Cass. civ., sez. II, ordinanza 25/07/2022, n. 23080

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 25/07/2022, n. 23080
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23080
Data del deposito : 25 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente CONDOMINIO - ORDINANZA QUESTIONE sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8921/'17) proposto da: PROCESSUALE RAINERI CARLA ROMANA (C.F.: RNR CLR 55E52 G535U), rappresentata e difesa dagli Avv.ti M C e G P in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via della Scrofa, n. 57;

- ricorrente -

contro

TROTTA CHIARA (C.F.: TRT CHR 75T71 G388I), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dagli Avv.ti A C P e P P ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via Celimontana, n. 38;

- controricorrente -

e AVV. BELLOLI ANDREA (C.F.: BLL NRN 36P25 F205Z), rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. G G, in Roma, via Bertoloni, n. 41;
- altro controricorrente - nonché PRIMA FONDIARIA S.R.L., UNICREDIT LEASING S.P.A., FARINA RENATO, NOVATI EMANUELA, MINISCALCHI FRANCESCO, MINISCALCHI OMBRETTA, MUSCARDINI CRISTIANA, TARTARI MARIA CRISTINA, ESTUDIANTINA S.R.L., EREDI ENRICO VIZZARDELLI, GALLARATE MARIA CARLA, VIZZARDELLI CATERINA, VIZZARDELLI CESARE, VIZZARDELLI EMANUELA SILVIA, ALLOCCHIO VIVIANA, GIOLLA GIOVANNA, GIOLLA FRANCA PAROLARI, GALATO ANDREA GIULIO MARIA, GALATO FEDERICO, CONDOMINIO DI V.

BELLINI

10 di MILANO (in persona dell'amministratore pro-tempore) e NASCIMBENE MICHELE MARIO;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 836/2017 (pubblicata il 27 febbraio 2017);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2022 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
lette le memorie depositate, ai sensi dell'art. 380-bis.

1. c.p.c., dai difensori della ricorrente e della controricorrente T C.

RITENUTO IN FATTO

1. R Carla Romana, nella qualità di proprietaria di unità immobiliari all'interno dell'edificio condominiale sito in Milano, alla v. Bellini n. 10, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, i proprietari di altre unità immobiliari (meglio indicati nell'intestazione) nonché il Condominio di detto edificio, per sentir accertare la non rispondenza allo stato di fatto e dei luoghi delle tabelle millesimali vigenti, nonché per l'adozione di ogni provvedimento idoneo a sostituire dette tabelle con altre rappresentative dell'effettivo stato dei luoghi dello stabile condominiale. Nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 13 giugno 2014, a seguito del decesso della parte V E, avvocato costituitosi anche in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., il Tribunale adito dichiarava l'interruzione del processo. A seguito della successiva riassunzione operata dall'attrice con ricorso ai sensi dell'art. 303 c.p.c., depositato in cancelleria il 24 ottobre 2014, si costituivano in giudizio V G C, B A e T C, i quali eccepivano la tardività della riassunzione, per essere stata l'attrice-riassumente a conoscenza della morte dell'avvocato V E già a far tempo dal 6 giugno 2004. Decidendo su tale eccezione, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 2 febbraio 2015, dichiarava l'estinzione del giudizio. A sostegno dell'emanato provvedimento il citato Tribunale riteneva che l'evento interruttivo, da ricondurre alla morte dell'avvocato V E, doveva considerarsi verificato, ai sensi dell'art. 300, comma 3, c.p.c., nel momento del decesso della parte costituita in proprio, ragion per cui, decorrendo il termine di tre mesi per la riassunzione del processo dal momento della verificazione del citato evento interruttivo in data 23 maggio 2014, il ricorso per la riassunzione del processo, in quanto depositato il 24 ottobre 2014, si sarebbe dovuto considerare tardivo in ordine all'osservanza del citato prescritto termine (ivi computato il periodo di sospensione feriale).

2. Decidendo sull'appello proposto dalla R avverso la suddetta ordinanza e nella costituzione dei soli appellati V G C (in qualità di erede di V E), B A e T C (la quale formulava anche appello incidentale), la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 836/2017 (pubblicata il 27 febbraio 2017), rigettava il gravame principale ed accoglieva quello incidentale della T, condannando la R a rifonderle le spese della fase di riassunzione del giudizio di primo grado. La Corte milanese condannava, inoltre, l'appellante principale alla rifusione delle spese del grado di appello in favore di tutte le parti appellate costituite. Premessa l'ammissibilità dell'appello della R (dovendo riconoscersi al provvedimento impugnato natura di sentenza), la Corte territoriale confermava l'impugnata decisione sul presupposto che, avuto riguardo alle vicende di altra causa pendente dinanzi al Tribunale di Brescia tra la stessa R e l'avv. V E, durante la quale era sopravvenuta la morte di quest'ultimo in data 23 maggio 2014, e sulla scorta della relativa produzione documentale, si sarebbe dovuto ritenere che l'appellante aveva avuto notizia della suddetta morte dell'avv. V E in epoca non posteriore al 6 giugno 2014, con la conseguenza che il deposito dell'istanza di riassunzione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Milano, avvenuto il 24 ottobre 2014, era da considerare tardivo, dovendosi individuare il termine ultimo di scadenza dei tre mesi dalla data di conoscenza legale dell'evento interruttivo, di cui all'art. 305 c.p.c., nel giorno 22 ottobre 2014, scomputato il periodo di sospensione feriale dei termini. Di contro la Corte di appello ravvisava la fondatezza dell'appello incidentale della T C con riferimento alla mancata condanna, in suo favore, della R al pagamento delle spese relative alla fase di
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