Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2021, n. 43093

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2021, n. 43093
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43093
Data del deposito : 24 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A A, nato a Milano il 11/02/1958 avverso la sentenza del 07/02/2020 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G F R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 febbraio 2020, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna dell'imputato alle pene di legge in ordine al reato continuato di cui all'art. 408 cod. pen., per aver commesso, nel cimitero comunale di Omegna, atti di vilipendio delle cose destinate al culto della defunta S M.

2. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo:

2.1. con il primo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 408 cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato, sia perché all'imputato erano state attribuite azioni ulteriori rispetto a quelle riprese dalla telecamera nascosta nel cimitero, sia perché le stesse erano state ricondotte al reato di vilipendio non già per la loro intrinseca natura, ma per la mera ripetitività;

2.2. con il secondo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 408 cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non essendo stati compiuti atti di dispregio della defunta, ma, piuttosto, azioni che denotavano rispetto, poste in essere con assoluta calma e senza la minima violenza;

2.3. con il terzo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 185 cod. pen. e l'omessa motivazione in riferimento alla sussistenza del danno morale riconosciuto alle parti civili, trattandosi di parenti non conviventi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi di ricorso - da esaminarsi congiuntamente perché obiettivamente connessi - non sono fondati e per molti versi sono addirittura inammissibili posto che, come emerge dallo stesso ricorso, che pedissequamente riporta il contenuto dell'atto di appello, vengono in parte riproposte le stesse doglianze già devolute con il gravame di merito e disattese con motivazione pertinente e non illogica dalla Corte d'appello, senza che il ricorrente si confronti seriamente con quelle argomentazioni, e, per altra parte, si propongono invece in questa sede doglianze di fatto che neppure erano state devolute con il gravame.

2. In diritto va preliminarmente osservato che oggetto di tutela dell'art. 408 cod. pen. - come indicato dall'intitolazione del capo II del titolo V del secondo libro del codice penale - è la "pietas" dei defunti, vale a dire quel diffuso sentimento, individuale e collettivo, che si manifesta nel rispetto, religioso ma non solo, tributato ai defunti ed alle cose destinate al loro culto nei cimiteri e nei luoghi di sepoltura. Se l'intero capo ruota attorno al medesimo bene giuridico, emerge una partizione interna tra le prime incriminazioni (artt. 407 - 409), il cui oggetto materiale è legato al culto
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