Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 01/03/2023, n. 06203

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 01/03/2023, n. 06203
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06203
Data del deposito : 1 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1478/2020proposto da: M A, rappresentato e difeso dall'Avv.M L e dal Prof. Avv. G M, giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9. - ricorrente-

contro

Comune di Codevigo, nella persona del legale ra ppresentante pro tempore, e la società ABACO s.p.a., quale Concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali per il Comune di Codevigo, nella persona del legale rappresentante pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. M Z, giusta procure in calce al controricorso con ricorso incidentale. -controricorrenti e ricorrenti in via incidentale - e nei confronti di Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate - Riscossione, nella persona dei rispettivi legali rappresentantipro tempore, rappresentate e difese d all'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono elettivamente domiciliate, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el VENETO, n. 786/2/2019, depositata in data 26 settembre 2019 e notificata in data 31 ottobre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l'8 febbraio 2023dal Consigliere L C;

RITENUTO CHE

1. M A, titolare della omonima ditta individuale che si occupava della produzione ed installazione di serramenti , aveva proposto ricorso avverso i seguenti atti: avvisi di accertamento e relativi ruoli, cartelle di pagamento ed intimazioni di pagamento per II.DD ed IVA, annualità 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, oltre ad ingiunzioni di pagamento, emesse da ABACO SPA, concessionario del Comune di Codevigo e relative ad IMU, ICI annualità 2011, 2012 e 2013. 2.La Commissione tributaria provinciale di Padova ha rigettato, dopo averli riuniti, tutti i ricorsi proposti dal contribuente ad eccezione di quello di cui al n. 194/2017 R.G., dichiarato inammissibile, condannandolo alle spese della lite.

3. La Commissione tributaria regionale, adita dal contribuente, ha rigettato l'appello proposto dal contribuente, sulla base delle seguenti considerazioni:-) dalla lettura degli atti e della documentazione di causasi desumeva che tutti i numerosi motivi addotti dal contribuente e relativi a vizi propri dei ruoli, della notificazione degli atti ( avvisi di accertamento, - cartelle di pagamento, ingiunzione/ intimazione di pagamento e degli atti presupposti), delle presunte irregolarità dell'ingiunzione/ intimazione di pagamento non sussistevano in quanto era stata dimostratadall'Agenzia delle Entrate e dal Concessionario la regolarità delle notifiche di tutti i relativi atti: avvisi di accertamento e conseguenti cartelle di pagamento derivate;
-) tutto ciò era stato esaminato e confermato dai primi giudici in maniera scrupolosa ed effettivamente riscontrato in atti dal presente Collegio;
-) il contribuente in appello aveva riproposto le identiche motivazioni già addotte in sede di ricorso introduttivo senza fornire ulteriori elementi ma ribadendo verbalmente la mancata notifica degli atti presupposti e citati nell'estratto di ruolo, non considerando valide le «mere stampigliature prodotte dall'Amministrazione finanziaria», senza chiarire a cosa si riferissee quale elemento della procedura di notifica fosse per lui mancante o non regolare;
-) le stesse generiche contestazioni concernevano gli altri motivi addotti in appello sulla mancata sottoscrizione del ruolo, difetto di motivazione dell'ingiunzione/ intimazione di pagamento, il difetto di sottoscrizione e la carenza del potere di firma in capo al funzionario in relazione ai diversi atti, presupposti e derivati, in contestazione: su tutti questi punti il contribuente si era limita to ad enunciazioni di principio che non potevano essere accolte, sia con riferimento alla sottoscrizione degli atti ed alla delega, per i quali si condividevano le osservazioni contenute nelle controdeduzioni dell'Ufficio con riferimento ai ruoli,sia per gli avvisi di accertamento, per i quali valeva quanto stabilito dalla Corte di Cassazione sulla validità degli atti sottoscritti da funzionari delegati dal Direttore ed appartenenti alla carriera direttiva, come dimostrato in atti dall'Ufficio;
-) non sussistevano,inoltre, i vizi inerenti all'ingiunzione/intimazione di pagamento lamentati dal contribuente, sia con riferimento al visto di esecutività, sia con riferimento alla lamentata violazione dell'art. 12, commi3 e 4 , del d.P.R., n. 602/73 che il contribuente si limita va ad enunciare;
-) in merito ai lamentati vizi di notifica delle cartelle, sì era già accennato più innanzi e comunque erastata data prova della regolarità delle notifiche stesse avvenute seguendo la procedura prevista nelle mani di familiare e con procedura ordinaria;
-) con riferimento invece alla procedura telematica adottata,essa era stata posta in essere correttamente e, nel caso di notificazione a mezzo PEC, non erarichiesta alcuna relata di notifica, bastando la ricevuta di avvenuta consegna a provare che il messaggio era effettivamente pervenuto nella data indicata ed all'indirizzo del destinatario;
-) anche con riferimento alla contestazione relativa all'applicazione degli interessi essa non sussisteva in quanto essi erano stati correttamente calcolati ed applicati;
-) in relazione,poi, ai vizi lamentati avverso le cartelle di pagamento, per quelli inerenti alla loro notifica e sottoscrizione si e già argomentato più innanzi con riferimento ai medesimi motivi ed argomenti relativi ai ruoli, agli avvisi di accertamento prodromici ed all'ingiunzione/ intimazione di pagamento;
-) non sussisteva la lamentata carenza di motivazione delle cartelle in quanto esse erano conformi al modello ministeriale e conten evano i riferimenti agli avvisi a cui esse si riferivano, per i quali le motivazioni erano state pienamente indicate e poste all'attenzione del contribuente, il cui diritto di difesa non erastato in alcun modo limitato, come dimostrato fra l'altro dall'ampio e articolato contenzioso in essere;-) era insussistente, inoltre, la lamentata infondatezza della pretesa contenuta nelle cartelle di pagamento con riferimento all'an ed al quantum debeatur, in quanto tali atti avevano come presupposto gli avvisi di accertamento notificati all'interessato ed erano conformi al disposto di legge;
-) la Commissione condivideva la dichiarata inammissibilità del ricorso sub

RGR

194/2017 da parte dei primi giudici, vista l'esistenza di un difetto di giurisdizione, come lamentato dall'Ufficio e correttamente confermato dai primi giudici, con riferimento agli avvisi di addebito nei confronti dell'INPS;
-) sulla presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 20 della legge n. 44/1999, andava condivisa la decisione assunta dai primi giudici;
nel presente caso non erastato emesso il parere favorevole del Procuratore della Repubblica, provvedimento essenziale per poter usufruire delle sospensioni e delle proroghe previste dal suddetto articolo;
-) tale fatto aveva effetto anche con riferimento alle lamentate illegittimità in merito alle sanzioni, che erano conseguenti alle irregolarità fiscali accertate a titolo definitivo e da cui eranopoi derivate le cartelle di pagamento e l'intimazione di pagamento;
l'atto di denuncia querela nei confronti degli istituti di credito era stat o archiviato ed i riferimenti alla crisi di liquidità dovute ai ritardi dei pagamenti della P.A. ed al mancato incasso dei canoni degli immobili concessi in locazione non potevano essere considerati come el ementi esimenti la responsabilità del contribuente, in assenza di una precisa ricostruzione analitica della situazione patrimoniale e finanziaria all'epoca in essere;
-) con riferimento all'elaborato peritale redatto dal dott. Tasca, si evidenziava i tass i sarebbero stati considerati di usura se al tempo fosse stata conteggiata anche la commissione di massimo scoperto (circostanza all'epoca non contemplata come confermato dalla Cassazione), ma tale fatto , anche se non poteva essere considerato utile ai fini dell'esenzione dalle sanzioni in mancanza di una documentazione che attestasse in maniera chiara ed inconfutabile il peso che tali interessi avevano avuto sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria all'epoca esistente, tuttavia giustifica va , unitamente all'insieme dell'andamento del contenzioso, la compensazione tra le Parti delle spese dell'intero giudizio;
-) con riferimento alla possibilità di accedere all'istituto della definizione agevolata, il Comune di Codevigo aveva aderito all'istituto ma aveva precisato che il contribuente non aveva fatto alcuna dichiarazione di adesione e non avevaattivato tale possibilità prevista dalle disposizioni comunali.

4.M A ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato aquattro motivi .

5. Il Comune di Codevigo e la società ABACO s.p.a. resistono con controricorso e ricorso incidentale con atto affidato ad un motivo.

6. L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione resistono con controricorso.

CONSIDERATO CHE

1.Il primo mezzo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/73, dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 36, comma 2 quater, della legge. n. 248/2007 . Assume il ricorrente che, nei casi in cui l'avviso di accertamento venga consegnato a persona diversa dal destinatario è necessario che sia data notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata e che, al fine di provare la regolarità della notifica diretta per posta di un avviso di accertamento, avvenuta mediante consegna a persona diversa dal destinatario, è necessaria la produzione in giudizio anche della comunicazione di avvenuta notifica (cd. C.A.N). Ancora, assume il ricorrente che è necessaria la produzione in giudizio della matrice o della copia della cartella, della relata di notifica, l'indicazione del numero della raccomandata con la quale è stata spedita la comunicazione di avvenuta notifica e la produzione in giudizio della comunicazione di avvenuta notifica e della ricevuta di spedizione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'avvenuta notifica.
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