Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2009, n. 1894

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2009, n. 1894
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1894
Data del deposito : 27 gennaio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28138/2006 proposto da:
GN IA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell'avvocato GULLO ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall'avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, FABIANI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO VINCENZO, STUMPO VINCENZO giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrente -

sul ricorso 28273/2006 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, FABIANI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO VINCENZO, STUMPO VINCENZO giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
GN IA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell'avvocato GULLO ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall'avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE, giusta mandato a margine del ricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 561/2006 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 17/03/2006 R.G.N. 2984/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2008 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso R.G. 28138/08. inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso R.G. 28273/06.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavoro di Brindisi SP RI, bracciante agricola, chiedeva condannarsi l'INPS al pagamento in suo favore dell'indennità spettante per il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa, negata in sede amministrativa in conseguenza del parto avvenuto l'11/11/90. L'adito giudice dichiarava nulla la domanda. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza pubblicata in data 17 marzo 2006, su impugnazione dell'assicurata dichiarava il diritto della stessa all'indennità facoltativa in relazione al parto dell'11/11/90 per il periodo indicato nell'istanza amministrativa (25/2/1991 - 24/8/91) con condanna dell'INPS al pagamento della relativa prestazione.
Riteneva, preliminarmente, la Corte di Appello, per quello che rileva in questa sede, la sussistenza del rapporto di lavoro nel biennio utile per le prestazioni invocate così come accertata con sentenza 3444/01 del Tribunale di Brindisi, in giudicato, con riferimento all'iscrizione per gli anni dal 1987 al 1991.
Rilevato, poi, che dal fascicolo di parte di primo grado si evinceva la prova della sola istanza diretta all'indennità per astensione facoltativa protocollata il 26/2/91 seguita da atto interruttivo pervenuto all'INPS il 25/11/92, escludeva la fondatezza dell'eccezione di prescrizione avuto riguardo alla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.
"Circoscriveva", pertanto la Corte territoriale, "l'accoglimento della domanda alla sola indennità per astensione facoltativa dal 25/2/91 al 24/8/91".
Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione la SP sulla base di un motivo di censura cui resisteva l'INPS.
Con autonomo ricorso la sentenza veniva impugnata anche dall'INPS sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
Resisteva al ricorso la SP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ex art. 335 c.p.c., riguardano l'impugnazione della stessa sentenza.
Con l'unico motivo la SP, deducendo omessa ed insufficiente

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