Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2022, n. 34869

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2022, n. 34869
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34869
Data del deposito : 20 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NUNNARI GIOACCHINO nato a MESSINA il 03/07/1955 avverso l'ordinanza del 20/12/2021 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere P T;
lette le conclusioni del P.G., dott. T E, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20 dicembre 2021, il Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'esecuzione - per quanto qui rileva - rigettava la richiesta formulata nell'interesse di N G di correzione del provvedimento di determinazione delle pene concorrenti n. 9721 S.I.E.P., emesso il 16.3.2021 dalla Procura della Repubblica.

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato S S, deducendo violazione degli artt. 76, 78 e 80 cod. pen., in relazione all'art. 663 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Secondo la difesa, il Giudice dell'esecuzione, pur muovendo da corrette premesse giuridiche, sarebbe pervenuto a conclusione errata;
avrebbe dovuto, infatti, prendere atto che il N aveva iniziato a espiare la pena il 21.5.2001 e che tutti i reati accertati con le sentenze indicate nella "I Serie Concorsuale;
momento del cumulo 25.5.1993" e nella "II Serie;
momento del cumulo 22.5.2001" erano stati commessi anteriormente a tale data;
pertanto, il N quando era stato raggiunto dall'ordine di carcerazione del 22.5.2001 aveva iniziato a espiare la pena senza soluzione di continuità, in essa compresa quella di cui al primo cumulo, rispetto al quale aveva sofferto un periodo di custodia cautelare di anni due, mesi undici, giorni sette di reclusione, computata a titolo di presofferto;
sulla pena detentiva determinata in seguito alla somma aritmetica delle pene concorsuali residue indicate nei cumuli parziali I e II doveva essere applicato il criterio moderatore e, per l'effetto, la pena andava ridotta ad anni trenta con decorrenza dal 22.5.2001;
da tale pena, poi, andavano detratti i giorni di liberazione anticipata (giorni 1485, pari ad anni 4 e giorni 25) e sulla pena residua andava applicato l'indulto;
infine, alla pena così determinata di anni ventidue, mesi undici di reclusione andava sommata quella di mesi sette, infitta al N con sentenza del Tribunale Padova del 6.10.2020;
conseguentemente, la pena complessiva da espiare alla data di emissione del provvedimento di determinazione di pene concorrenti avrebbe dovuto essere determinata in complessivi di anni ventitre, mesi sei, giorni venticinque di reclusione.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. T E, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esplicitate. Occorre, innanzitutto, rilevare che il Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'esecuzione, nell'ordinanza impugnata ha richiamato, oltre a una serie di arresti giurisprudenziali, i tre provvedimenti di cumulo emessi dalla Procura della Repubblica, rispettivamente, in data 25.05.1993, 22.05.2001 e 16.03.2021, e ha ritenuto che i calcoli effettuati dall'Ufficio di Procura fossero stati correttamente effettuati, precisando che il beneficio dell'indulto deve essere applicato prima di operare il cumulo (e quindi di applicare il criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen.). Tanto premesso, ritiene il Collegio che - come peraltro osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria - l'ordinanza impugnata non si è confrontata con le deduzioni difensive, secondo cui i reati in espiazione erano stati tutti commessi dal N anteriormente alla carcerazione sofferta in forza del secondo provvedimento di cumulo dal quale il condannato aveva iniziato a espiare la pena, mentre in riferimento al primo cumulo era stato sofferto solo un periodo di custodia cautelare. Sulla formazione del primo cumulo parziale, l'ordinanza impugnata, infatti, è del tutto silente, essendosi limitata a richiamare i tre provvedimenti di cumulo parziale;
non è stato chiarito se quel primo cumulo di pene concorrenti fosse stato o meno formato in modo corretto secondo i principi di diritto più volte affermati dalla giurisprudenza di questa Corte.
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