Cass. civ., sez. II, ordinanza 06/11/2020, n. 24827
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Testo completo
eguente ORDINANZA sul ricorso 1585-2016 proposto da: G A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI VILLINI n.15, presso lo studio dell'avvocato G C, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato E L
- ricorrente -
contro
G P, G E, C A, G R e G C, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI n.6, presso lo studio dell'avvocato F D, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati L B e G M
- controricorrenti -
avverso la sentenza n.777/2015 della CORTE D'APPELLO di DQ- GENOVA, depositata il 10/06/2015;
613' /.29 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2020 dal Consigliere Dott. S O F DI
CUSA
Con atto di citazione notificato il 15.6.2001 G B e C A convenivano in giudizio G A innanzi il Tribunale di Massa per ottenere l'individuazione dell'esatto confine tra i fondi degli attori e del convenuto e per sentir condannare quest'ultimo alla demolizione delle opere eseguite in violazione della disciplina urbanistica vigente ed al risarcimento del danno correlato. Deduceva parte attrice che il convenuto aveva realizzato una sopraelevazione del proprio edificio a distanza inferiore a quella legale dal confine tra i fondi, ed aveva inoltre demolito e ricostruito, ingrandendolo, un altro manufatto insistente sul suo terreno, occupando la proprietà degli attori per circa 2 mq. Si costituiva il convenuto resistendo aila domanda ed eccependo che G B aveva concesso al padre del G l'autorizzazione alla sopraelevazione dell'edificio. Con sentenza n.421/2004 il Tribunale di Massa rigettava la domanda relativa alla sopraelevazione valorizzando l'assenso alla sopraelevazione manifestato dal Gassani;
accoglieva invece l'altra domanda concernente il secondo manufatto, del quale ordinava la demolizione. Interponevano appello gli originari attori avverso detta decisione e si costituiva in seconda istanza H Galieni per resistere al gravame. Con la sentenza impugnata, n.777/2015, la Corte di Appello di Genova accoglieva l'impugnazione ordinando all'odierno ricorrente la demolizione della sopraeievazione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione G A affidandosi a due motivi. Ric. 2016 n. 01585 sez. 52 - ud. 20-02-2020 -2- Resistono con controricorso Gassani Piero„ Gassanl Enzo„ Gassani Roberto, Gassani Cinzia e C A, tutti aventi causa di G B, e l'ultima anche in proprio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta ia violazione ed errata applicazione degli artt.873 c.c. e 31 del Regolamento edilizio del Comune di Massa in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.,
- ricorrente -
contro
G P, G E, C A, G R e G C, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI n.6, presso lo studio dell'avvocato F D, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati L B e G M
- controricorrenti -
avverso la sentenza n.777/2015 della CORTE D'APPELLO di DQ- GENOVA, depositata il 10/06/2015;
613' /.29 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2020 dal Consigliere Dott. S O F DI
CUSA
Con atto di citazione notificato il 15.6.2001 G B e C A convenivano in giudizio G A innanzi il Tribunale di Massa per ottenere l'individuazione dell'esatto confine tra i fondi degli attori e del convenuto e per sentir condannare quest'ultimo alla demolizione delle opere eseguite in violazione della disciplina urbanistica vigente ed al risarcimento del danno correlato. Deduceva parte attrice che il convenuto aveva realizzato una sopraelevazione del proprio edificio a distanza inferiore a quella legale dal confine tra i fondi, ed aveva inoltre demolito e ricostruito, ingrandendolo, un altro manufatto insistente sul suo terreno, occupando la proprietà degli attori per circa 2 mq. Si costituiva il convenuto resistendo aila domanda ed eccependo che G B aveva concesso al padre del G l'autorizzazione alla sopraelevazione dell'edificio. Con sentenza n.421/2004 il Tribunale di Massa rigettava la domanda relativa alla sopraelevazione valorizzando l'assenso alla sopraelevazione manifestato dal Gassani;
accoglieva invece l'altra domanda concernente il secondo manufatto, del quale ordinava la demolizione. Interponevano appello gli originari attori avverso detta decisione e si costituiva in seconda istanza H Galieni per resistere al gravame. Con la sentenza impugnata, n.777/2015, la Corte di Appello di Genova accoglieva l'impugnazione ordinando all'odierno ricorrente la demolizione della sopraeievazione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione G A affidandosi a due motivi. Ric. 2016 n. 01585 sez. 52 - ud. 20-02-2020 -2- Resistono con controricorso Gassani Piero„ Gassanl Enzo„ Gassani Roberto, Gassani Cinzia e C A, tutti aventi causa di G B, e l'ultima anche in proprio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta ia violazione ed errata applicazione degli artt.873 c.c. e 31 del Regolamento edilizio del Comune di Massa in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.,
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