Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2018, n. 47285
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di I A, n. ad Asti il 21/04/1978, rappresentato ed assistito dall'avv. F S A, di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, terza sezione penale, n. 2729/2016, in data 17/02/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere A P;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale L C che ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto dell'elemento psicologico del reato;
sentita la discussione del difensore, avv. F S A, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 17/02/2017, la Corte d'appello di Torino confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Asti in data 20/03/2015 che aveva condannato alla pena di giustizia I A per il reato di cui agli artt. 61 n. 11, 646 cod. pen., oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile costituita R L.
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di I A, viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare: -violazione di legge (primo motivo): si assume come la persona offesa si sia costituita parte civile all'udienza dell'11/04/2014 dopo aver presentato in cancelleria in data 07/02/2014 una lista testi con la quale aveva chiesto l'ammissione delle testimonianze di R A, O M e B R. Il Tribunale aveva ammesso le prove a norma dell'art. 90 cod. proc. pen., decisione confermata dalla Corte d'appello. Si assume la violazione dell'art. 79, comma 3 cod. proc. pen. secondo cui "se la costituzione della parte civile avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 468, comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti e consulenti tecnici";
-vizio di motivazione (secondo motivo): si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto assolutamente infondata la tesi difensiva diretta a sostenere che la somma di euro 14.000,00 fosse oggetto di un prestito, ritenendo - in modo del tutto illogico - che tale prospettazione (oggetto di una semplice mera allegazione dell'imputato) sarebbe smentita dai contributi testimoniali e dal contenuto di una scrittura privata (datata 29/12/2011);
-violazione di legge (terzo motivo): la Corte territoriale, affermando essere intervenuta in data successiva al 31/03/2012 (nonostante la sottoscrizione da parte della persona offesa e dell'imputato della scrittura privata 29/12/2011 con la quale si conveniva che la somma di euro 14.000,00 fosse restituita non più alla scadenza del mandato di amministrazione il 31/12 successivo, ma ratealmente, a partire dal 31/03/2012), interversione del possesso penalmente rilevante, non ha osservato il disposto dell'art. 1814 cod. civ., in quanto non ha ritenuto che la somma in possesso dell'Impera, in forza proprio della predetta scrittura, fosse passata in sua proprietà per effetto dell'accordo tra le parti. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1. Nel presente procedimento, a citazione diretta, la parte offesa, che non aveva ancora avuto la possibilità
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere A P;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale L C che ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto dell'elemento psicologico del reato;
sentita la discussione del difensore, avv. F S A, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 17/02/2017, la Corte d'appello di Torino confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Asti in data 20/03/2015 che aveva condannato alla pena di giustizia I A per il reato di cui agli artt. 61 n. 11, 646 cod. pen., oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile costituita R L.
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di I A, viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare: -violazione di legge (primo motivo): si assume come la persona offesa si sia costituita parte civile all'udienza dell'11/04/2014 dopo aver presentato in cancelleria in data 07/02/2014 una lista testi con la quale aveva chiesto l'ammissione delle testimonianze di R A, O M e B R. Il Tribunale aveva ammesso le prove a norma dell'art. 90 cod. proc. pen., decisione confermata dalla Corte d'appello. Si assume la violazione dell'art. 79, comma 3 cod. proc. pen. secondo cui "se la costituzione della parte civile avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 468, comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti e consulenti tecnici";
-vizio di motivazione (secondo motivo): si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto assolutamente infondata la tesi difensiva diretta a sostenere che la somma di euro 14.000,00 fosse oggetto di un prestito, ritenendo - in modo del tutto illogico - che tale prospettazione (oggetto di una semplice mera allegazione dell'imputato) sarebbe smentita dai contributi testimoniali e dal contenuto di una scrittura privata (datata 29/12/2011);
-violazione di legge (terzo motivo): la Corte territoriale, affermando essere intervenuta in data successiva al 31/03/2012 (nonostante la sottoscrizione da parte della persona offesa e dell'imputato della scrittura privata 29/12/2011 con la quale si conveniva che la somma di euro 14.000,00 fosse restituita non più alla scadenza del mandato di amministrazione il 31/12 successivo, ma ratealmente, a partire dal 31/03/2012), interversione del possesso penalmente rilevante, non ha osservato il disposto dell'art. 1814 cod. civ., in quanto non ha ritenuto che la somma in possesso dell'Impera, in forza proprio della predetta scrittura, fosse passata in sua proprietà per effetto dell'accordo tra le parti. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1. Nel presente procedimento, a citazione diretta, la parte offesa, che non aveva ancora avuto la possibilità
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