Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2023, n. 05877
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da O H, nato a Benin City (Nigeria) il 15/11/1993 avverso la sentenza del 07/12/2022 del Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere R A;lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V S, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino disponeva la consegna di O H all'autorità giudiziaria francese in relazione al mandato di arresto europeo emesso il 21 novembre 2022 a seguito della sentenza irrevocabile di condanna dei 21 maggio 2021 pronunciata dal Tribunale di Lione, per i reati riciclaggio aggravato e concorso in banda organizzata e sfruttamento della prostituzione, commessi in Francia e altrove dall'I. ottobre 2017 al 18 novembre 2019, per i quali è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata traduzione in lingua conosciuta dal ricorrente della sentenza emessa dalla Corte di appello con cui è stata disposta la consegna di O H. Il ricorrente non comprende la lingua italiana e ha dichiarato in sede di arresto di comprendere quella inglese. Pertanto, poiché la sentenza è stata notificata in data 10 dicembre 2022 all'interessato solo in lingua italiana, la mancata traduzione in lingua conosciuta dal ricorrente ha determinato la sospensione della decorrenza del termine di impugnazione con l'effetto che deve ritenersi violato anche il termine previsto dall'art. 17 comma 2 legge 22 aprile 2006, n.69, come modificato dal d.l.gs.2 febbraio 2021, n. 10 che stabilisce che la decisione sulla consegna deve intervenire entro quindici giorni dall'esecuzione della misura cautelare o dall'arresto della persona ricercata - nel caso di specie con decorrenza dall'arresto eseguito in data 22 novembre 2022 - con conseguente ineseguibilità della sentenza e perdita di efficacia della misura cautelare.
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