Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2021, n. 02509

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2021, n. 02509
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02509
Data del deposito : 21 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HA IA (C.U.I. 03BOIXT) nato il [...] avverso la sentenza del 19/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
Id13:32) il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY ,gt.te ha concluso chiedendo C 6.X.3132.- L. C udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata del 19 marzo 2019, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 15 maggio 2017, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di IA ZH in ordine al reato di esercizio di attività di intermediazione finanziaria non comunicata agli organi di vigilanza ai sensi dell'art. 131- ter TUB, così qualificata l'originaria imputazione ex artt. 155, commi 1 e 5, 106 e 132 T.U. 385/1993. 1.1. Secondo i termini dell'originaria contestazione, l'imputato aveva movimentato, mediante plurime operazioni, la somma di C. 484.000,00 attraverso il trasferimento all'estero di importi, complessivamente superiori ad €.1000, su disposizione di soggetti non identificati, svolgendo la predetta attività clandestinamente ed in assenza delle prescritte autorizzazioni di legge, nonché in violazione della normativa di settore. In particolare, all'imputato veniva contestata l'attività di agente per la prestazione di servizi di pagamento in IT dell'istituto di pagamento anglosassone

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Ldt., in assenza di iscrizione nell'apposito albo previsto dal TUB per gli agenti ed intermediari finanziari.

1.2. Nel procedimento di primo grado, l'imputato aveva documentato la titolarità di apposita licenza per il trasferimento all'estero di rimesse finanziarie, rilasciatagli dall'istituto di pagamento anglosassone

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Ldt., mentre la natura abusiva dell'attività svolta è stata comunque ritenuta sussistente, in assenza della comunicazione della predetta licenza agli organismi di vigilanza nazionali, ex art. 131-ter TU B.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. Eugenio Pini, affidando le proprie censure a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, deduce nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per essere stato l'imputato condannato per un fatto diverso da quello originariamente contestatogli, in assenza di iniziative correttiva dell'incolpazione. Rileva, sul punto, un insanabile profilo di alterità tra l'originaria rubrica - avente ad oggetto la contestazione dell'esercizio di attività finanziaria svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni di legge ed in violazione dei divieti imposti dalla normativa di settore - ed il reato ritenuto in primo grado - che punisce, invece, chiunque presta servizi di pagamento in violazione della riserva prevista dall'art. 114-sexies TUB, in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 114-novies dello stesso Testo Unico - stante l'ontologica diversità tra le diverse condotte, con conseguente violazione del diritto di difesa.A fronte dell'iniziale contestazione, la difesa aveva, difatti, documentato l'esistenza di un contratto di agenzia tra l'istituto di pagamento estero e l'imputato, iscritto sin dal 16 agosto 2012 nel registro degli agenti di pagamento tenuto dalla inglese Financial Services Autorithy, mentre l'affermazione di responsabilità è stata pronunciata per la diversa condotta di omessa comunicazione all'Organismo degli agenti e dei mediatori finanziari dell'avvio dell'operatività sul territorio italiano ai sensi dell'art. 128 TUB;
condotta omissiva rispetto alla quale l'imputato non era stato posto in grado di articolare prova a discarico, con conseguente violazione delle prerogative defensionali, mentre la Corte d'appello ha respinto la censura, puntualmente proposta con il gravame, in violazione della giurisprudenza di legittimità, pur a fronte di una sostanziale trasformazione dell'addebito, richiamando del tutto impropriamente l'ampiezza della formulazione del capo d'accusa.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 131-ter TUB per avere la Corte territoriale erroneamente posto a carico del ricorrente - iscritto nel Financial Services Authority Register e regolarmente abilitato in virtù del contratto di agenzia con

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Ltd, a sua volta iscritta nell'albo degli istituti di pagamento esteri tenuto dall'Ufficio ITno Cambi - l'obbligo di comunicazione all'Organismo degli agenti e dei mediatori dell'avvio dell'operatività sul territorio italiano;
obbligo, invece, che non si applica, ai sensi degli artt. 114-decies e 128-quater, comma 7, TUB, agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti comunitari, con conseguente irrilevanza penale della condotta, sanzionata con i provvedimenti, di natura amministrativa, di cui all'art. 128-duodecies TUB. Rileva, in ogni caso, come al predetto obbligo dovesse ottemperare l'autorità dello Stato di appartenenza, e non già l'imputato, non configurandosi, pertanto, la ritenuta violazione dell'art. 131-ter, né dell'art. 132 del medesimo Testo Unico.

2.3. Con il terzo motivo, censura il diniego delle attenuanti generiche.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 37 del 28 ottobre 2020, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente rilievo della prescrizione del reato.

1. Sussiste la causa di nullità denunciata con la prima censura.

1.1. In tema di violazione del principio di correlazione, questa Corte ha affermato, con orientamento consolidato, come l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. IT, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948, N. 46786 del 2014 Rv. 261052, N. 10093 del 2012 Rv. 251961, N. 2341 del 2013 Rv. 254135, N. 7984 del 2013 Rv. 254649). Nei predetti termini, il diritto di difesa viene a trovare esplicazione nel successivo grado del merito, mediante devoluzione al giudice dei termini della qualificazione operata in primo grado e dei rapporti tra originaria

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