Cass. pen., sez. VII, ordinanza 03/05/2022, n. 17337

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 03/05/2022, n. 17337
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17337
Data del deposito : 3 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: R A nato a NAPOLI il 25/09/1995 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
R.G. [191880021

FATTO E DIRITTO

1. A R, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe — in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di tentata rapina aggravata- deducendo la erroneità e illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.

2.1. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62 -bis cod. pen. la Corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento alla estrema gravità dei fatti contestati ed alla personalità dell'imputato soggetto "propenso al crimine". Va, peraltro, ribadito che la Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691) 2.2. Anche l' ulteriore motivo riguardante la pena è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre.
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