Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2023, n. 15140

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2023, n. 15140
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15140
Data del deposito : 11 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL BADAWY MOHAMED nato a EL MENOUFIAC( EGITTO) il 20/04/2002 avverso la sentenza del 22/09/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO A M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore O M che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa O M, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla riduzione della pena per il rito abbreviato e alla richiesta di sospensione condizionale della pena e di non iscrizione della condanna nel certificato del Casellario giudiziale, e il rigetto nel resto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 settembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna e in esito a giudizio abbreviato, condannava M E B, riconosciuta la circostanza attenuante della lieve entità, computata la diminuente per la scelta del rito e concesso il beneficio del pagamento rateale di cui all'art. 133-ter cod. pen., alla pena di euro 800,00 di ammenda, a partire da una pena base determinata in euro 1.200,00, per il reato di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975. All'imputato era contestato di aver portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, una "fibbia a coltello" della lunghezza complessiva di cm 13,5, di cui cm 6 di lama. In particolare, il giudice riteneva accertato che, in occasione di controlli effettuati per l'accesso al Palazzo di Giustizia di Milano, il citato strumento atto ad offendere era stato rinvenuto in una tasca nella cintura indossata da El Badawy e dallo stesso riposta nel contenitore per il controllo degli effetti personali. Il giudice escludeva la sussistenza delle condizioni della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., sulla base dell'allarme derivante dalla condotta di El Badawy. Lo stesso giudice riteneva non dimostrata la giustificazione dedotta da El Badawy circa le ragioni del suo ingresso nel Palazzo di Giustizia di Milano, dall'imputato indicate nella necessità di ritirare un documento presso il Casellario giudiziale per conto di un amico. Il giudice escludeva altresì la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche in assenza di ragioni ulteriori rispetto al solo stato di incensuratezza.

2. Avverso la citata sentenza la difesa di El Badawy ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando vizi di motivazione e di violazione di legge penale, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Secondo le doglianze difensive, non potrebbe essere mosso a El Badawy alcun rimprovero sul piano soggettivo. Nel ricorso si sostiene che, infatti, per un verso, El Badawy disponeva di una valida ragione per fare ingresso nel Palazzo di Giustizia di Milano, ragione negata in modo illogico nella sentenza impugnata;
per altro verso, El Badawy volontariamente ripose la cintura nel contenitore degli effetti personali e dichiarò nell'immediato di non avere conoscenza della presenza di una fibbia estraibile dalla forma appuntita. Il ricorrente afferma che il giudice non ha neppure esplicitato se, nel caso concreto, fosse ravvisabile, in ipotesi, il dolo o la colpa. Per quanto concerne il profilo della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il ricorrente sostiene che il giudice di merito abbia fornito una motivazione succinta, tautologica e apparente, poiché non si sarebbe confrontato con quanto dedotto dalla difesa nelle note d'udienza depositate il 20 settembre 2021, circa l'atteggiamento tenuto dall'imputato al momento del fatto, l'esiguità del pericolo e l'occasionalità del comportamento. La motivazione sarebbe altresì viziata nella parte in cui non spiega le ragioni per cui l'ingresso in un palazzo di giustizia sia più pericoloso rispetto al porto di un'arma in altro luogo pubblico e i motivi per cui gli elementi valorizzati
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