Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/09/2021, n. 33755
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M R nato a San Pietro in Guarano il 04/12/1959 avverso l'ordinanza del 23/02/2021 del Trib. Liberta di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere P D S;lette le conclusioni del PG Luigi pro che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. È impugnata l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che il 23 febbraio 2021 confermava la misura del divieto di dimora nel comune di Cosenza applicata nei confronti di R M, dirigente della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, per due contestazioni di abuso di ufficio ex art. 323 cod. pen., capi 6 e t. 2. capo 6): secondo l'accusa, M nella sua qualità di responsabile della U.O.C. Risorse umane, concorrendo con il direttore generale M, il direttore amministrativo B e il direttore sanitario G, adottava la delibera 1885 del 6 dicembre 2018 di assunzione a tempo indeterminato di G B quale dirigente amministrativo della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, fatto commesso in violazione di legge nei termini di cui appresso con la finalità di riconoscere alla B il vantaggio patrimoniale ingiusto consistente nella assunzione dell'incarico retribuito. 2.1. In particolare: - In base all'ad 16 L.R. Calabria n. 9 del 2007 era stata data la preventiva autorizzazione regionale (D.C.A. n. 154 del 2018) per la copertura di otto (8) posti di dirigente amministrativo. - In base all'art. 30, comma 2-bis, d.Lgs. n.165 del 2001 prima di utilizzare la procedura concorsuale l'ente, per procedere a tali assunzioni, era tenuto a espletare le procedure di mobilità con passaggio diretto di personale anche da altre amministrazioni. - Nel rispetto di tale ultima disposizione, quindi, il 5 dicembre 2018 con delibera n.1878 firmata da M, B e G, su proposta del M, A era indetto un avviso di mobilità volontaria per la copertura di due (2) posti di dirigente amministrativo, con termine per presentare le richieste di 30 giorni dalla pubblicazione. - Il giorno successivo, 6 dicembre 2018, con la delibera 1885 firmata dagli stessi soggetti e su proposta dello stesso ricorrente, dando atto di aver avviato la procedura di mobilità, si disponeva l'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico esperito dalla azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, approvata con delibera 1085 del 17 ottobre 2018. - Dichiarata quindi la scelta di utilizzare tale graduatoria per la copertura di due posti di dirigente amministrativo, veniva assunta la predetta G B in quanto collocata al terzo posto. 3. Tale modalità di assunzione, in pratica limitata alla citata B, aggirava la disciplina che imponeva di ricorrere dapprima alla procedura di mobilità. 3.1. Tale violazione legge era accompagnata da una chiara intenzionalità della condotta nel senso di volontà di avvantaggiare la B. Ciò risultava da una conversazione telefonica intercorsa tra M e Pacenza in cui si chiariva come la delibera non avesse giustificazione se non quella di favorire la data dirigente. In risposta alle osservazioni della difesa, il Tribunale osservava che la procedura sopra descritta era l'unica scelta possibile non essendo utilizzabile alcuna alternativa. 3.2. Per tale reato, il dolo intenzionale risultava dalla macroscopica illegittimità dell'atto e dalla conversazione intercettata che era indicativa della volontà dei soggetti responsabili di avvantaggiare la B. 4. Capo 7: In questo caso il ricorrente unitamente ai già citati M, B, G e L attribuiva a C A l'incarico di responsabilità della unità operativa S.D. di gestione del rischio governo clinico.4.1. Il Tribunale rileva innanzitutto la significatività di tale scelta adottata «nonostante fosse a conoscenza della relazione intercorrente tra la donna e M»;conoscenza che il giudicante desume dalle dichiarazioni di due persone informate dei fatti che affermavano che la relazione era nota all'interno dell'ufficio, dai tabulati telefonici che dimostravano la frequenza dei contatti tra A e M e la permanenza di quest'ultimo presso l'abitazione della donna anche nel corso della notte. 5. In tale contesto il Tribunale valutava i profili di illegittimità: - L'avviso interno per l'assegnazione dell'incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale in cui era inserito anche la unità di gestione del rischio era pubblicato il 30 maggio 2018. - Il successivo 4 dicembre 2018 M, però, annullava e sostituiva l'avviso del 30 maggio indicendo un nuovo avviso limitatamente alla parte relativa alli incarico in questione.
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