Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2013, n. 11687

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, e dell'art. 155-sexies cod. civ., introdotto dalla legge n. 54 del 2006. Ne consegue che tale adempimento è necessario anche nei procedimenti di revisione delle condizioni di separazione dei coniugi, senza che possa ritenersi sufficiente, a tale scopo, che il minore sia stato interpellato o esaminato da soggetti (nella specie, assistenti sociali) le cui relazioni siano state successivamente acquisite al fascicolo processuale, dovendo il giudice, ove non ritenga di procedere all'audizione diretta, avvalersi di esperti investiti da specifica delega.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2013, n. 11687
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11687
Data del deposito : 15 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

. , Ë 5 O S C U R A T A rt. S E 1 168 7/ 13 l'a - E a lic N IO p p Z a A i R s T e IS n io G s E iffu R E d T i d N E o s S a E c In A Ascolto del minore. Delega. RE P U B B LI CA I TAL IAN A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Cron. 11687 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. M G LI Presidente Dott. P C Rel. Cons. Rep. Dott. G B Consigliere Reg.G. 11809/2012 Dott. M R S GO Consigliere Ud. 22.1.2013 Dott. M A Consigliere In caso di difusione del presente provvedimento omettere le generalità e ha pronunciato la seguente: gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 SENTENZA digs. 196/03 in quanto: ✓ disposto d'ufficio ☐ a richiesta di parte sul ricorso n. 11809 dell'anno 2012 proposto da: ☐ Imposto dalis fegge C.A. M Elettivamente domiciliato in Roma, via De Pretis, n. 86, rappresentato e G P;
nello studio dell'avv. 8 1 8 13 20 O S C U RATA difeso dall'avv. A L (Fax 0828/308701;
PEC avval- fonsolandi@pec.ordineforense. salerno.it), giusta procura speciale a margine del ricorso ricorrente contro E.E. intimata avverso il decreto della Corte di appello di Roma deposita- to in data 17 febbraio 2012, n. 50673/11 R.G.V.G.; sentita la relazione all'udienza del 22 gennaio 2013 del consigliere dott. P C; Generale, in persona Udite le richieste del Procuratore del sostituto dott. Costantino Fucci, il quale ha conclu- so per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo - La Corte di appello di Roma, pronunciando sul reclamo 1 proposto da E.E.C.A. nei confronti di avverso il provvedimento in data 3 dicembre 2010 con il quale il Tribunale di Roma, a seguito di domanda di revi- sione delle condizioni della separazione personale dei co- niugi avanzata dal Cascio, aveva confermato l'affidamento collocato presso lacondiviso del minore C.R. madre, regolando gli incontri settimanali fra il padre e il figlio nonché la sua permanenza nei periodi di vacanza, 2 : O S C U R A T A : ha parzialmente accolto il ricorso nel senso di stabilire le possibilità di incontro fra padre e figlio durante i fi- ne settimana, così ovviando a un'omissione del Tribunale, rigettando, nel resto, il reclamo. 1.1 - In particolare, quanto alla censura concernente l'omessa audizione del minore, specificamente proposta dal C. si è rilevato che lo stesso era stato esaminato dalla psicologa della ASL di Roma, la cui relazione era stata inviata in data 3..7.2010. Da tale elaborato, per altro, si evinceva come le valutazioni operate dal Tribuna- le, nel senso della collocazione del minore presso la madre e della regolazione degli incontri, corrispondessero all'interesse del minore. 1.2 - Avverso tale provvedimento il C. propone ricorso, affidato a due motivi. La parte intimata non svolge attività difensiva. Motivi della decisione 2 - Con il primo motivo (il secondo, in base alla numera- zione contenuta nel ricorso: il precedente, in realtà, è privo di censure e tende unicamente a ribadire l'ammissibilità del ricorso, della quale, per altro, non è dato di dubitare) si deduce violazione dell'art. 12 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, dell'art. 6 Cedu, dell'art. 23 del Reg. Ce n. 2001/2003, dell'art. 155 sexies Cod. civ., nonché degli artt. 3, 21 e 111 Cost.. Si afferma che dopo la presentazione del ricorso ai sensi O S C U R A T A dell'art. 710 c.p.c. era stata più volte avanzata richiesta di audizione del minore, nato il nel corso

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi