Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2023, n. 16324

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2023, n. 16324
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16324
Data del deposito : 18 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZIETEK WOJCIECH nato il 11/07/1985 avverso l'ordinanza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del PG O. M, che ha chiesto l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Roma;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione avanzata ai sensi degli artt. 314 e s. da Z W, ritenendo che questi abbia concorso a dare causa alla propria detenzione in carcere, disposta dal Gip presso il Tribunale di Velletri in rela2:ione al reato di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen., per il quale era stato successivamente assolto con formula di merito.

2. Avverso l'ordinanza di rigetto ha proposto ricorso per la cassazione lo Z, a mezzo del difensore, lamentando lai violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., la mancanza e la illogicità e contradditorietà della motivazione. Ad avviso del ricorrente la corte distrettuale ha attribuito rilevanza a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione;
si riferisce, il ricorrente, alle circostanze che avrebbero valore di smentita delle dichiarazioni rese dall'allora indagato (la targhetta del numero di telaio non era nella cabina del furgone ma nel cassone;
all'atto dell'intervento degli inquirenti nessuno stava usando il frullino). Più in generale, il giudice della cognizione ha ritenuto che quanto dichiarato dallo Z fosse stato confermato dagli altri elementi acquisiti al giudizio. Il ricorrente svolge, in secondo luogo, una critica alle affermazioni contenute nell'ordinanza cautelare, segnalando quelle a suo avviso in contrasto con gli atti del procedimento e censurando la valutazione delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dallo Zeitek dal giudice della cautela. Infine, lamenta che l'ordinanza impugnata non abbia esplicitato come il comportamento dello Z abbia inciso sull'adozione della misura cautelare;
omissione che deriva dalla descrizione vaga della condotta cdposa che avrebbe avuto efficacia sinergica. Ciò posto, il ricorrente argomenta brevemente in merito alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, co. 1 cod. proc. pen. nella parte in cui stabilisce una condizione per il riconoscimento dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione, costituita dalla esclusione di una condotta colposa sinergica dell'istante.

3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sollecitazione rivolta a questa Corte di promuovere un incidente di costituzionalità dell'art. 314 cod. proc. pen. è stata formulata in termini estremamente generici ed apodittici. Non solo non vengono indicati i parametri costituzionali rispetto ai quali emergerebbe il sospetto di illegittimità della previsione di una condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, qual è il dolo o la colpa grave dell'istante (nei termini ben noti);
ma neppure si argomenta in merito alle ragioni per le quali il fondamento solidaristico dell'istituto sarebbe incompatibile con tale condizione. Né può valere a colmare simili lacune la mera evocazione dell'art. 5, comma 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Peraltro, il tema della relazione corrente tra i due plessi normativi è già stato affrontato da questa Corte, statuendo che la previsione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - che esclude dall'equa riparazione colui che abbia dato causa, per colpa grave, alla custodia cautelare subita, in caso di detenzione preventiva formalmente legittima ma sostanzialmente ingiusta (quale ricorre nel caso che qui occupa) - non si pone in contrasto con l'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo perché quest'ultima norma impone il riconoscimento dell'indennizzo soltanto per la detenzione preventiva formalmente illegittima (Sez. 4, n. 6903 del 02/02/2021, Rv. 280929).
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