Cass. pen., sez. VII, sentenza 24/05/2019, n. 23026
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HIMA RUDIN nato il 16/05/1986 avverso la sentenza del 20/12/2018 del GIP TRIBUNALE di NOVARAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO FUMU;Numero 88 Ritenuto in fatto L'imputato H R ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale al predetto è stata applicata, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni tre mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 co. 1, d.P.R. 309/90. Considerato in diritto 1. Il ricorso è stato esaminato in via preliminare e ritenuto inammissibile, per causa da dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017, siccome proposto avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per motivi non deducibili (vizio di motivazione sulla entità della sanzione) ai sensi dell'art. 448 co. 2 bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, co. 50, della legge 103/2017 citata).