Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/10/2005, n. 20121

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Il provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ordina allo straniero colpito da provvedimento prefettizio di espulsione di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, non è suscettibile di autonoma impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria con il procedimento previsto per l'opposizione all'espulsione dall'art. 13 del medesimo d.lgs., non essendo ammissibile una indeterminata espansione dei mezzi di tutela tassativamente indicati dalla legge. Né ciò comporta una carenza di tutela giurisdizionale, in quanto, da un lato, la predetta intimazione non incide sulla libertà personale dell'espulso (non ristretto presso un centro di permanenza temporanea, né sottoposto all'accompagnamento coattivo alla frontiera) e, pertanto, non comporta l'adozione degli strumenti giurisdizionali di controllo espressamente previsti per le convalide delle misure restrittive (artt. 13, comma 5-bis, e 14 del d.lgs. n. 286 del 1998); dall'altro, il controllo sulla sussistenza dei presupposti per adottare l'intimazione è demandato al giudice penale nell'ambito del giudizio sull'imputazione ascritta al soggetto espulso, che si sia trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore (art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998), potendo, in quella sede, l'autorità giudiziaria disapplicare, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, l'atto presupposto che sia stato assunto illegittimamente.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/10/2005, n. 20121
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20121
Data del deposito : 18 ottobre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. I G - Primo Presidente f.f. -
Dott. C O F - Presidente di sezione -
Dott. V A - Presidente di sezione -
Dott. P V - rel. Consigliere -
Dott. S F - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. F G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
ICKA SHPRESA elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE CARSO

23, presso lo studio dell'avvocato S M che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati M V, GIANLUCA VITALE, giusta delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
QUESTORE TORINO, AMMINISTRAZIONE STATALE DELL'INTERNO (QUESTURA TORINO);



- intimati -


avverso il decreto del Tribunale di TORINO, emesso il 24/05/03 (r.g. v.g. n. 1833/03);

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/10/05 dal Consigliere Dott. V P;

udito l'Avvocato M S;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. I D che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la giurisdizione G.O..
CONSIDERATO IN FATTO
che con ricorso depositato il 21 maggio 2003 la sig.ra

ICKA

Shpresa ha chiesto l'annullamento del provvedimento (n. 1122/03) del questore di Torino, emesso e notificato in data 8 maggio 2003, col quale le era stato ordinato di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, ai sensi dell'art.

5-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (t.u. sulla immigrazione e sulla condizione dello straniero);

che con decreto depositato il 24 maggio 2003 il Tribunale di Torino ha dichiarato il ricorso inammissibile, osservando che il provvedimento del questore non era suscettibile di autonoma impugnazione a norma dell'art. 13 d.lgs. 286/98 e 737 c.p.c., in quanto atto meramente esecutivo del provvedimento prefettizio di espulsione già adottato nei suoi confronti in data 6 marzo 2003, non tempestivamente impugnato;
e che, d'altronde, esso neanche era sindacabile in via incidentale in quella sede la legittimità di un decreto di espulsione non impugnato nei termini di legge;

che contro il decreto del Tribunale la ICKA ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo, cui l'Amministrazione convenuta non ha resistito.
RITENUTO IN DIRITTO
che con il motivo del ricorso la ricorrente, denunciando falsa applicazione di legge in relazione all'art. 14, comma 5-bis d.lgs. 286/1998 e all'art. 113 Cost., sostiene che anche il provvedimento di
cui alla citata disposizione di legge non possa essere sottratto alla giurisdizione del giudice ordinario, il quale dovrebbe poter sempre conoscere della legittimità (anche) del provvedimento esecutivo di una pregressa espulsione;
tanto più quando l'atto esecutivo sia intervenuto, come nella fattispecie, in presenza di una situazione di fatto diversa da quella esistente al momento della espulsione. Ciò che rileva, infatti, secondo la ricorrente (che richiama precedenti giurisprudenziali sul punto), è l'incidenza del provvedimento sulla concreta operatività del decreto e l'esigenza di garantire effettiva tutela alla situazione soggettiva dedotta;

che il motivo non ha fondamento, avendo il giudice a quo correttamente ritenuto non suscettibile di autonoma impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria con il procedimento di cui all'art. 13 d.lgs. cit. il provvedimento con il quale il questore di Torino aveva notificato al ricorrente l'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni ai sensi dell'art. 14, co.

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