Cass. civ., sez. II, sentenza 05/01/2018, n. 169

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Massime1

In tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, il disposto dell'art. 687, comma 1, c.c. ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il "de cuius" ha disposto dei suoi beni, sicché, dovendo ritenersi che tale modificazione sussista non solo quando il testatore riconosca un figlio ma anche quando venga esperita nei suoi confronti vittoriosamente l'azione di accertamento della filiazione, ne consegue che il testamento è revocato anche nel caso in cui si verifichi il secondo di tali eventi in virtù del combinato disposto dell'art. 277, primo comma e 687 c.c., senza che abbia alcun rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del "de cuius", né che quest'ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 05/01/2018, n. 169
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 169
Data del deposito : 5 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

00169-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SUCCESSIONI Dott. V M - Presidente - Dott. L O - Consigliere - Ud. 5/12/2017 - Dott. V CI -Consigliere - CC R.G.N. 27748/2013 Dott. GUIDO FEDERICO - Consigliere - e 28102/2013 Егои 169 - Rel. ConsigliereRep. RI. Dott. M C ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27748-2013 proposto da: ANGELISANTI ANNA MARIA NGLNMR68L65H5010, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. MANCINELLI 65, presso lo studio dell'avvocato E M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELISABETTA AGNINI giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

C A, C R, C S, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 31, presso lo studio dell'avvocato F A, che li 3165/17 rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO RESCIGNO in virtù di procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

nonchè

contro

NATALIZIA ANNA, NATALIZIA LAURA, NATALIZIA PAOLO, NATALIZIA STEFANO, PUBBLICO MINISTERO PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO ROMA,;
- intimati –- e nel ricorso riunito n. 28102-2013 proposto da: PASSERA EDNA PSSDNE31P631526S, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 37, presso lo studio dell'avvocato E A, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato E M;

- ricorrente -

contro

C R, C S, C A, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 31, presso lo studio dell'avvocato F A, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO RESCIGNO giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

nonchè

contro

NATALIZIA ANNA, NATALIZIA LAURA, NATALIZIA PAOLO, NATALIZIA STEFANO, PUBBLICO MINISTERO PROCURATORE GENERALE CORTE D'APPELLO ROMA, ANGELISANTI ANNA MARIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 4889/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/09/2013;
Ric. 2013 n. 27748 sez. S2 - ud. 5-12-2017 -2- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/10/2017 dal Consigliere Dott. M C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito gli Avvocati Enrico Moscati ed Elisabetta Agnini per la ricorrente principale ed incidentale e gli Avvocati Pietro Rescigno e Francesco Astone per i controricorrenti;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. A A M conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri C S, C R e C A, nipoti ex sorore del defunto N A, P E, vedova del de cuius, Natalizia Anna e Natalizia L, sorelle del defunto, e Natalizia Paolo e Stefano, figli del fratello premorto del de cuius, Natalizia Arnaldo, deducendo che era stata concepita a seguito di una relazione tra il defunto e la madre Angelisanti Barbara risalente al 1967, senza che però fosse mai intervenuto il riconoscimento da parte del padre, che temeva le reazioni del di lui padre. Per l'effetto la madre aveva dato alla luce, oltre all'attrice, anche una sorella gemella, Angelisanti Anna Rita, affidando entrambe le figlie a vari istituti di beneficenza. Al compimento della maggiore età, l'istante aveva iniziato a contattare il padre biologico, incontrandolo poi con frequenza far data dal 1986, senza che però mai manifestasse la volontà di riconoscere le figlie, temendo uno scandalo, anche perchè nelle more si era sposato con la convenuta P E. In data 15/2/2003 il padre era deceduto e la sua successione era regolata dal testamento olografo del 20/2/1990 con il quale lasciava alla moglie, in sostituzione della quota di legittima l'usufrutto di tutto il patrimonio immobiliare e la proprietà delle Ric. 2013 n. 27748 sez. S2 ud. 5-12-2017-3- - somme contanti, lasciando invece la nuda proprietà ai nipoti C A, R e S, figli della sorella L. Ciò premesso chiedeva accertarsi la paternità naturale del defunto N A, con la conseguente attribuzione del cognome paterno, dichiarando revoca del testamento la olografo ai sensi dell'art. 687 c.c.. Si costituivano i germani C che contestavano la fondatezza della domanda sia per quanto concerneva il riconoscimento della paternità, sia per la richiesta di revoca del testamento, adducendo che dalla stessa narrazione dei fatti, emergeva che il de cuius era a conoscenza dell'esistenza delle figlie, sicchè la mancata modifica del testamento doveva ritenersi espressiva della volontà di confermarne il contenuto. Inoltre non era dato invocare la revocazione nel caso in cui la dichiarazione giudiziale di paternità fosse stata richiesta in epoca successiva alla morte del genitore, impedendo a quest'ultimo di poter adeguare le proprie volontà testamentarie al nuovo evento giuridico. Si costituiva anche P E la quale non si opponeva alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, evidenziando che a sua volta aveva introdotto autonoma domanda per la declaratoria di nullità del testamento, mostrando quindi di aderire anche alla richiesta di cui all'art. 687 c.C.

2. Il Tribunale adito, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza n. 1612 del 16 ottobre 2012, accoglieva integralmente la domanda attorea, ma a seguito di impugnazione proposta dai C, la Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 4889 del 18/9/2013, in parziale riforma della decisione gravata, rigettava la domanda di revocazione, annullando l'attribuzione all'appellata del cognome paterno. Ric. 2013 n. 27748 sez. S2 ud. 5-12-2017 -4- I giudici di appello, dopo avere richiamato le rationes che la dottrina ha tradizionalmente assegnato quale giustificazione dell'istituto di cui all'art. 687 c.c. (tutela della volontà presunta, ipotetica o viziata del testatore che ignorava l'esistenza di figli, ovvero tutela rafforzata degli interessi successori dei figli a discapito di quella degli estranei) e pur dando atto che la giurisprudenza più recente di legittimità sembrava propendere per la seconda, reputava però che non fosse possibile aderire a tale opinione. Ed, invero, sempre secondo la decisione gravata, la tutela successoria dei diritti dei figli trova adeguato riscontro nella disciplina della successione necessaria, laddove l'art. 687 c.c., nella lettura offertane dalla più recente giurisprudenza, tutelerebbe solo i figli dei testatori ignari di questioni giuridiche, i quali non avrebbero la capacità di adeguare le loro volontà testamentarie al sopravvenire di discendenti. La derogabilità della previsione di cui all'art. 687 c.c., che consente di far salvo il testamento mediante una diversa previsione, si pone in antitesi con la natura inderogabile della successione dei legittimari, e depone a favore della tesi secondo cui l'istituto in esame è posto a tutela della volontà del testatore, sebbene in senso oggettivo, quale espressione dell'id quod plerumque accidit. Inoltre, ammettere che il testamento sia revocato di diritto anche nel caso in cui la dichiarazione giudiziale di paternità intervenga dopo la morte del testatore, contravviene alla regola della centralità della volontà testamentaria recentemente riaffermata con il riconoscimento della validità della clausola diseredativa. In tale ottica, quando la dichiarazione giudiziale di paternità abbia luogo ovvero venga introdotta nel corso della vita del Ric. 2013 n. 27748 sez. S2 - ud. 5-12-2017 -5- testatore, appare possibile dare seguito all'opinione della Corte di legittimità, dovendosi invece escludere l'effetto caducatorio nella diversa ipotesi, che ricorre nel caso di specie, in cui la dichiarazione giudiziale di paternità sia richiesta a successione già aperta, essendo quindi impedito al de cuius di poter modificare il proprio testamento, e ciò malgrado fosse consapevole dell'esistenza dell'attrice. L'equiparazione tra dichiarazione giudiziale di paternità e riconoscimento, sulla base di quanto previsto dall'art. 277 c.c., può quindi predicarsi solo laddove la dichiarazione stessa sia richiesta prima della morte. La soluzione fatta propria dal Tribunale si poneva poi anche contro l'attuale modello familiare, nel quale non è più attribuita al figlio primogenito la parte del leone, logica nella quale risulta invece inserirsi la previsione di cui all'art. 687 c.c. Ne discende che la norma de qua deve essere letta in senso restrittivo, limitandosi l'equiparazione delle due ipotesi di acquisto dello status di figlio al solo caso in cui la dichiarazione giudiziale di paternità ovvero l'introduzione del relativo giudizio intervengano prima della morte del de cuius. Per l'effetto respingevano la domanda di revocazione. Infine, in accoglimento dell'appello incidentale riformavano la decisione del giudice di prime cure di sostituzione del cognome dell'attrice con quello del padre, avendo la stessa dichiarato che riteneva preferibile conservare il solo cognome materno.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso A A M sulla base di un motivo. Separato ricorso ha proposto altresì Edna Passera, sempre affidato ad un motivo. C S, R ed Andrea hanno resistito ad entrambi con controricorso. Ric. 2013 n. 27748 sez. S2 - ud. 5-12-2017 -6- Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. Con ordinanza del 21/8/2017, questa Sezione, all'esito dell'udienza camerale del 21/6/2017, riteneva che la controversa avesse particolare valenza nomofilattica e che pertanto dovesse essere trattata in pubblica udienza, conformemente peraltro alle richieste delle parti. Tutte le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza.

4. Preliminarmente occorre dare atto dell'avvenuta riunione dei ricorsi separatamente proposti dalla Angelisanti e dalla Passera trattandosi di impugnazioni promosse avverso la medesima decisione, e dovendosi, in ragione della posteriorità cronologica, correttamente qualificare il ricorso proposto dalla Passera come ricorso incidentale.

5. L'unico motivo del ricorso principale ed incidentale, di tenore pressochè identico, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 687, 277 e 315 c.c., in relazione agli artt. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in

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