Cass. civ., sez. II, ordinanza 18/11/2019, n. 29871
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seguente ORDINANZA sul ricorso 11857-2018 proposto da: PROCOPIO FRANCESCA, DI BARTOLO ROSA MA, PROCOPIO LUIGIA, PROCOPIO VINCENZO, PROCOPIO SMERALDA, PROCOPIO GUIDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso l'AGENZIA PLACIDI, rappresentati e difesi dagli avvocati MA CAUDIA GIORDANO, FABIO MIRENZIO;- ricorrenti - 2019 contro 1609 MNO BIAGIA;- intimata - avverso la sentenza n. 15/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 15/01/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2019 dal Consigliere R G. , FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione, notificato in data 21.06.2006, M B, in proprio e quale erede di V G, conveniva in giudizio P V, F M R, P G e D B R M per sentire dichiarare la nullità/inefficacia/invalidità di una serie di contratti preliminari di vendita di immobili e dei successivi atti pubblici stipulati tra le parti, la nullità o l'annullamento di alcune cessioni di credito, nonché la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti. Relativamente ai contratti preliminari ed ai successivi atti pubblici, la Marino deduceva che non risultavano essere stati effettuati i pagamenti da parte dei Procopio-Fagnani. 1.1 Si costituivano in giudizio i convenuti i quali contestavano la ricostruzione dei fatti e chiedevano il rigetto delle domande;in via riconvenzionale, chiedevano la condanna della Marino al pagamento di una somma di denaro (lire. 270.000.000) relativa ad un atto di cessione di credito del 15.04.1996. 1.2 n Tribunale di Messina rigettava la domanda principale e la domanda riconvenzionale. 2. La Corte d'Appello di Messina, con sentenza non definitiva n. 15/2018 del 01.02.2018, accogliendo parzialmente l'appello proposto da M B, riformava la sentenza n. 485/2010, dichiarava la nullità delle scritture private e dei successivi atti pubblici e riconosceva, altresì, il diritto in favore dell'appellante ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per essere stati alcuni immobili ceduti a terzi. 2.1 La corte territoriale rilevava l'erroneità della sentenza del Tribunale di Messina nella parte in cui non aveva ritenuto provato, da parte della Marino, il mancato pagamento del prezzo dei trasferimenti immobiliari. Pertanto, statuiva che dovesse gravare sugli appellati l'onere di provare l'adempimento del pagamento, ad esempio producendo copia delle ricevute di pagamento. In ordine al valore probatorio degli atti pubblici, il giudice d'appello affermava che l'atto pubblico fa fede delle sole dichiarazioni rese davanti al pubblico ufficiale, ma che non risultano altresì coperte dalla pubblica fede l'interpretazione delle dichiarazioni rese nel documento e la loro genuinità. i i 3. Per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso P V, Guido, Francesca, Smeralda e Luigia, e D B R M.
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