Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/08/2020, n. 17581

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/08/2020, n. 17581
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17581
Data del deposito : 21 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13385-2019 proposto da: DI V T, elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO ANTONIO SARTI

4, presso lo studio dell'avvocato D D F, rappresentato e difeso dall'avvocato G M;

- ricorrente -

contro

A.B.C. ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE

71, presso lo studio dell'avvocato L L, rappresentata e difesa dagli avvocati M R e F S;
- con troricorrente -

contro

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL CONTENZIOSO E IL TRASFERIMENTO DELLE OPERE DI CUI AL TITOLO VIII DELLA LEGGE N. 219/1981, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistente - avverso la sentenza n. 13/2019 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 09/01/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/07/2020 dal Consigliere A V.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 3 dicembre 2009, C L conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli, l'ARIN s.p.a. Azienda Risorse Idriche di Napoli, oggi A.B.C. Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale, chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'occupazione di alcuni fondi di sua proprietà - siti nel Comune di Altavilla Irpina (AV), località Pannone di Sotto, riportanti nel NCT alla partita 6296, foglio, 5, p.11e 738 e 789, provenienti dal frazionamento dell'originaria partita 3249, foglio 5, p.11e 55 e 504, esteso per una superficie di mq. 4980, nonché foglio 5, p.11e 740, 7411, 776 e 777, esteso per una superficie di mq. 2995 - e dell'intera procedura espropriativa per la costituzione coatta di una servitù di acquedotto senza emissione del decreto di esproprio.

1.1. Esponeva l'istante che - con successive ordinanze n. 2048 del 23 febbraio 1994 e n. 2159 del-1'8 maggio 1995 - il C.I.P.E. Commissario Straordinario di Governo, ai sensi dell'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, aveva sottoposto i terreni di sua proprietà, in parte ad occupazione temporanea, ed in parte ad occupazione permanente preordinata all'esproprio. La Lepore chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione legittima, per i fondi oggetto di occupazione temporanea e definitiva, l'eliminazione delle opere eseguite, la restituzione dei fondi ed il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima dei fondi in questione, nonché del danno arrecato ai fondi estranei alla procedura ablatoria.

1.2. Instauratosi il contraddittorio, l'ARIN s.p.a. si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in relazione al quale chiedeva ed otteneva di chiamare in causa - in manleva - il Commissario Straordinario di Governo. La convenuta eccepiva, inoltre, la prescrizione decennale della domanda relativa all'indennità di occupazione legittima, la prescrizione quinquennale della domanda di risarcimento dei danni da occupazione illegittima, nonché l'infondatezza di tale domanda nel merito, essendo stato avviato il procedimento di acquisizione sanante, ex art. 42 bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, il cui indennizzo avrebbe ricoperto ogni pretesa risa rcitoria .

1.3. Deceduta nelle more del processo C L, subentrava nella titolarità degli immobili oggetto di controversia l'erede Tonino D V, il quale si costituiva in giudizio ex art. 302 cod. proc. civ., chiedendo l'integrale accoglimento della domanda e deducendo la nullità del decreto di asservimento, poiché adottato in carenza di potere da soggetto non legittimato.

1.4. Con sentenza n. 4153 del 16 ottobre 2017, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, così provvedeva: 1) dichiarava la nullità del decreto di acquisizione n. 14 del 22 giugno 2012, per carenza di potere;
2) considerava rilevante, ai fini della cessazione dell'occupazione legittima, il materiale esaurimento dei lavori, verificatosi in data 30 settembre 1997, ritenendo, di conseguenza, compiuta la prescrizione decennale dei ratei annuali dell'indennità di occupazione legittima via via maturati, ma non anche del risarcimento dei danni per l'illegittima, definitiva, ablazione dei fondi;
3) liquidava il solo danno patrimoniale in Euro 1.036,37, negando il danno non patrimoniale, poiché contemplato dal decreto di acquisizione dichiarato illegittimo.

2. Con sentenza n. 13/2019, depositata il 9 gennaio 2019 e comunicata il 12 marzo 2019, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche accoglieva il primo e terzo motivo dell'appello principale proposto dalla A.B.C. s.p.a. e rigettava l'appello incidentale del D V, diretto ad impugnare la declaratoria di prescrizione operata dal primo giudice sull'erroneo presupposto che il periodo di occupazione legittima fosse cessato il 30 settembre 1997, e non - per effetto delle proroghe amministrative e legislative medio tempore intervenute - il 31 dicembre 2005. Il giudice di appello, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettava, pertanto, le domande tutte proposte dall'originaria attrice in primo grado, compensando interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. Il Tribunale di seconda istanza riteneva legittimo il decreto di acquisizione sanante emesso dall'ARIN s.p.a., che reputava comprensivo di ogni voce di danno azionata in giudizio dalla Lepore, prima, poi dal D V, poiché «contenente la quantificazione di ogni somma dovuta in conseguenza dell'acquisizione sanante ed anche per il passato», per cui dichiarava l'infondatezza sia dell'appello incidentale sulla prescrizione, sia di tutte le altre doglianze, ad avviso del giudicante, genericamente formulate del D V.

3. Avverso tale decisione ha, quindi, proposto ricorso per cassazione Tonino D V, affidato a cinque motivi. La A.B.C. Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale ha resistito con controricorso. il Commissario Straordinario per il contenzioso e il trasferimento delle opere di cui al Titolo VIII della legge n. 219/1981 non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e secondo motivo di ricorso, Tonino D V denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 42bis del d.P.R. n. 327 del 200, 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in relazione agli artt. 200, lett. b del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

1.1. Il ricorrente si duole del fatto che la decisione impugnata abbia ritenuto onnicomprensiva l'indennità liquidata con il decreto di acquisizione sanante ex art. 42b1s del d.P.R. n. 327 del 2001, dichiarato legittimo, sebbene tale decreto abbia «liquidato l'indennizzo risarcitorio pari ad un interesse del 5% annuo sul valore venale, solo dalla data in cui l'occupazione è divenuta illegittima, e cioè dal 31.12.2005, sino alla data di adozione del provvedimento di acquisizione sanante». Il provvedimento in parola non conterrebbe, pertanto, la liquidazione dell'indennità per il periodo di occupazione legittima che, sebbene non prevista dall'art. 42bis del decreto succitato, è invece espressamente contemplata dall'art. 20 della legge n. 865 del 1971, ed oggi dagli artt. 22bis e 50 del d.P.R. n. 327 del 2001. Siffatta indennità andrebbe, per contro, riconosciuta - ad avviso del ricorrente - in aggiunta a quella prevista dall'art. 42bis del d.P.R. n. 327 del 2001, dalla data di immissione del concessionario dell'Amministrazione in possesso, avvenuta in esecuzione del decreto di occupazione legittima, fino alla data (31 dicembre 2005) in cui l'occupazione è divenuta illegittima.

1.2. La conclusione propugnata dall'istante non sarebbe contraddetta, poi, dalla considerazione che la procedura di esproprio è stata, nella specie, eseguita ai sensi della disciplina di cui alla legge n. 219 del 1981, il cui carattere speciale non sarebbe «sufficiente a spezzare il nesso logico ed economico che, per legge, lega tutte le indennità, sia di espropriazione che di occupazione legittima». Tanto più che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la disciplina applicabile, alle procedure ablatorie ex legge n. 219 del 1981, sarebbe proprio quella prevista dall'art. 20 della legge n. 865 del 1971. 1.3. Del resto, l'ontologica diversità sussistente tra l'indennità di occupazione legittima - costituente l'indennizzo per un'attività lecita, autorizzata dal provvedimento di occupazione - e l'indennizzo ex art. 42bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - norma speciale di stretta interpretazione, ex artt. 12 e 14 delle disp. prel. cod. civ., che ha per oggetto «il risarcimento per l'illecita protrazione dell'occupazione dei fondi oltre il periodo di occupazione autorizzata» - renderebbe vieppiù palese, a parere dell'esponente, l'errore nel quale è incorso l'organo giudicante di appello, nell'intendere - in contrasto con la lettera stessa della norma - l'indennizzo ex art. 42bis come onnicomprensivo, e non limitato al solo risarcimento per il periodo di occupazione illegittima.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi