Cass. civ., sez. I, sentenza 03/03/1999, n. 1774

CASS
Sentenza
3 marzo 1999
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CASS
Sentenza
3 marzo 1999

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In tema di ricorso per cassazione proposto nei confronti Della P.A., la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l'avvocatura distrettuale anziché l'avvocatura generale dello Stato, resta sanata, con effetto "ex tunc", non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell'art. 370 cod. proc. civ., dell'amministrazione medesima rappresentata dall'avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta avvocatura generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 cod. proc. civ., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine.

In tema di espropriazione, l'indennità aggiuntiva riconosciuta in favore del fittavolo, del colono, del mezzadro o compartecipe dall'art. 17, secondo comma, della legge 865/71 (dalla funzione evidentemente compensativa dal sacrificio sopportato dai predetti soggetti per la definitiva perdita del terreno su cui esercitavano l'attività agricola) presuppone che l'espropriazione del fondo si sia compiuta nel rispetto delle necessarie formalità di legge, con la conseguenza che, qualora ciò non avvenga (come nel caso della cd. "accessione invertita"), ai soggetti dinanzi indicati non spetta alcuna indennità (così come non spetta al privato proprietario l'indennità di esproprio). Soccorre, in tal caso (per il proprietario come) per il coltivatore diretto la norma di cui all'art. 2043 cod.civ., che consente a quest'ultimo di richiedere il risarcimento dei danni -consistenti, appunto, nella mancata percezione dell'indennità riconosciutagli "ex lege"-, risarcimento sottoposto alla prescrizione breve quinquennale, giusta disposto dell'art. 2947 cod.civ..

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/03/1999, n. 1774
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1774
Data del deposito : 3 marzo 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL NT, EL IO, domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIROLAMO GIANNERI, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro
ANAS - ENTE NAZIONALE DELLE STRADE, in persona del Commissario legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

contro
CA TO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 16/97 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, depositata il 05/02/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/98 dal Consigliere Dott. Antonio GISOTTI;

udito per il ricorrente, l'Avvocato Gianneri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato Bachetti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2/11/1981 e il 19/10/1981 IG NT e BI convenivano dinanzi al Tribunale di Enna l'Azienda Nazionale Autonoma Strade Statali (ANAS) e LA OR, deducendo che nell'anno 1972 la stessa azienda aveva illegittimamente occupato metri quadri 57.044 di un maggior fondo di proprietà del LA, ubicato in contrada Molliche di Centù ripe, che essi conducevano a mezzadria, per costruire un tratto dell'autostrada Palermo-Catania, successivamente realizzata, ma non aveva corrisposto l'indennità aggiuntiva loro dovuta in qualità di mezzadri del fondo ai sensi dell'art.17 della L. n.865/1971. Si costituiva l'ANAS, che eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, perché competente il Tribunale di Caltanissetta, sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Rimesso con ordinanza il processo dinanzi al Tribunale di Caltanissetta e riassunta la causa dinanzi allo stesso giudice, veniva disposta consulenza tecnica di ufficio. Con sentenza del 15/7-23/9/1994 il Tribunale dichiarava l'ANAS responsabile ai sensi dell'art.2043 c.c. dei danni subiti dai IG e la condannava al pagamento in loro favore della somma di £.24.244.048, oltre rivalutazione monetaria e interessi, nonché al pagamento delle spese del giudizio.
Con atto notificato l'8 novembre 1994, l'ANAS proponeva appello avverso la sentenza, notificata il 21 ottobre 1994, sulla base di tre motivi. Lamentava in particolare: 1) che il primo giudice non aveva rilevato che gli attori IG in sede di precisazione delle conclusioni avevano introdotto domande nuove "tra le quali la condanna al risarcimento del danno" per cui "il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda risarcitoria come sopra tardivamente proposta;
2) che aveva omesso ogni esame e ogni conseguenziale pronuncia in ordine all'eccezione di prescrizione da essa azienda sollevata in sede di precisazione delle conclusioni;
3) che non aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di essa azienda, essendo stata la procedura espropriativa condotta secondo la legge Generale n. 2359 dei 25 giugno 1865, e non in base alla legge n. 865 del 22 ottobre 1971, non applicabile alla fattispecie. Si costituivano solo i IG, che deducevano l'infondatezza dell'appello e proponevano gravame incidentale solo sull'ammontare delle spese liquidate dal Tribunale.
Con la sentenza n.16/97 del 6/11/96-5/2/1997, la Corte di Appello, accogliendo l'appello principale, rigettava la domanda proposta dai IG e dichiarava compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Rilevava la Corte che l'azione aveva natura risarcitoria e che alla data della citazione dinanzi al Tribunale di Enna, notificata nel gennaio 1982, era decorso il termine di prescrizione di anni cinque, decorrente dal momento della irreversibile trasformazione del bene, accertata dal primo giudice nel 1975, circostanza non oggetto di impugnazione. Osservava che era notorio, comunque, anche per l'importanza dell'opera pubblica, che l'autostrada era in funzione da oltre vent'anni e già nel 1976.
Con atto notificato il 28/11/1997 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta e successivamente, il 12/5/1998, presso l'Avvocatura Generale dello Stato hanno proposto ricorso per Cassazione IG NT e IG BI sulla base di tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso opposta dalla controricorrente ANAS, la quale deduce la nullità della prima notifica, perché eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, e la tardività di quella successiva, eseguita presso l'Avvocatura Generale ma dopo la scadenza del termine annuale dal deposito della sentenza impugnata. L'eccezione è infondata.
Invero, l'art.11 del T.U. 30.10.1933 n. 1611 (come modificato dalla L.25/3/1958 n. 260) sulla rappresentanza e difesa dello Stato e delle Regioni (DPR. 24.7.1977 n. 616) al primo comma dispone che i ricorsi e le citazioni devono essere notificati alla Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa. Il Regolamento (RD 30/10/1933 n.1612) dispone, però, che alla difesa delle cause avanti la Corte
Suprema di Cassazione, al TSAP ed alle altre Supreme giurisdizioni provvede l'Avvocatura Generale dello Stato anziché quella distrettuale. Poiché l'ultimo comma del citato art.11 del TU 1611/1933 prevede la nullità delle notificazioni, se non sono fatte presso la competente

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