Cass. civ., sez. I, sentenza 09/08/2004, n. 15345
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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C A - Presidente -
Dott. M M R - Consigliere -
Dott. B G M - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. G G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BELSITO NICOLA IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI CURATORE SPECIALE DELLE MINORI DI LIETO ZAIRA VALENTINA E DE RISI SABRINA, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, rappresentato e difeso da se stesso.
giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
DE RISI GIOVANNINA, domiciliata in ROMA, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, rappresentata e difesa dall'avvocato V P, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI SALERNO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2/03 dalla Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 16/07/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/07/04 dal Consigliere Dott. M R MI;
udito l'Avvocato Nicola BELSITO che ha chiesto l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Nicola Belsito, nella qualità di curatore delle minori Zaira V e S, figlio di Giovanna D R, ha impugnato per Cassazione la sentenza in data 1^ luglio 2003, con la quale la Corte di Salerno ha accolto il gravame, proposto dalla D R, avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato lo stato di adattabilità delle minori medesime.
La D R con controricorso ha eccepito l'inammissibilità e in subordine l'infondatezza della odierna impugnazione. Il Belsito ha anche depositato memoria.
2 L'unico complesso motivo del ricorso - inammissibile nella parte in cui sollecita il riesame, non consentito in questa sede di legittimità, di circostanze di fatto e di valutazioni riservate alla discrezionalità del giudice del merito, o prospetta vizi di carenza di motivazione, non deducibili con il ricorso (limitato alle sole violazioni di legge) di cui all'art. 17 l. 184/1983, applicabile alla fattispecie - è poi infondato nella residua parte in cui più propriamente denuncia vizi di "inesistenza" della motivazione e violazione di legge (artt. 8 e ss l. 184/83 cit). 2/1 Non sussiste, in primo luogo, infatti, l'asserita inesistenza, o mera apparenza, di motivazione del provvedimento impugnato, atteso che la Corte territoriale ha, viceversa, compiutamente illustrato il percorso argomentativo che l'ha condotta a ribaltare la decisione del Tribunale.
Quella Corte non ha, invero, trascurato di richiamare e riconsiderare tutte le circostanze che avevano indotto i primi giudici a dichiarare lo stato di adattabilità delle minori ("ben vero non si disconosce che la D R visse all'epoca della doppia maternità in una situazione di estrema precarietà... fu unita a tossicodipendente mantenendo un rapporto estremamente conflittuale certamente negativo per lo sviluppo della prima figlia... fu ricoverata in istituto all'epoca della nascita della seconda figlia... in un momento anche di precarietà di situazione economica per l'assenza di redditi..."). Ma non hanno poi mancato, gli stessi G, di indicare le circostanze di fatto e spiegare le ragioni che li hanno indotti a ritenere, comunque, superata quella iniziale situazione di abbandono delle piccole V e S ("La D R giammai rinunziò all'affetto delle sue figlio che ricercò assiduamente anche quando furono ricoverate in istituto a poste in affidamento... lasciava il convivente che era stato causa della sua crisi esistenziale ... si occupava stabilmente... i servizi sociali evidenziano che si è stabilmente inserita nell'ambiente sociale... Il c.t.u. evidenzia l'urgenza per le minori di indilazionabili iniziative di recupero di un trend di sviluppo psicologico libero dalle pericolose ipoteche che la precoce privazione delle aure materne mostra di avere prodotto...").
Laddove i rilievi di scarsa persuasività, anche sul piano psico - pedagogico, che il ricorrente muove a tali motivazioni della Corte di Appello, tornano a cadere in quell'area del merito decisorio non suscettibile, come detto, di sindacato di legittimità, anche nella più ampia prospettiva del vizio di motivazione di cui all'art 360 n. 5 c.p.c.. 2/2 Nè del pari, infine, sussistono le adombrate violazioni di legge.
Le quali, del resto, non hanno rilievo autonomo nella stessa prospettazione del ricorrente (che, infatti, le denuncia come un profilo implicito nella carenza di motivazione), in quanto ciò che addebita ai giudici a quibus è non già di avere presupposto una errata configurazione giuridica delle condizioni che giustificano la dichiarazione dello stato di adattabilità, bensì di avere erroneamente disconosciuto che, nel caso concreto, quelle condizioni risultassero di fatto verificate. il che riporta, appunto, alle censure precedenti.
3 Il ricorso va integralmente, pertanto, respinto.
4 Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.