Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2023, n. 50318

CASS
Sentenza
25 ottobre 2023
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25 ottobre 2023

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In tema di reati edilizi, ogni procedimento di condono dev'essere valutato in base alla disciplina afferente alla relativa domanda, sicché non può essere evocata alcuna automatica e non prevista estensione di altre diverse, successive discipline, pur se, in astratto, relative al medesimo istituto del condono, ostandovi sia la diversità dei requisiti di accesso ad esso, previsti dalle molteplici discipline, sia il principio di tipicità degli atti e dei procedimenti amministrativi, che impone la correlazione tra la domanda, la relativa disciplina e la decisione finale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2023, n. 50318
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50318
Data del deposito : 25 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

5 0318-23 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da n 1097 sez. Sent. n -Presidente - Andrea Gentili CC-25/10/2023 Luca Semeraro R.G.N. 27389/2023 Gianni Filippo Reynaud Giuseppe Noviello -Relatore- Fabio Zunica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da da GE TR nato a [...] il [...]; nel procedimento a carico del medesimo avverso la ordinanza del 30/05/2023 del tribunale di Termini Imerese;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 maggio 2023 il Tribunale di Termini Imerese rigettava l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione, avanzata nell'interesse di GE TR. с 2. Avverso la suindicata ordinanza GE TR, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.

2. Deduce, con il primo, vizi ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Si rappresenta che il termine per l'avanzata richiesta di condono del ricorrente sarebbe stato procrastinato in avanti con leggi successive a quella del 1985 n. 47, cui inerisce l'art. 31 citato in ordinanza. Si esclude, poi, che alla data del 31.12.1993 il solaio dell'opera abusiva di interesse non fosse stato completato, almeno nella porzione minimale afferente il condono. E si aggiunge che l'accertamento finale dei fatti di reato al 12.12.1994 avrebbe rilevanza ai fini penali ma non ai fini amministrativi del condono. L'ordinanza impugnata, quindi, non avrebbe considerato che entro i termini di ultimazione delle opere condonabili secondo le susseguenti discipline del 1985, 1994 e 2003 la copertura della struttura abusiva poteva ritenersi ultimata ai fini del rilascio della sanatoria di cui al provvedimento n. 10 del 8.7. 2019. 3. Con il secondo motivo deduce il vizio di illogicità della motivazione. Si ribadisce come la ultimazione della copertura al dicembre del 1994 non avrebbe efficacia sul procedimento in sanatoria avviato e completato con concessione in sanatoria del 8.7.2019. Da qui il contrasto con l'art. 2 comma 2 cod. proc. pen. in tema di questioni risolte in via incidentale dal giudice penale, prive di efficacia in ogni altro processo, atteso che altrimenti la motivazione adottata in sede penale sull'abuso assumerebbe rilievo in ultima analisi rispetto alla procedura di sanatoria. Si rileva altresì il contrasto con l'art. 34 comma 2, c.p.a. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile. L'ordinanza impugnata esclude la legittimità dell'intervenuto provvedimento di sanatoria (così definito) sul rilievo per cui l'opera, invero da ultimarsi al rustico, ossia con struttura tamponata esternamente e solaio di copertura, alla data di ultimazione prevista dalla legge cui afferirebbe la domanda di sanatoria (ovvero di condono, essendo richiamato l'art. 31 della I. 47/85) non sarebbe stata così ultimata, mancando ancora di copertura, accertata solo nel dicembre 1994. Posto che ogni procedimento di condono non può che valutarsi rispetto alla disciplina cui afferisce la domanda, come correttamente considerato dal giudice, la quale appare allo stato degli atti quella di cui al cd. primo condono ex L. 47/85, senza che sia evocabile alcuna automatica estensione non prevista di altre distinte e diverse successive - discipline, ancorchè afferenti in astratto al medesimo istituto del condono, le 2 argomentazioni di cui ai motivi sopra sintetizzati non contrastano adeguatamente l'unitario e unico assunto del giudice: quello per cui la copertura integrante il "rustico" sarebbe stata realizzata solo nel 1994 e quindi fuori termine, e nel paventare una diversa e anteriore epoca di realizzazione della medesima copertura sono del tutto prive di

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