Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2005, n. 4966
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In materia di liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato, l'art. 6 della Tariffa degli onorari, diritti ed indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori, approvata con D.M. 5 ottobre 1994,n.585, laddove dispone che ,nella determinazione degli onorari a carico della parte soccombente, il valore della causa si determina a norma del cod.proc.civ., avendo riguardo, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, va interpretato nel senso che, in caso di accoglimento totale della domanda in un grado di giudizio e di impugnazione del convenuto limitatamente ad una parte della somma attribuita, con conseguente passaggio in giudicato della condanna in relazione alla somma non contestata ( o anche in caso di accoglimento parziale con acquiescenza del soccombente ed appello dell'attore per la parte di somma negata in primo grado), il valore dei successivi gradi di giudizio va rapportato alla sola somma ancora in contestazione.
In tema di liquidazione degli onorari all'avvocato, qualora il giudizio prosegua, nei gradi successivi al primo, limitatamente alla questione della misura dei diritti ed onorari, il valore della causa è correttamente rapportato ai soli diritti ed onorari ulteriormente attributi, ai quali a tal fine è corretto sommare l'importo delle spese generali ma non l'Iva e il contributo previdenziale, trattandosi di importi dovuti per legge, a prescindere da una domanda di parte, e che non sono destinati alla parte, ma all'Erario o ad un istituto previdenziale.
Ai fini della liquidazione di diritti ed onorari di avvocato, le istanze, i ricorsi e i reclami, per i quali il n. 13 della tabella B della tariffa professionale forense prevede la corresponsione di un apposito diritto, non includono le sollecitazioni al giudice per il compimento di una attività a lui imposta da norme di legge .(Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che fosse dovuto il detto diritto per l'istanza volta ad ottenere la dichiarazione di contumacia della controparte).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. DI MANLIO Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL SC, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DI CRISTINA FEDELE, FABRIZIO MOBILIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - EX I.N.A.D.E.L.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 86/01 del Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 27/09/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/01/05 dal Consigliere Dott. CELENTANO Attilio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 febbraio 1987 il Pretore di Messina, in parziale accoglimento della domanda proposta da AN AL nei confronti dell'INADEL, condannava l'Istituto previdenziale a pagare al ricorrente la somma di lire 9.769.965 ad integrazione della indennità premio di servizio già corrisposta, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi.
Il Tribunale di Messina, accogliendo parzialmente l'appello principale proposto dall'INADEL, dichiarava non dovuta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 359/87, convertito nella legge n. 440/87, la rivalutazione monetaria sull'importo riconosciuto dal primo giudice. Su ricorso per cassazione del pensionato questa Corte, con sentenza n. 2946 del 14 marzo 1995, accoglieva il secondo motivo di ricorso e cassava, sul punto, la decisione impugnata, rimettendo le parti al Tribunale di Patti perché tenesse conto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 85 del 1994. Con sentenza del 20/27 novembre 1995 il Tribunale di Patti confermava integralmente la sentenza del Pretore di Messina, compensava le spese del giudizio di legittimità e condannava l'INPDAP, gestione ex INADEL, al pagamento delle spese del giudizio di rinvio. Avverso tale decisione proponeva nuovo ricorso per Cassazione il signor AL, lamentando la immotivata violazione dei minimi tariffari e l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di liquidazione delle spese del giudizio di appello dinanzi al Tribunale di Messina.
Con sentenza n. 222 del 22 settembre 1998/11 gennaio 1999 questa Corte accoglieva per quanto di ragione il ricorso, cassava la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinviava la causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Preso atto della motivazione e dei principi fissati dalla sentenza rescindente, quest'ultimo Tribunale, con sentenza del 27 settembre 2001, liquidava le competenze di procuratore, relative al giudizio dinanzi al Tribunale di Patti, in lire 621.000, così riducendo la relativa richiesta di lire 1.005.000;
applicava, infatti, lo scaglione di valore tra lire 1.000.000 e lire 3.000.000, in luogo di quello posto a base della notula (da 10 a 50 milioni).
I giudici di Barcellona Pozzo di Gotto compensavano, poi, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, le spese del giudizio di appello dinanzi al Tribunale di Messina.
Condannavano PINPDAP alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in lire 800.000 per onorali e lire 46.200 per spese, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a..
Ritenuto che il valore del giudizio di rinvio andasse parametrato allo scaglione da 250.000 a 500.000, condannavano l'Istituto previdenziale a pagare le relative spese in lire 241.000 per diritti, lire 520.000 per onorali e lire 20.000 per esborsi, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a..
Disponevano la distrazione degli importi liquidati in favore del procuratore antistatario, che aveva reso le prescritte dichiarazioni. Per la cassazione di questa decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, AN AL.
L'INPDAP non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione degli artt. 10 e 14 del codice di