Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/05/2017, n. 10791

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Al dipendente della Polizia di Stato, divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l’inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/05/2017, n. 10791
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10791
Data del deposito : 4 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

E T N 10 79 11 1 7 E S E R.G. n. 737/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ASSISTENZA RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. LUIGI MACIOCE - Presidente Sezione - Ud. 07/03/2017 - GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - PU R.G.N. 737/2016 BRUNO BIANCHINI -Consigliere - Ciou. 10791 Rep. ANTONIO MANNA - Rel. Consigliere - DOMENICO CHINDEMI -- Consigliere - LUCIA TRIA - Consigliere - UMBERTO BERRINO - Consigliere - CARLO DE CHIARA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 737-2016 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso I'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
174/17 R.G. n. 737/16

- ricorrente -

contro

TT IO IA, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA BAVA;

- controricorrente -

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di GENOVA emessa in data 2/10/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Attilio Barbieri per l'Avvocatura Generale dello Stato e Andrea Bava.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 284/2015 la Corte d'appello di Genova rigettava il gravame del Ministero dell'Interno contro la sentenza del 2.4.15 con cui il Tribunale della stessa sede riconosciuto il - dipendente della Polizia di Stato DI IA CO quale vittima del dovere e, in quanto tale, da inserirsi nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 243/06 aveva condannato - l'amministrazione a pagargli il beneficio di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 206/04 da commisurarsi all'invalidità riportata (pari al 70%), a versargli l'assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, legge n. 206/04, con decorrenza dal 26.8.11, nonché a pagargli - con pari decorrenza - l'assegno vitalizio ex art. 2 legge n. 407/98;
sempre la medesima 2 R.G. n. 737/16 sentenza del Tribunale aveva accertato anche il diritto di DI IA CO all'assistenza psicologica ex art. 6, comma 2, legge n. 206/04, ai medicinali di fascia C gratuiti ex art. 1 legge n. 203/2000 e all'esenzione dal ticket ex art. 9 legge n. 306/04. 2. All'origine della controversia vi era l'infortunio patito il 26.8.11 da DI, IA CO mentre, alla guida d'un motoveicolo, svolgeva servizio di prevenzione e repressione reati.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale ricorre il Ministero dell'Interno affidandosi a due motivi.

4. DI IA CO resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, già invano eccepito in sede di merito;
a riguardo parte ricorrente nega che ci si trovi in presenza d'una controversia di pubblico impiego tale da radicare la giurisdizione del giudice ordinario: ciò sostiene non solo e non tanto perché si tratta di rapporto non contrattualizzato (e, quindi, comunque rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo), quanto perché l'attribuzione della qualità di "vittima del dovere" (e il diritto alle conseguenti provvidenze) presuppone un'attività valutativa da parte della pubblica amministrazione che va al di là della mera constatazione dell'evento dannoso sofferto dall'interessato;
né prosegue il ricorso - l'estensione anche alle vittime del dovere dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata implica una vera e propria identificazione dei relativi requisiti e dei termini di loro valutazione. 3 R.G. n. 737/16 1.2. Il motivo è infondato. In proposito va data continuità alla giurisprudenza di queste S.U. con sentenze nn. 23300/16, 23396/16 e 759/17 - hanno già che -> avuto modo di statuire che, con i benefici in favore delle vittime del dovere di cui all'art. 1, comma 565, della I. n. 266 del 2005, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo - e non un interesse legittimo in quanto, sussistendo i requisiti

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi