esclusa la buona fede del terzo di cui all'art. 52, comma 1, lett. b).d. Igs. n. 159 del 2011, soltanto sulla base della garanzia patrimoniale prestata, della sua consistenza e, in via generale, della congruità economica dell'operazione di credito. Si deve verificare, invece, l'estraneità a qualsiasi collusione o compartecipazione all'attività criminosa da parte del terzo creditore, l'inconsapevolezza delle attività svolte dal proposto, un errore scusabile sulla situazione apparente. Nella specie, poi, si sottolinea che le mutuatarie non erano indagate ma lo era F P e che la buona fede deve essere apprezzata sulla base dei presupposti indicati nell'art. 52 cit. La Banca avrebbe, secondo il ricorso, dato prova di buona fede allegando i documenti inerenti i CUD delle mutuatarie, la perizia immobiliare, la delibera dell'Istituto con la quale era stato concesso il mutuo. Risulta, infine, l'assenza di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, o a quella che ne costituisce il frutto o reimpiego e, in ogni caso, il ricorrente avrebbe ignorato la condizione delle sorelle Pesce, figlie del proposto, presentatesi come cittadine che, in regime di libero mercato, si sono limitate a chiedere l'erogazione di un mutuo per la realizzazione di una costruzione su terreno precedentemente edificato, in epoca anteriore di otto anni alla confisca (prima erogazione di euro 70.000,00, a titolo di mutuo fondiario, nel febbraio 2008 in data 21 febbraio 2008, con erogazioni a s.a.I., e residuo mutuo, erogato nel mese di luglio dello stesso anno, con stima, a fine lavori, di un valore dell'immobile pari a 980.000,00 euro, con evidente tutela per la banca anche in caso di inadempimento).

3.11
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