Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/01/2022, n. 00292

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/01/2022, n. 00292
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00292
Data del deposito : 7 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14943-2020 proposto da: M CSTRUZIONI S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI n. 14, presso lo studio dell’avv. GIUSEPPE BUCCA, rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE R. QUATTRONE

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DELLA NIAKI COSTRUZIONI S.R.L., in persona del curator pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ANTONIO SANGIORGI e domiciliate presso la cancelleria della Corte di Cassazione F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14943/2020 Numero sezionale 11597/2021 - controricorrente Numero di raccolta generale 292/2022Data pubblicazione 07/01/2022- avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 30/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2021 dal Consigliere Dott. S O

FTTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato Marino Costruzioni S.a.s. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Palermo la società Niaki Costruzioni S.r.l. per sentirla condannare al risarcimento del danno derivante dai vizi riscontrati nei materiali forniti in esecuzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti. A seguito del fallimento della convenuta, il giudizio veniva interrotto e la domanda veniva coltivata da Marino Costruzioni S.a.s. con istanza di ammissione allo stato passivo del fallimento Niaki Costruzioni S.r.l. Il giudice delegato della procedura rigettava l’istanza. Avverso detto provvedimento reiettivo interponeva opposizione l’odierna ricorrente, che veniva rigettata dal Tribunale di Palermo con l’ordinanza oggi impugnata, emessa nella resistenza del fallimento Niaki Costruzioni S.r.l. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Marino Costruzioni S.a.s., affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso il fallimento Niaki Costruzioni S.r.l. La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’, o comunque RIGETTO, del ricorso. Con ricorso depositato il 29.07.2016, la Marino Costruzioni proponeva opposizione ai sensi dell’art. 98 l. fall. avverso il decreto F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14943/2020 Numero sezionale 11597/2021 del 29.06.2016, comunicato in pari data, con il quale il Giudice Numero di raccolta generale 292/2022Data pubblicazione 07/01/2022 Delegato al fallimento della Niaki Costruzioni S.r.l. aveva rigettato la domanda con la quale la Marino Costruzioni S.a.s. chiedeva di essere ammessa al passivo fallimentare per la somma di € 1.390.000 per risarcimento danni, patrimoniali e non
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