Cass. civ., sez. III, ordinanza 21/11/2023, n. 32380
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La condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale conserva la propria natura di statuizione civilistica, conseguentemente soggiacendo alla regola generale della provvisoria esecutività di cui all'art. 282 c.p.c..
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 21461/2020 Numero sezionale 3648/2023 Numero di raccolta generale 32380/2023 Data pubblicazione 21/11/2023 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: DANILO SESTINI Presidente *CONTRATTI E CHIARA GRAZIOSI Consigliere OBBLIGAZIONI STEFANIA TASSONE Consigliere IN GENERE MARILENA GORGONI Consigliere-Rel. Ud.07/11/2023 CARMELO CARLO ROSSELLO Consigliere CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21461/2020 R.G. proposto da: LO RI NN, rappresentato e difeso dall'avvocato WILLIAM LIMUTI ([...]), pec: avvwilliam.limuti@ec.it;
-ricorrente- LH BD;
-resistente- Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 4653/2019 depositata il 21/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Numero registro generale 21461/2020 Numero sezionale 3648/2023 Numero di raccolta generale 32380/2023 Rilevato che: Data pubblicazione 21/11/2023 il Tribunale penale di Monza, con la sentenza n.3487/2016, oltre alla pena della reclusione ed al pagamento di una multa di euro 600.000,00, condannava IL HI a corrispondere a IA VA ON, parte lesa, le spese di difesa, quantificate in euro 2.000,00, e a risarcirgli i danni da liquidare in separata sede, con provvisionale provvisoriamente esecutiva di euro 10.000,00;
sulla scorta di detta sentenza, IA VA ON notificava a IL HI atto di precetto per euro 13.246,54;
il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1575/18, confermata dalla Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 4653/2019, resa pubblica in data 21/11/2019, accoglieva l'opposizione al precetto di IL HI e dichiarava che IA VA ON non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata per la somma liquidata a titolo di spese di difesa della parte civile;
IA VA ON ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi;
nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da IL HI;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ.;
il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Considerato che:
1) con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ., in relazione all'art. 541 cod.proc.pen. e all'art. 282 cod.pen.;
oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte d'Appello ha escluso che la sentenza emessa dal Tribunale penale di Monza fosse immediatamente esecutiva con riferimento alla condanna