Cass. civ., sez. II, sentenza 03/09/2014, n. 18644

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La data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda, non prescrivendo la legge che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 03/09/2014, n. 18644
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18644
Data del deposito : 3 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. O M - Presidente -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. M V - rel. Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. A L - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28246-2008 proposto da:
IVANOVA LUDMYLLA VNVLDM47E57Z138B, domiciliata in ROMA ex lege, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentata e difesa dall'avvocato R S P;

- ricorrente -

contro
CHABERGE FABRIZIO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1152/2008 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 08/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2014 dal Consigliere Dott. V M;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S L che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo inammissibilità 2^ motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 19-5-2004 Chaberge Fabrizio, quale unico erede legittimo del padre C, deceduto in Aosta il 5-7- 2003, del cui asse ereditario faceva parte l'alloggio sito in Gressan, località Naudin 18, ove il genitore abitava e nel quale aveva ospitato I L, conveniva quest'ultima in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta chiedendo dichiarasi l'invalidità (per incapacità, falsa grafia, violenza o dolo) del testamento olografo del 21-12-2002, con il quale era stato assegnato alla I l'usufrutto sul predetto immobile.
Si costituiva in giudizio la convenuta sostenendo la validità del suddetto testamento.
Con sentenza del 5-4-2006 il Tribunale adito annullava il testamento per cui è causa.
Proposto gravame da parte della I cui resisteva l'appellato la Corte di Appello di Torino con sentenza dell'8-8-2008 ha rigettato l'impugnazione rilevando, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che, pur essendo ammissibile che in un testamento olografo la data sia collocata in una qualsiasi parte della scheda testamentaria, è pur sempre necessario che essa sia inserita prima della sottoscrizione, e non dopo;
nella fattispecie, dopo la firma del testatore, era stata apposta la data e la firma di due testimoni, in violazione del principio che tutto ciò che è scritto dopo la firma non può far parte del contenuto del testamento, con ogni conseguenza in punto validità del testamento stesso. Per la cassazione di tale sentenza la I ha proposto un ricorso articolato in due motivi;

l'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 602 e 606 c.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che
nel testamento olografo la data debba essere apposta sempre dopo la sottoscrizione del testatore, tranne allorché non vi sia sufficiente spazio sulla scheda testamentaria.
La I, premesso che l'art. 602 c.c. si limita a statuire che "La sottoscrizione deve essere apposta alla fine

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