Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2023, n. 16919

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2023, n. 16919
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16919
Data del deposito : 13 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19855-2021 proposto da: PASQUALINI GIANLUCA, elettivamente domiciliato in Terni, presso lo studio dell’avv. F T che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
-ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - ARCHIVIO NOTARILE DI TERNI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Statoche lo rappresenta e difende ope legis . -resistente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ANCONA, n. cron. 57/2021, depositata il 21/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal consigliere PATRIZIA PAPA;
Ric. 2021 n. 19855 sez. S2 -ud. 12-10-2022 - 2 - lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale C M che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. In data 16 gennaio 2019, per richiesta dell’Archivio notarile distrettuale di Terni, la Commissione amministrativa regionale di disciplina delle Marche e Umbria avviò un procedimento disciplinare nei confronti di G P, notaio in Terni, per violazione degli artt. 21, 447 bis, 409 e 413 cod. proc. civ. e 28 n.1 della legge 16/02/1913 n. 89, per avere egli autenticato, in data 21 aprile 2013, un atto contenente una clausola nulla e, quindi, espressamente proibita dalla legge, con conseguente applicabilità della sanzione prevista dall’art. 138 II comma della stessa legge notarile. Nel corso dell’ispezione relativa al biennio 2013-2014, era stato infatti rilevato che in una scrittura privata autenticata avente ad oggetto l’affitto di un’aziendazootecnica sita nei Comuni di Narni e San Gemini, convenuto tra due società aventi sede legale in Roma, era stata pattuita, all’art. 19, la competenza esclusiva del foro di Roma - dove aveva sede legale la società concedente - per tutte le possibili controversie non risolvibili mediante tentativo di conciliazione;
l’Archivio aveva rappresentato la nullità assoluta di questa clausola per contrarietà a norme inderogabili di legge e chiesto in conseguenza l’accertamento della responsabilità del notaio che aveva proceduto all’autenticazione. La CO.RE.DI di Marche e Umbria ritenne che la nullità della clausola, seppure soltanto relativa, integrasse comunque l’illecito disciplinare ex art 28 L.N. e dichiarò, pertanto, G P responsabile del fatto in incolpazione e, applicate le circostanze attenuanti ex art. 144 comma 1 legge notarile, lo condannò alla sanzione pecuniaria di Euro 516,00. Ric. 2021 n. 19855 sez. S2 -ud. 12-10-2022 - 3 - 2. Pasqualini impugnò il provvedimento dinnanzi alla Corte d’appello di Ancona, sostenendo che erroneamente la CO.RE.DI. avesse ritenuto comunque sussistente l’illecito disciplinare ex art. 28 legge notarile, pur avendo riconosciuto che la violazione della competenza territoriale costituisse nullità relativa, in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui soltanto il vizio che dia luogo a nullità assoluta configura un’ipotesi rilevante per il suddetto articolo;
lamentò pure che la CO.RE.DI avesse ritenuto inderogabile la competenza territoriale delle Sezioni specializzate agrarie «desumendola in via sistematica», in quanto «non espressamente prevista dalla legge», senza esplicitare perché;
rilevò infine che, in realtà, nel circondario del Tribunale di Terni si trovavano soltanto gli immobili, ma la sede legale dell’azienda oggetto di affitto era comunque in Roma, dove si custodivano le scritture, i documenti, i contratti afferenti l’esercizio dell’impresa e dove si trovavano le attrezzature.

3. Con ordinanza n. cron. 57/2021, depositata il 21/01/2021, la Corte d’Appello di Ancona respinse l’impugnazione, ritenendo che nella fattispecie fosse ravvisabile proprio una nullità assoluta della clausola ex art. 447 bis comma II cod.proc.civ., applicabile anche agli affitti e non soltanto alle locazioni, perché era stato stipulato un contratto di affitto di ramo d’azienda avente ad oggetto i beni destinati all’esercizio dell’allevamento dei bovini e che in conseguenza la competenza dovesse essere determinata secondo il principio del locus rei sitae, ai sensi dell’artt. 21 cod.proc.civ.. Escluse pure potesse ritenersi diversamente considerando la previsione del limite di rilevabilità dell’incompetenza come previsto dall’art.38 cod.proc.civ., perché l’illecito ex art. 28 della legge notarile è a consumazione istantanea che si verifica nel momento in cui la clausola nulla è redatta o, come nella specie, nel momento in cui è autenticato l’atto che la contiene. Ric. 2021 n. 19855 sez. S2 -ud. 12-10-2022 - 4 - Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione P G affidato a quattro motivi. Non si è tempestivamente costituito con controricorso L’Archivio notarile di Terni, unità organica incardinata nel Ministero della Giustizia, parte necessaria di questo giudizio perché ha avviato il procedimento disciplinare.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, G P ha lamentato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 324 cod.proc.civ. e 2909 cod.civ., in relazione al n.4 del I comma dell’art.360 cod.proc.civ. per avere la Corte di appello di Ancona ritenuto sussistente la nullità assoluta della clausola derogatoria della competenza territoriale contenuta nell’art. 19 del contratto, nonostante la CO.RE.DI avesse stabilito fosse affetta da nullità relativa, senza impugnazione da alcuna delle parti sul punto;
in tal senso vi sarebbe stata violazione del giudicato e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

1.2. Con il secondo motivo, il notaio ha poi prospettato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 324 cod.proc.civ. e 2909 cod.civ., in relazione al n.4 del I comma dell’art.360 cod.proc.civ., per avere la Corte di appello di Ancona statuito che dovesseroapplicarsi gli artt. 21, 447 bis comma II, 409 e 413 cod.proc.civ. e che in conseguenza dovesse affermarsi la inderogabilità della competenza territoriale e la nullità assoluta della clausola derogatoria contenuta nell’art. 19 del contratto, nonostante nessuna delle parti avesse impugnato la decisione della CO.RE.DI. nella parte in cui aveva escluso tra l’altro la applicabilità degli artt. 2562 cod.civ., 21, 447 bis, 409 e 413 cod.proc.civ.;
ha lamentato quindi ancora una volta, per diverso profilo, la violazione del giudicato e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ric. 2021 n. 19855 sez. S2 -ud. 12-10-2022 - 5 - 1.3. Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione e sono infondati per più ragioni. La CO.RE.DI. ha ritenuto il notaio responsabile ex art. 28 legge notarile per aver autenticato una scrittura contenente una clausola nulla: ha motivato il suo provvedimento rimarcando che la competenza territoriale sulle controversie relative al contratto di affitto è inderogabile perché per funzione ricorre la competenza delle Sezioni agrarie, ugualmente inderogabile;
ha affermato quindi che la inderogabilità sussisterebbe per «ragioni sistematiche», per essere l’azienda agricola caratterizzata da un legame indissolubile «per usi, consuetudini, competenze specifiche, richiami analogici e normativi oltre che per logica al territorio»;
infine, ha comunque aggiunto che la nullità della clausola ricorrerebbe «nella fattispecie della cosiddetta nullità relativa». La Corte d’appello, nella sua ordinanza, in applicazione di giurisprudenza consolidata di questa Corte, ha invece correttamente ritenuto la nullità assoluta della clausola in quanto involgente un criterio di competenza per territorio inderogabile, come stabilito dagli art. 21 e 447 bis comma II cod.proc.civ. applicabili alla fattispecie (Cass. Sez. 6 - 3, n. 12404 d el 24/06/2020;
Sez. 6 - 3, n. 12371 del 15/06/2016;
Sez. 6 -3, Ordinanza n. 21908 del 16/10/2014). Secondo il ricorrente, la ricostruzione dell’illecito commesso operata dalla CO.RE.DI. sarebbe oggetto di giudicato cosiddetto «interno» che la Corte d’appello avrebbe violato, riqualificando la clausola come affetta da nullità assoluta invece che relativa. Invero, come risulta dalla narrativa della ordinanza (pag. 7), la questione era stata invece devoluta alla Corte d’appello, ex art.346 cod.proc.civ., dal Ministero che, costituendosi, aveva proprio rappresentato che, pur volendo concordare con la CO.RE.DI. di Ancona Ric. 2021 n. 19855 sez. S2 -ud. 12-10-2022 - 6 - sulla sussistenza, nella fattispecie, della competenza per materia delle Sezioni specializzate agrarie, comunque la competenza territoriale restava inderogabile perché radicata nel luogo in cui si trova il fondo oggetto del contratto di affitto, trovando applicazione alla fattispecie gli artt. 28, 447 bis e 38 cod.proc.civ.;
in conseguenza, la clausola era affetta da nullità assoluta per violazione di norme imperative. In tal senso certamente alla cognizione del giudice dell’impugnazione era stata devoluta la questione della qualificazione giuridica del fatto contestato. In ogni caso, il motivo è comunque infondato in diritto perché al procedimento disciplinare si applica il principio del sistema sanzionatorio penale secondo il quale deve esservi correlazione tra accusa e sentenza, che perciò deve essere emessa sui fatti contestati. Tra la pronuncia della CO.RE.DI. e l’ordinanza della Corte d’appello il fatto contestato è rimasto lo stesso (autenticazione della clausola contenente una deroga ad un criterio di competenza territoriale inderogabile): sulla qualificazione giuridica del medesimo fatto storico non si forma giudicato, perché l’«acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate», come prevista dall'art. 329, comma secondo, cod. proc. civ., può ricorrere unicamente rispetto ad una «minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno» così individuata dalla sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, in altri termini rispetto soltanto alla statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (Cass. Sez.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi