Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2022, n. 34869
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UN CH nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/12/2021 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
lette le conclusioni del P.G., dott. Tomaso Epidendio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20 dicembre 2021, il Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'esecuzione - per quanto qui rileva - rigettava la richiesta formulata nell'interesse di AR HI di correzione del provvedimento di determinazione delle pene concorrenti n. 9721 S.I.E.P., emesso il 16.3.2021 dalla Procura della Repubblica.
2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato Salvatore Silvestro, deducendo violazione degli artt. 76, 78 e 80 cod. pen., in relazione all'art. 663 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Secondo la difesa, il Giudice dell'esecuzione, pur muovendo da corrette premesse giuridiche, sarebbe pervenuto a conclusione errata;
avrebbe dovuto, infatti, prendere atto che il AR aveva iniziato a espiare la pena il 21.5.2001 e che tutti i reati accertati con le sentenze indicate nella "I Serie Concorsuale;
momento del cumulo 25.5.1993" e nella "II Serie;
momento del cumulo 22.5.2001" erano stati commessi anteriormente a tale data;
pertanto, il AR quando era stato raggiunto dall'ordine di carcerazione del 22.5.2001 aveva iniziato a espiare la pena senza soluzione di continuità, in essa compresa quella di cui al primo cumulo, rispetto al quale aveva sofferto un periodo di custodia cautelare di anni due, mesi undici, giorni sette di reclusione, computata a titolo di presofferto;
sulla pena detentiva determinata in seguito alla somma aritmetica delle pene concorsuali residue indicate nei cumuli parziali I e II doveva essere applicato il criterio moderatore e, per l'effetto, la pena andava ridotta ad anni trenta con decorrenza dal 22.5.2001;
da tale pena, poi, andavano detratti i giorni di liberazione anticipata (giorni 1485, pari ad anni 4 e giorni 25) e sulla pena residua andava applicato l'indulto;
infine, alla pena così determinata di anni ventidue, mesi undici di reclusione andava sommata quella di mesi sette, infitta al AR con sentenza del Tribunale Padova del 6.10.2020;
conseguentemente, la pena complessiva da espiare alla data di emissione del provvedimento di determinazione di pene concorrenti avrebbe dovuto essere determinata in complessivi di anni ventitre, mesi sei, giorni venticinque di reclusione.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Tomaso Epidendio, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO