Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2023, n. 17507

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2023, n. 17507
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17507
Data del deposito : 27 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALZA CLAUDIO nato a POTENZA il 21/05/1962 avverso l'ordinanza del 15/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere E T;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, V S, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 ottobre 2021, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto l'opposizione proposta da C C avverso l'ordinanza con la quale il medesimo Tribunale aveva rigettato l'istanza di riabilitazione, avanzata dall'interessato per la condanna di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano, in data 20 aprile 2012, irrevocabile il 23 maggio 2013. A ragione della decisione il giudice specializzato poneva il difetto di prova dell'avvenuto pagamento delle spese processuali. Il Tribunale di sorveglianza, preso atto dell'intervenuto pagamento, sia pur tardivo, delle spese di giustizia, ha confermato il provvedimento di rigetto sulla scorta del difetto del presupposto della "buona condotta", inferita dalle pendenze per reati di bancarotta per distrazione d'importi elevati, coevi e successivi alle date di commissione dei reati per i quali è chiesta la riabilitazione, che avevano portato, nel 2011, al fallimento di due società immobiliari.

2. Ricorre Calza per cassazione, a mezzo dei difenson di fiducia avv. A F e L M, e deduce un unico, articolato motivo, in punto di violazione dell'art. 179 cod. pen. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza ha - in contrasto con consolidato orientamento di legittimità - errato nella valutazione del tempo in cui le ulteriori condotte penalmente rilevanti si sarebbero verificate, giacché si tratta di condotte perpetrate dal 2003 al 2007 e, comunque, relative a fallimenti dichiarati nel 2011, quindi precedenti ai fatti accertati con la sentenza in riferimento alla quale è svolta istanza di riabilitazione. La valutazione del presupposto della buona condotta va effettuata con esclusivo riferimento al periodo di tre anni indicato nell'art. 179, comma primo, cod. pen., decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, intervenuta il 23 maggio 2013, ovvero, al più, da quella della data di espiazione della pena detentiva 3. Il Sostituto Procuratore generale, V S, con conclusioni scritte in data 11 aprile 2022, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La concessione della riabilitazione - istituto annoverato tra le cause di estinzione della pena, con effetto di estinzione delle pene accessorie, di eliminazione delle conseguenze penali della condanna e di piena reintegrazione della capacità giuridica del condannato - è subordinata alla dimostrazione del ravvedimento del richiedente, desumibile dai comportamenti regolari tenuti nel periodo minimo previsto dalla legge e fino alla data della decisione sull'istanza, e alla sua attivazione per l'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta criminosa, salva la prova dell'inadempimento c.d. necessitato.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi