Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2022, n. 13136

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2022, n. 13136
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13136
Data del deposito : 6 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal 1. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari 2. parte civile S A, nata a Sassari il 22/10/1956 nel procedimento a carico di 1. P M, nato ad Assemini il 03/12/1972 2. M F, nato ad Assemini il 29/08/1967 avverso la sentenza del 25/03/2021 della Corte di appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere E A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l'avv. G F, in sostituzione dell'avv. F M, per la parte civile S A, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
9)1 uditi per gli imputati l'avv. M R, in sostituzione dell'avv. L S per il P, e l'avv. M P per il M, che ha hanno concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, in subordine la declaratoria di estinzione del reato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Cagliari - in riforma della pronuncia del 18 ottobre 2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari - assolveva con la formula 'perché il non è più previsto dalla legge come reato' Mario P e Francesco M dal reato loro ascritto ai sensi degli artt. 110 e 323 cod. pen., per avere il primo quale sindaco del comune di Assemini, in concorso con il secondo quale suo incaricato per la predisposizione del nuovo assetto organizzativo dell'amministrazione municipale, in violazione di norme di legge, previste dagli artt. 97 Cost., 1 d.lgs. n. 165 del 2001 e 25 d.lgs. n. 150 del 2009, adottato il provvedimento sindacale del 3 marzo 2014 con il quale aveva nominato Stefania P (moglie del M) e Anna Paola Mameli responsabili di posizione organizzativa, così procurando loro un ingiusto vantaggio patrimoniale, benché nell'organigramma del comune vi fossero altri dipendenti - in particolare A S - di pari categoria giuridica, ma con superiore posizione economica e migliori requisiti professionali. Rilevava la Corte territoriale come le modifiche dell'art. 323 cod. pen., introdotte dall'art. 23 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, avessero determinato una aboliti° criminis parziale, rendendo non più punibili le condotte che, nel caso di specie, erano state contestate almeno in parte in termini di violazione di regole di condotta non espressamente previste da norme di legge e, comunque, regole la cui applicazione comportava l'esercizio di poteri caratterizzati da margini di discrezionalità.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari il quale, con due distinti punti, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 323 cod. pen., e il vizio di motivazione, per carenza e apparenza, per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto che le condotte accertate fossero state depenalizzate, senza tenere conto che la riforma del 2020, escludendo la possibilità di valorizzare, nella valutazione delle condotte dei pubblici funzionari, la violazione dei principi di buona amministrazione e imparzialità della pubblica amministrazione previsti dall'art. 97 Cost., doveva considerarsi costituzionalmente illegittima;
e che la condotta dei due imputati si era, in ogni caso, concretizzata nella violazione dell'obbligo di astensione in relazione alla nomina della P — moglie del M, al quale il P era legato da uno strettissimo rapporto personale — inosservanza che, dopo le modifiche introdotte dal citato decreto-legge n. 76 del 2020, continua ad integrare gli estremi del reato di abuso di ufficio.

3. Contro tale sentenza ha proposto ricorso anche la parte civile A S, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, la quale, con un unico articolato punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 323 cod. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere la Corte di merito, senza seguire un percorso argomentativo rafforzato, necessario per poter riformare in appello una sentenza di condanna di primo grado, erroneamente ritenuto che le condotte accertate non fossero più previste dalla legge come reato: nonostante fosse risultato che gli imputati, che solo formalmente avevano esercitato un potere discrezionale, non avevano agito in concreto per il conseguimento di un interesse primario pubblico ma per realizzare arbitrariamente finalità del tutto personali;
e che il sindaco P, prima di adottare il provvedimento indicato nell'imputazione, aveva nominato la S ad un posto dirigenziale senza consentirle di esercitare le sue funzioni e così costringendola a rinunciare all'incarico, per poi farle sapere che avrebbe nominato la P senza effettuare la valutazione comparativa prescritta da precise norme di legge.

4. Con memoria inviata via pec l'avv. M P, difensore dell'imputato M, ha chiesto dichiararsi la inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, in quanto la sentenza impugnata è stata adottata sulla base di corrette valutazioni giuridiche;
non essendo stato accertato che il M avesse emesso alcun provvedimento amministrativo, neppure come funzionario di fatto;
non risultando formalmente contestata nel capo di imputazione una violazione dell'obbligo di astensione, peraltro insussistente con riferimento alla posizione del coimputato P;
e non essendo stata dimostrata l'esistenza del requisito della doppia ingiustizia né della ingiustizia del danno, in relazione all'emissione di un provvedimento la cui verifica di legittimità sarebbe spettata al segretario comunale. In via subordinata, ha domandato dichiararsi il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi