Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/08/2017, n. 19166
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In materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione - tendenzialmente volti ad eliminare il precariato creatosi per assunzioni in violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 - sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno, e sono suscettibili di derogare alle normali procedure di reclutamento limitatamente al carattere - riservato e non aperto - dell'assunzione, ma non anche alla necessità del possesso del titolo di studio ove previsto per la specifica qualifica, né al preventivo svolgimento di procedure selettive, che (ad eccezione del personale assunto obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento) sono necessarie nell'ipotesi - come nella specie - in cui la stabilizzazione riguardi dipendenti che non abbiano già sostenuto "procedure selettive di tipo concorsuale", con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di procedure discrezionalmente disposte dall'amministrazione ed implicanti valutazioni di tipo comparativo tra i candidati.
Sul provvedimento
Testo completo
E T N 19 1 66\ 17 E S E R.G. n. 15992/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: COSTITUZIONE GIOVANNI AMOROSO - Primo Pres.te f.f. - RAPPORTO PUBBLICO - Presidente Sezione - IMPIEGO VINCENZO DI CERBO Ud. 04/07/2017 - MAGDA CRISTIANO - Consigliere - PU - R.G.N. 15992/2016 · Rel. Consigliere -ANTONIO MANNA Gion. 19166 Rep. LUCIA TRIA - Consigliere - C.U. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - RAFFAELE FRASCA - Consigliere - GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere - ANGELINA MARIA PERRINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15992-2016 proposto da: ACCARDO BIAGIO GIOVANNI, DI ΜΑΙΟ MARIA ANTONELLA, MARRONE ANNA, DATTOLO ANNALISA, MANZO MARIA, TRIOLO ROSA ANGELA, MONTELEONE ROSETTA MARIA, TRIOLO MARIA FRANCESCA, CLEMENTE GIOVANNI, GULLO GIUSEPPE, SCATURRO 484 1 R.G. n. 15992/16 ANGELA MARIA, DAVIDE ROSA, SIRAGUSA ANTONINA, CATANIA ROSETTA, CINAO ELISABETTA, FERLITO SALVATORE, GANDOLFO GIUSEPPE, MANTIA ANTONINA, SCAPPINI VITTORIO, SIRAGUSA DOROTEA, CUSUMANO ANGELA CARLA, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ISABELLA CASALES MANGANO;
- ricorrenti ·
contro
COMUNE DI CASTELVETRANO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1505/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 04/01/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 1505/15 la Corte d'appello di Palermo rigettava il gravame dei ricorrenti di cui in epigrafe contro la sentenza n. 717/13 con cui il Tribunale di Marsala aveva per quel che rileva nella presente - sede - declinato la propria giurisdizione sulla domanda di stabilizzazione proposta dai ricorrenti medesimi nei confronti del Comune di