Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/09/2021, n. 24080

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/09/2021, n. 24080
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24080
Data del deposito : 7 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 18834-2017 proposto da: DE M FO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLE MILIZIE

38, presso lo studio dell'avvocato V B, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLARICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 929/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/02/2017 R.G.N. 955/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE';
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' visto lart. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R. G. n. 18834/2017

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d'Appello di Firenze, riformando la sentenza del Tribunale di Pisa, ha rigettato la domanda con cui F D M, dirigente scolastico, aveva chiesto, nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (di seguito, Miur), il riconoscimento del suo diritto al trattenimento in servizio per un biennio o fino a 70 anni.

2. La Corte premetteva che, quello azionato, non era un diritto del dipendente, ma una facoltà della P.A., da esercitarsi in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali. Non era poi vero - sosteneva la Corte territoriale - che la P.A. avesse violato i criteri da essa stessa posti per la valutazione delle istanze, in quanto il rigetto era stato fondato sull'esigenza di accantonamento dei posti per il concorso da Dirigenti in fase di espletamento ed all'esito di tale concorso erano state assegnate 106 presidenze a fronte di 111 sedi libere, sicché il limitato numero di posti eccedenti non consentiva di ritenere provato che il mancato trattenimento del ricorrente fosse riconducibile a un illegittimo esercizio da parte della P.A. della facoltà ad essa spettante. Inoltre, aggiungeva ancora la sentenza, il trattenimento in servizio di altri due dirigenti che ne avevano fatto istanza non aveva rilievo, in quanto il ricorrente non aveva allegato circostanze da cui potesse desumersi l'arbitrarietà del comportamento della P.A., tenuto conto che le esigenze da tenere presenti erano solo quelle datoriali, con esclusione di un interesse qualificato del dipendente;
così come alla P.A. era riferita, come limite all'accoglimento delle disponibilità manifestate, la necessità che il trattenimento in servizio fosse riconnesso ad una particolare esperienza acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti. Né poteva ritenersi che altre norme (art. 9, co. 31 d.I.78/2010 o art. 24, co. 4, d.l. 201/2011) potessero essere utilmente richiamate rispetto alla pretesa avanzata.

3. F D M ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistiti da controricorso del Miur. Il Pubblico Ministero ha presentato conclusioni scritte con cui ha insistito per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è rubricato come «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, ex n. 3 art. 360 c.p.c. Omesso esame di un fatto R. G. n. 18834/2017 decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c.: violazione e omissione circa il conteggio dell'istante e circa il d. Igs. 297/1994». Esso consta puramente e semplicemente dell'affermazione per cui la Corte di merito avrebbe dovuto «applicare uno scrupolo maggiore e verificare la prova concernente il conteggio», che integrerebbe «il fatto storico, il dato testuale, la decisività» di cui a Cass. 8053/2014. Il tenore di quel conteggio non è né trascritto, né anche solo descritto. A parte quindi la assoluta inidoneità della doglianza ad integrare la denuncia di un vizio di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., la formulazione del motivo si pone altresì in contrasto con i presupposti di specificità di cui all'art. 366, co. 1, c.p.c. (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l'argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469).
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