Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/2018, n. 10145

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In tema di pubblico impiego privatizzato, il "passaggio diretto" di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, nella sua formulazione originaria - modificata dall'art. 16 della l. n. 246 del 2005, avente natura di norma interpretativa e, quindi, non applicabile alle procedure di mobilità espletate antecedentemente alla sua entrata in vigore -, è riconducibile all'istituto civilistico della cessione del contratto, sicché è caratterizzato dalla conservazione dell'anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza. Ne consegue che nel caso di passaggio diretto dal Ministero dell'Istruzione al Ministero degli Affari Esteri, avvenuto nella vigenza della predetta formulazione del citato art. 30, nella determinazione dell'assegno "ad personam", dovuto al dipendente, va inclusa la "retribuzione personale docente", in quanto compenso fisso e continuativo ai sensi dell'art. 7 del c.c.n.l. Comparto Scuola del 15 marzo 2001, senza che rilevi che tale compenso fosse finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/2018, n. 10145
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10145
Data del deposito : 26 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

T 10145/1 86 APR. 2018 AULA 'B' T I R I D E T N Oggetto E REPUBBLICA ITALIANA S E - L L L O IN NOME DEL POPOLO ITALIANO B E T N E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 19653/2013 Cron. 10.145 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Presidente Dott. G NTANO Ud. 06/03/2018 Dott. A TCE Consigliere PU Dott. D BTO Consigliere Dott. AISA DI PNIO Rel. Consigliere Dott. I TI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA _ sul ricorso 19653-2013 proposto da: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 80213330584, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

2018 contro 962 S PTRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTORINO LAZZARINI 19, presso lo studio dell'avvocato U S, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A S, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avversO la sentenza n. 4255/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2013 r.g. n. 8885/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2018 dal Consigliere Dott. AISA DI PNIO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. M M, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RG 19653/2013 FATTI DI CAUSA 1. La Corte di Appello di Roma ha respinto l'appello incidentale del Ministero ed ha parzialmente accolto l'impugnazione principale di Piero Sollazzi, dipendente del Ministero dell'Istruzione transitato nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri, avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato il diritto del ricorrente a conservare l'importo della retribuzione professionale docenti, in godimento al 25 luglio 2001, quale componente dell'assegno ad personam e, ritenuta la riassorbibilità dell'assegno in parola, aveva condannato il Ministero alla restituzione della somma di € 12.645,55. 2. La Corte territoriale, per quel che qui rileva, ha evidenziato che al momento del passaggio l'amministrazione era tenuta a conservare al dipendente il trattamento economico goduto presso il Ministero di provenienza e quindi, a prescindere dallo svolgimento dell'attività di docenza, anche l'importo corrisposto ai sensi dell'art. 7 del CCNL Comparto scuola del 15 marzo 2001, che costituiva un componente della retribuzione dotato dei caratteri di fissità e continuità.

3. Il giudice di appello ha, invece, disatteso le conclusioni del Tribunale quanto alla natura riassorbile dell'assegno personale e, richiamando precedenti della stessa Corte romana, ha ritenuto innovativa la previsione dell'art. 16 della legge 246/2005, che ha inserito all'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 il comma 2 quinqies, ed ha affermato l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 3 comma 57, L. 537/1993, come interpretato dall'art. 1, comma 226, della legge n. 266/2005, che qualifica espressamente non riassorbibile l'assegno ad personam.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero degli Affari Esteri sulla base di cinque motivi, ai quali ha resistito con tempestivo controricorso Piero Sollazzi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del d.lgs n. 165 del 2001, dell'art. 16, comma 1, lettere a) e c) della I. n. 246 del 2005, dell'art. 1406 c.c.. Sostiene, in sintesi, il ricorrente che l'amministrazione non era tenuta a riconoscere, a fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso il Ministero di provenienza, perché nulla disponeva al riguardo l'art.