Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2023, n. 25181
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERTOLOTTI TULLIO nato a BRESCIA il 05/02/1961 avverso l'ordinanza del 29/09/2022 del TRIBUNALE di LA SPEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere C R;lette le conclusioni del PG, S P, che chiede l'accoglimento del ricorso;Ritenuto in fatto 1. T B ricorre avverso l'ordinanza del 29 settembre 2022 emessa dal Tribunale di La Spezia che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1) sentenza del Tribunale di Cuneo, del 21 febbraio 2020, per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., di condanna alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 300,00 di multa;2) sentenza del Tribunale di Brescia, del 20 aprile 2021, per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., di condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 206,00 di multa;3) sentenza del Tribunale di La Spezia, del 9 maggio 2021, per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., di condanna alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 100,00 di multa;4) decreto penale del GIP del Tribunale di Trani, del 27 maggio 2020, per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., di condanna alla pena di 4.500,00 euro di multa, in sostituzione di mesi due di reclusione, ed euro 50 di multa. Il giudice dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha ritenuto la sussistenza della continuazione e rideterminato la pena finale in anni 1 e mesi 3 di reclusione, oltre ad euro 900,00 di multa, sulla base del seguente calcolo: pena base di mesi 9 di reclusione ed euro 300,00 di multa per i reati di cui alla sentenza sub 1), aumentata di ulteriori mesi 2 di reclusione ed euro 200,00 di multa per ciascun reato di cui alle sentenze sub 2) e 3) ed al decreto penale sub 4) sopracitati.
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