Cass. civ., sez. VI, ordinanza 22/11/2022, n. 34345

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Ordinanza
22 novembre 2022
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Ordinanza
22 novembre 2022

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 22/11/2022, n. 34345
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34345
Data del deposito : 22 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 162-2022 proposto da: MANCINI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. MODESTINO D'AQUINO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente -

contro

STUDIO ASSOCIATO CANALE, in persona del titolare GIOVANNI CANALE, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA DELLA LIBERTA' n. 20, presso lo studio dell'avv. SILVIA CAPPELLI, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLA CICCARESE -controricorrente - avverso la sentenza n. 4365/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/06/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA

Mancini S.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 785/2009 con cui il Tribunale di Latina le aveva ingiunto il pagamento dell’importo di € 9.945,20 in favore dello Studio Associato Canale, quale compenso per prestazioni professionali di consulenza del lavoro rese in favore dell’opponente dal titolare, rag. AN Canale. L’opponente contestava la legittimazione attiva dello studio associato in luogo del singolo professionista, eccepiva l’esistenza di un accordo verbale di compensazione tra le parti, e concludeva per la revoca del decreto opposto e , e in via riconvenzionale, per la condanna del Canale al pagamento del maggior importo dovuto a fronte delle controprestazioni eseguite in suo favore dall’opponente. Il Tribunale accoglieva l’eccezione di compensazione e revocava il decreto ingiuntivo, rigettando tuttavia la domanda riconvenzionale. Con la sentenza impugnata, n. 4365/2021, riformava la decisione di prime cure, ritenendo non provato l’accordo di compensazione tra le parti, e condannava Mancini S.r.l. a pagare allo Studio Associato Canale il compenso per le sole prestazioni di cui era stata data prova di effettivo svolgimento. Per la cassazione di detta decisione propone ricorso Mancini S.r.l., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso lo Studio associato Canale. In prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Mancini S.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 785/2009 con cui il Tribunale di Latina le aveva ingiunto il pagamento dell’importo di € 9.945,20 in favore dello Studio Associato Canale, quale compenso per prestazioni professionali rese in favore dell’opponente dal Rag. AN Canale, consulente del lavoro. L’opponente contestava, in particolare, la legittimazione attiva dello studio associato in luogo del singolo professionista, ed eccepiva l’esistenza di un accordo verbale tra le parti, in forza del quale il corrispettivo spettante all’opposto per l’elaborazione delle buste paga dell’opponente sarebbe stato compensato con la messa a disposizione, in suo favore, dei locali della ricorrente, oltre che con il procacciamento di affari;
esponeva, ancora, che parte delle prestazioni dedotte in monitorio erano state in realtà espletate direttamente dal dott. Mancini, socio di Mancini S.r.l. Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo, e in via riconvenzionale chiedeva la condanna del Canale al pagamento del maggior importo dovuto dal medesimo a fronte delle controprestazioni eseguite in suo favore dall’opponente. Il Tribunale accoglieva l’eccezione di compensazione e revocava il

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