Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2021, n. 43571

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2021, n. 43571
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43571
Data del deposito : 25 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M G nato a Nuoro il 29/01/1986 avverso l'ordinanza del 18/03/2021 del Trib. Liberta' di Nuoro udita la relazione svolta dal Presidente P D S;
sentite le conclusioni del

PG

Marco Dall'Olio che conclude per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 marzo 2021 il Tribunale di Nuoro ha in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di G M - indagato per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - avverso il decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro in data 19 febbraio 2021, con il quale era stato convalidato il sequestro di tutte le merci e dei prodotti di coltivazione da lui detenuti, secondo quanto specificato nel verbale redatto dai Carabinieri di Nuoro in data 18 febbraio 2021. 2. Avverso la predetta decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia, deducendo con un primo motivo violazioni di legge in relazione alla erronea applicazione dell'art. 23, comma 5, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per avere il Tribunale ritenuto ritualmente celebrata l'udienza di riesame con modalità in presenza, pur a fronte di un'istanza difensiva volta a sollecitarne la celebrazione da remoto, in considerazione dell'attualità della situazione emergenziale e delle concrete difficoltà d'ingresso nella Regione Sardegna, così determinando la violazione del diritto di difesa sotto il profilo della compromissione dell'effettiva partecipazione del difensore alla relativa udienza. Si evidenzia, al riguardo, che, a seguito di una esplicita richiesta di celebrazione dell'udienza con modalità da remoto, la difesa, nonostante i ripetuti solleciti telefonici, non è stata preventivamente notiziata del diniego della celebrazione in via telematica, con la conseguenza che la relativa udienza si è svolta nelle forme ordinarie ed esclusivamente alla presenza di uno dei difensori, il quale ha preliminarmente precisato di comparire solo personalmente e non anche in veste di sostituto processuale del codifensore.
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