Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/12/2020, n. 28384

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/12/2020, n. 28384
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28384
Data del deposito : 14 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 37045-2019 proposto da: D CP S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VITTORIA COLONNA

39, presso lo studio dell'avvocato G MIMILIANO DANUSSO - STUDIO L B E, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

INTES SN PAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VITTORIA COLONNA

39, presso lo studio dell'avvocato G MIMILIANO DANUSSO - STUDIO L B E, che la rappresenta e difende;
- controricorrente e ricorrente incidentale — COMUNE DI VENEZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B.

TORTOLINI

34, presso lo studio dell'avvocato NICOLO' PAOLTTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati C I, A I e N O;
- controricorrente e ricorrente incidentale —

contro

D CP S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VITTORIA COLONNA

39, presso lo studio dell'avvocato G MIMILIANO DANUSSO - STUDIO L B E, che la rappresenta e difende;
- controricorrente all'incidentale — COMUNE DI VENEZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B.

TORTOLINI

34, presso lo studio dell'avvocato NICOLO' PAOLTTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati C I, A I e N O;
- controricorrente e ricorrente incidentale —

contro

INTES SN PAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VITTORIA COLONNA

Ric. 2019 n. 37045 sez. SU - ud. 06-10-2020 -2- 39, presso lo studio dell'avvocato G MIMILIANO DANUSSO - STUDIO L B E, che la rappresenta e difende;
- controricorrenti all'incidentale - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 6823/2019 del TRIBUNAL di VENEZIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI GIACALONE, il quale chiede che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, in camera di consiglio - respinti i ricorsi di Dexia e Banca Intesa ed accolto quello del Comune di Venezia - dichiari la giurisdizione del giudice italiano.

RILVATO CHE

1.- La controversia ha ad oggetto contratti «derivati», sottoscritti dal Comune di Venezia con le banche

DEXIA

Crediop spa e Intesa San Paolo spa (le «banche»), nell'ambito di una complessa operazione di ristrutturazione del prestito obbligazionario «Bond Rialto» emesso nel dicembre 2002. 2.- Su richiesta del Comune di Venezia, le banche in data 19 aprile 2007 formulavano le proposte di assistenza che prevedevano «una prima fase di advisory per l'assistenza da fornire al Comune di Venezia per la convocazione e l'organizzazione dell'assemblea degli obbligazionisti», una «seconda fase di applicazione di swap di copertura di rischio tassi che prevede l'annullamento dei flussi a debito dell'Ente previsti dallo swap attualmente in essere») e l'impegno a svolgere un'attività di «consulenza finalizzata al perfezionamento di operazioni in strumenti finanziari derivati finalizzati all'ottimizzazione del costo dell'emissione obbligazionaria». 3.- In data 19 luglio 2007 il Comune di Venezia sottoscriveva due Ric. 2019 n. 37045 sez. SU - ud. 06-10-2020 -3- contratti di mandato, con i quali conferiva alle suddette banche l'incarico di svolgere l'attività di organizzazione dell'operazione di ristrutturazione del proprio debito, mediante la rinegoziazione dei termini e delle condizioni finanziarie del prestito obbligazionario e la rimodulazione dell'operazione in derivati;
a norma dell'art. 9, «Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente contratto, alla sua interpretazione, esecuzione e validità ed efficacia, il foro di Venezia avrà giurisdizione e competenza esclusive». 4.- In data 1° novembre 2007, il Comune sottoscriveva con Intesa San Paolo anche un «contratto di prestazione di servizi di investimento»;
a norma dell'art. 15, «Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra il Cliente e la Banca in relazione al presente contratto è competente il foro della sede legale della Banca, con esclusione di qualsiasi altro foro». 5.- In data 21 dicembre 2007, in esecuzione del suddetto programma negoziale, i derivati venivano rinegoziati dalle banche per mezzo di due «novation confirmation» sottoscritti anche dal Comune di Venezia e due «Confirmation», con cui le banche comunicavano di avere stipulato nuovi contratti di «interest rate swap»;
venivano sottoscritti due

ISDA

Master Agreements, contenenti all'art. 13 una clausola di proroga della giurisdizione in favore del giudice inglese per ogni controversia «riguardante questo Accordo» («relating to this Agreement»), quest'ultimo regolato dalle leggi inglesi («this Agreement will be governed by and construed in accordance with the laws of England»). 6.- In data 21 giugno 2019, il Comune di Venezia conveniva in giudizio, davanti al locale tribunale, DEXIA e Intesa San Paolo, deducendo il loro inadempimento ai mandati sottoscritti il 19 luglio 2007 e, quanto a Intesa San Paolo San Paolo, anche al contratto di Ric. 2019 n. 37045 sez. SU - ud. 06-10-2020 -4- prestazione di servizi di investimento;
in via subordinata, chiedeva l'accertamento della responsabilità extracontrattuale e, in ogni caso, la condanna delle banche a risarcire i danni in solido. 7.- In data 15 agosto 2019, le banche convenivano in giudizio il Comune di Venezia, in forza della clausola di proroga della giurisdizione UK contenuta nel contratto ISDA, dinanzi alla High Court of Justice di Londra, cui chiedevano di accertare la validità ed efficacia dei contratti derivati, l'assenza di proprie responsabilità in via contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale, e deducevano inadempimenti del Comune. 8.- Nel giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia, le banche si costituivano eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore del giudice inglese. 9.- Con ricorso notificato il 2 dicembre 2019, DEXIA ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione con cui ha chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sulla base di due motivi: con il primo ha dedotto che il Comune di Venezia aveva accettato la giurisdizione del giudice inglese, avendo in quel giudizio dichiarato di volersi difendere nel merito, con la conseguenza che tale giudice, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento citato, sarebbe definitivamente competente su tutte le domande ivi formulate, che reputava analoghe alle domande proposte nel giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia;
con il secondo motivo ha dedotto che le domande del Comune di Venezia riguardavano i termini e le condizioni dei contratti derivati e le condotte tenute dalle banche nella fase anche (precontrattuale) prodromica alla loro sottoscrizione, ricadendo, ai sensi dell'art. 25 del citato Regolamento, nell'ambito di applicazione della clausola merita nei contratti ISDA di giurisdizione esclusiva del giudice inglese, da interpretare in senso ampio, in conformità alla legge inglese applicabile. Ric. 2019 n. 37045 sez. SU - ud. 06-10-2020 -5- 10.- Intesa San Paolo, in data 10 gennaio 2020, ha notificato controricorso e ricorso incidentale adesivo al ricorso di DEXIA, sulla base di motivi analoghi. 11.- Il Comune di Venezia ha notificato, in data 9 gennaio 2020, «controricorso al ricorso [DEXIA] con contestuale autonomo ricorso per regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c.» e, in data 19 febbraio 2020, «controricorso al controricorso con ricorso incidentale» di Intesa San Paolo. Ad avviso del Comune, il giudice italiano sarebbe fornito di giurisdizione sulle domande di accertamento dell'inadempimento delle banche alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dei contratti di mandato e, rispetto a Intesa San Paolo, anche di prestazione dei servizi di investimento, comprensivi dell'attività di consulenza sui prodotti finanziari, con i quali le parti avevano scelto di sottoporre le relative controversie al giudice italiano, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE del 2012;
la giurisdizione del giudice italiano sussisterebbe anche in relazione alla domanda subordinata di responsabilità precontrattuale nei confronti delle banche, sia per ragioni di connessione con le domande principali, sia in base ai criteri del foro delle convenute, del luogo di esecuzione del contratto e di commissione dell'illecito. 12.- Le banche hanno proposto controricorsi per resistere al ricorso del Comune di Venezia. Le parti hanno presentato memorie. 13.- Il PG nella requisitoria scritta ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice italiano.
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